Agevolazioni fiscali disabili 2021: regole e guida aggiornata dalle Entrate

Sul portale dell’Agenzia entrate è disponibile il documento di dettaglio delle agevolazioni fiscali spettanti per i soggetti colpiti da disabilità, aggiornato al mese di maggio 2021. La guida alle agevolazioni fiscali disabili 2021 affronta le misure di favore per le persone con disabilità, specificandone destinatari, modalità di calcolo e documenti richiesti.

Due sono le macro-sezioni:

Agevolazioni per il settore auto;

Altre agevolazioni, come detrazioni per figli a carico o per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Analizziamo i principali aspetti trattati dalla guida, anticipando che le misure di favore possono estendersi anche ai familiari che hanno fiscalmente a carico il portatore di handicap ed hanno altresì sostenuto la spesa interessata dall’agevolazione.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: la guida aggiornata

Il documento aggiornato a maggio 2021, a cura dell’Agenzia delle entrate, fornisce il dettaglio delle agevolazioni fiscali spettanti ai portatori di handicap o loro familiari.
La guida è disponibile accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Aree tematiche – Agevolazioni per le persone con disabilità”.

Scaricabile anche in formato pdf, il documento si divide in “agevolazioni per il settore auto” ed “altre agevolazioni”. Queste ultime comprendono:

Detrazione per figli a carico;

Spese sanitarie;

Detrazione per addetti all’assistenza a persone non autosufficienti;

IVA ridotta per i mezzi di ausilio ed i sussidi tecnici e informatici;

Altre agevolazioni per i non vedenti;

Eliminazione delle barriere architettoniche;

Detrazione per polizze assicurative;

Imposta agevolata su successioni e donazioni.

Scarica la guida completa in pdf

Agevolazioni fiscali disabili 2021 per il settore auto

Con esclusivo riferimento alle agevolazioni fiscali legate al settore auto, queste comprendono:

Detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di mezzi di locomozione, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (ivi compresi i costi di riparazione straordinaria);

IVA ridotta al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici (se a benzina o ibride), 2.800 centrimetri cubici (diesel o ibrido) ovvero potenza non eccedente i 150 kW con motore elettrico;

Esenzione dal bollo auto (valgono gli stessi limiti di cilindrata o potenza indicati per l’IVA ridotta);

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

In particolare, possono accedere alle misure di favore appena citate:

Sordi e non vedenti;

Disabili con handicap psichico o mentale e titolari dell’indennità di accompagnamento;

•con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

•con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni fiscali possono spettare:

Direttamente al soggetto affetto da disabilità;

In alternativa, al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile ed ha altresì sostenuto la spesa nell’interesse di quest’ultimo.

Si ricorda che per essere considerato “a carico” chi è affetto da handicap deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il limite è stato elevato 4.000,00 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni.

Nel calcolo del tetto reddituale non si deve tenere conto dei redditi esenti quali, ad esempio:

Pensioni sociali;

Indennità (come l’accompagnamento);

Pensioni ed assegni erogati a ciechi civili, ai sordi ed invalidi civili.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: detrazione per figli a carico

Nell’ambito delle “Altre agevolazioni” la guida dell’Agenzia entrate analizza in primis le maggiorazioni previste in tema di detrazioni per figli a carico, nel caso in cui a questi venga riconosciuto uno stato di disabilità ai sensi della Legge numero 104/1992.
Le detrazioni – base riconosciute per i figli pari a:

220,00 euro se di età inferiore a tre anni;

950,00 se di età pari o superiore a tre anni;

aumentano di 400 euro in presenza di handicap.
Al fine di ottenere l’ammontare effettivo della detrazione il dato – base (equivalente pertanto a 1.620,00 o 1.350,00 euro a seconda dell’età del figlio) dev’essere poi moltiplicato per il coefficiente ottenuto con la seguente operazione:
(95.000 – reddito complessivo del beneficiario la detrazione) / 95.000.
Nel caso in cui i figli siano più di uno, l’importo di 95.000 euro dev’essere aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: detrazione per addetti all’assistenza

Beneficiano di una detrazione IRPEF pari al 19% le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione dev’essere applicata su una spesa non superiore a 2.100 euro, a patto che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
La misura è estesa altresì al familiare che sostiene le spese in parola, anche nell’ipotesi in cui il soggetto da assistere non sia fiscalmente a carico.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: IVA ridotta per i mezzi di ausilio

È riconosciuta un’aliquota IVA del 4% (anziché del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione ed al sollevamento dei disabili.
Si citano ad esempio:

Servoscala o piattaforme elevatrici;

Protesi ed ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;

Protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e oculistica;

Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: eliminazione di barriere architettoniche

Gli interventi di ristrutturazione edilizia:

Eseguiti per eliminare le barriere architettoniche (ad esempio montacarichi ed ascensori);

Per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione o la robotica siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave;

possono accedere ad una detrazione IRPEF pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro.
Per i costi sostenuti a decorrere dal 1º gennaio 2022 la detrazione scende al 36%, da applicare su una spesa non superiore a 48 mila euro.

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Pensione invalidità Inps: aumenti da novembre 2020. Chi ne ha diritto e quanto si prende

Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità con almeno 18 anni: con la prossima rata di novembre 2020 l’Inps – si legge in una nota dell’Istituto – provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale al 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.
L’ incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto «incremento al milione»), riconosciuto dalla legge n. 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età con il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.


Aumenti riconosciuti da luglio 2020

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, – spiega l’Inps nella nota – l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti quindi non dovranno presentare nessuna domanda.
Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1 agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a euro 8.469,63 (che sale a euro 14.447,42, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato).

I redditi da considerare nel computo

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge. Non concorrono invece al calcolo reddituale il reddito della casa di abitazione; le pensioni di guerra; l’indennità di accompagnamento; l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000); i trattamenti di famiglia; l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
(corriere.it)

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Disabili, la Corte Costituzionale: «Troppo basso l’assegno di mantenimento»

I 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino. Il caso che ha dato origine alla decisione – spiega l’Ufficio stampa della Consulta in attesa del deposito della pronuncia- riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.

La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale». È stato quindi affermato che il cosiddetto «incremento al milione» (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge.

Conseguentemente, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro. La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

(corriere.it)

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Limiti di reddito e pensioni di invalidità: decreto-legge

Nel bozza del Decreto-legge approvato ieri dal Governo (Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione) c’è anche un articolo che porrà fine (se convertito) alla diatriba sui limiti reddituali da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili.Come si ricorderà nella Circolare INPS 149/2012 era previsto un grave elemento di novità che riguardava i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di invalidità. Fino ad allora il limite reddituale considerato era quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013 sarebbe stato considerato anche quello del coniuge.Quella decisione amministrativa di INPS non si basava su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) n. 4677/2011 La conseguenza immediata della Circolare sarebbe stata che gli invalidi totali titolari, assieme al coniuge di un reddito lordo annuo superiore a 16.127,30 euro, avrebbero perso il diritto alla pensione (275,87 euro al mese).
In seguito alle opportune reazioni delle associazioni e di una presa di posizione del Ministero del Lavoro, con il Messaggio della Direzione Generale INPS n. 717 del 14 gennaio 2013, INPS ha sospeso l’applicazione di quella disposizione amministrativa. Ma successivamente la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013) aveva ribadito il parere precedente: il reddito è quello dell’interessato e del coniuge, facendo sorgere nuovi timoriDa più parti era stato richiesto l’intervento legislativo e alla Camera era stata deposita nel frattempo una proposta di legge (atti della Camera n. 538, prima firmataria On. Margherita Miotto) finalizzata a fornire una interpretazione autentica favorevole alle persone con disabilità. Ora, il testo di quella proposta viene ripreso dal Governo che lo inserisce del Decreto legge approvato ieri (e in attesa di pubblicazione).
Finalmente, all’articolo 9 si precisa espressamente che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
Se ne attende ora la probabile conversione in legge dopo la discussione in Parlamento.
(www.handylex.org)

di Giovanni Cupidi