Il Gioco dell’Oca – Ricominciamo da capo

Quasi tre anni fa ho lanciato una petizione online, essendomi ritrovato senza nessuna forma di assistenza domiciliare, che ha raccolto 40731 firme!! Ho pensato che qualcosa davvero potesse cambiare soprattutto visto che è stata sostenuta anche da molti personaggi noti e rimbalzata dalla stampa anche a livello nazionale! Nel frattempo il mio impegno pubblico per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità va avanti partecipando a tante iniziative da solo e poi con il comitato #siamohandicappatinocretini ottenendo il famoso assegno di cura…un po’ di sollievo dopo anni senza assistenza. Ma non basta, non basta affatto perché io ho bisogno di assistenza H24!! Nel dicembre 2017 il mio Comune, Misilmeri, mi comunicava di essere tra i beneficiari di un provvedimento che mi assegnava 26 ore la settimana di assistenza domiciliare, meno di 4 ore al giorno, per 12 mesi. Non è ciò che mi serviva e che mi serve ma sicuramente la situazione migliora, ma l’H24 è sempre una chimera! Nel frattempo mi sono fatto in quattro, anche rimettendoci di salute, e io già ne ho poca, per le tante battaglie che ho condotto e iniziative promosse e ho pubblicato anche un libro in cui racconto tutto questo!
Dopo quasi tre anni mi ritrovo punto e a capo: a dicembre 2018 il progetto comunale si è concluso, l’assegno di cura si è nel frattempo ridotto, e alla richiesta di proroga e rinnovo del progetto non ho neanche ricevuto risposta da parte dell’amministrazione comunale!

Nuovamente senza assistenza!

COME NEL PIÙ CLASSICO DEI GIOCHI DA TAVOLA, COME NEL GIOCO DELL’OCA, TORNO ALLA CASELLA DI PARTENZA COSTRETTO A FARE RICORSO AL TAR PER AVERE GARANTITI I MIEI DIRITTI, PER AVERE GARANTITA UN PO’ DI ASSISTENZA SENZA SAPERE NEANCHE COME ANDRÀ A FINIRE!

La Petizione

Accolto (in parte) il ricorso contro l’ISEE

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai famigliari dei disabili contro l’Indicatore della situazione economica equivalente entrato in vigore a inizio 2015, che ha introdotto meccanismo di calcolo per l’accesso ad aiuti e a prestazioni sociali agevolate sfavorevoli per le persone con disabilità più gravi. 
Ha in particolare accolto il ricorso contro la composizione di “reddito disponibile” che assimila anche i contributi ricevuti a fine assistenziale, come pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento, i quali non devono essere più conteggiati nel reddito.

La parte della sentenza riguardante l’obiezione accolta:

” Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire “reddito” in senso lato né possono essere comprensive della nozione di “reddito disponibile” di cui all’art. 5 d.l. cit., che proprio ai fini di revisione dell’ISEE e della tutela della “disabilità”, è stato adottato. Né può convenirsi con l’osservazione secondo cui tale estensione della nozione di “reddito disponibile” sarebbe in qualche modo temperata o bilanciata dall’introduzione nello stesso d.p.c.m. di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l’indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina. Tale tesi non tiene conto dell’effettiva volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non ad introdurre specifiche detrazioni e franchige su un concetto di “reddito” (impropriamente) allargato. Non è dimostrato, in sostanza, che le compensazioni di cui allo stesso art. 4 d.p.c.m. siano idonee a mitigare l’ampliamento della base di reddito disponibile introdotta né che 12 le stesse possano essere considerate equivalenti alla funzione sociale cui danno luogo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche per situazioni di accertata “disabilità”. Alla luce di quanto detto, quindi, il d.p.c.m. impugnato si palesa illegittimo laddove prevede al richiamato art. 4, comma 2, lett. f), una nozione di “reddito disponibile” eccessivamente allargata e in discrepanza interpretativa con la “ratio” dell’art. 5 d.l. cit. L’Amministrazione dovrà quindi provvedere a rimodulare tale nozione valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e orientandosi anche nell’esaminare situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto a tassazione IRPEF ”

di Giovanni Cupidi