Terzo settore, disabilità e non autosufficienza nel PNRR

Il Presidente del Consiglio ha presentato ieri al Parlamento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco alcuni punti. In arrivo una riforma della disabilità e una per la non autosufficienza

«Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l’educazione e il futuro dei propri figli. Le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l’ha o lo ha perso. Le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio. L’ansia dei territori svantaggiati di affrancarsi da disagi e povertà.

La consapevolezza di ogni comunità che l’ambiente va tutelato e rispettato»: ha esordito così il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia davanti alla Camera. «Non è dunque solo una questione di reddito, lavoro, benessere, ma anche di valori civili, di sentimenti della nostra comunità nazionale che nessun numero, nessuna tabella potranno mai rappresentare. Dico questo perché sia chiaro che, nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio».

Il Piano è articolato in progetti di investimento e riforme, organizzate in sei Missioni, con obiettivi quantitativi e traguardi intermedi. Le sei Missioni sono:

•Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura;

•Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica;

•Infrastrutture per una mobilità sostenibile;

•Istruzione e Ricerca;

•Politiche attive del lavoro e della formazione, all’inclusione sociale e alla coesione territoriale;

•Salute.

Le sei Missioni puntano ad affrontare tre nodi strutturali del nostro Paese, che costituiscono obiettivi trasversali dell’intero Piano. Le disparità regionali tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, le diseguaglianze di genere e i divari generazionali.

Aspettando che le decisioni sul governo del PNRR chiariscano che ruolo avrà il Terzo settore – ma più propriamente quale parte avrà la sussidiarietà nel governo del più grande piano di investimenti dal dopoguerra ad oggi (vedi dossier Caritas) e nel governo delle scelte che guideranno anche i governi prossimi e venturi – vediamo cosa intanto dicono le 273 pagine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia che entro il 30 aprile verrà inviato a Bruxelles.

Terzo settore

Il posto del Terzo settore è esplicitato nella Missione 5, quella riguardante “Inclusione e coesione”. I fondi destinati a questi obiettivi superano nel complesso i 22 miliardi, più ulteriori 7,3 miliardi di interventi beneficeranno delle risorse di REACT-EU.
Vi si legge che: «L’azione pubblica potrà avvalersi del contributo del Terzo settore. La pianificazione in coprogettazione di servizi sfruttando sinergie tra impresa sociale, volontariato e amministrazione, consente di operare una lettura più penetrante dei disagi e dei bisogni al fine di venire incontro alle nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in un reciproco scambio di competenze ed esperienze che arricchiranno sia la PA sia il Terzo settore».
E più avanti: «In coerenza con gli interventi del Piano, si prevede l’accelerazione dell’attuazione della riforma del Terzo settore, al cui completamento mancano ancora importanti decreti attuativi. Si intende inoltre valutare gli effetti della riforma su tutto il territorio nazionale».

Nel capitolo sui Piani urbani integrati viene richiamato anche l’articolo 55 del Codice del Terzo settore. Il 31 marzo scorso il Ministero del lavoro ha emanato le linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore.

Vi si legge: «Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo settore ai sensi dell’art. 55 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, comma2, lettera b) legge 6 giugno 2016, n.106) e la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30% con possibilità di far ricorso allo strumento finanziario del “Fondo dei fondi” BEI. Obiettivo primario è recuperare spazi urbani e aree già esistenti allo scopo di migliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale. I progetti dovranno restituire alle comunità una identità attraverso la promozione di attività sociali, culturali e economiche con particolare attenzione agli aspetti ambientali».

La Missione 5 prevede un investimento di oltre 11 miliardi di euro su tre riforme: la legge quadro della disabilità (con finanziamento nazionale); una riforma riguardante un sistema di interventi in favore degli anziani non autosufficienti; una riforma per il superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori.

Disabilità e non autosufficienza

Tre linee di Investimento: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 0,50 miliardi di euro; Percorsi di autonomia per persone con disabilità 0,50 miliardi di euro; Housing temporaneo e stazioni di posta 0,45 miliardi di euro.

Due Riforme strutturali: Legge quadro per le disabilità; Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti.

«Specifiche linee d’intervento sono dedicate alle persone con disabilità e agli anziani, a partire dai non autosufficienti. Esse prevedono un rilevante investimento infrastrutturale, finalizzato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative che permettano di conseguire e mantenere la massima autonomia, con la garanzia di servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che assicurino la continuità dell’assistenza secondo un modello di presa in carico socio-sanitaria coordinato con il parallelo progetto di rafforzamento dell’assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale previsto nella componente 6 Salute (in particolare il progetto Riforma dei servizi sanitari di prossimità e il progetto Investimento Casa come primo luogo di cura)», si legge nel PNRR.

«La linea di attività più corposa del progetto (oltre 300 milioni) è finalizzata a finanziare la riconversione delle RSA e delle case di riposo per gli anziani in gruppi di appartamenti autonomi, dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. Gli ambiti territoriali potranno anche proporre progetti ancora più diffusi, con la creazione di reti che servano gruppi di appartamenti, assicurando loro i servizi necessari alla permanenza in sicurezza della persona anziana sul proprio territorio, a partire dai servizi domiciliari. In un caso e nell’altro, l’obiettivo è di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona in un contesto nel quale avviene una esplicita presa in carico da parte dei servizi sociali e vengono assicurati i relativi sostegni.

Elementi di domotica, telemedicina e monitoraggio a distanza permetteranno di aumentare l’efficacia dell’intervento, affiancato da servizi di presa in carico e rafforzamento della domiciliarità, nell’ottica multidisciplinare, in particolare con riferimento all’integrazione sociosanitaria e di attenzione alle esigenze della singola persona».

Il secondo investimento riguarda i percorsi di autonomia per le persone con disabilità, con il fine di accelerare la deistituzionalizzazione.

Gli interventi saranno centrati sull’aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto delle persone con disabilità per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità della vita rinnovando gli spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche, sviluppando soluzioni domestiche e trovando nuove aree anche tramite l’assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali. Inoltre, l’investimento fornirà alle persone disabili e vulnerabili dispositivi ICT e supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di garantire loro l’indipendenza economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro attraverso soluzioni di smart working.

Previste invece due vere e proprie riforme: quella del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti e quella della disabilità, con una legge quadro.

Come per infanzia, anche le “pari opportunità per le persone con disabilità” e il “sostegno agli anziani non autosufficienti” hanno due box specifici dedicati. Sono 18 le occorrenze per “non autosufficienti”, 8 quelle per “non autosufficienza”, 48 quelle per “disabilità”, 6 quelle per “disabili”.

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IL “COMITATO SIAMO HANDICAPPATI NO CRETINI” A PALAZZO CHIGI – IL MIO INTERVENTO SU RADIO3

Nei giorni scorsi il Comitato Siamo Handicappati No Cretini (de quale sono vicepresidente) ha svolto a Roma due importanti incontri istituzionali rispettivamente con il Sottosegretario alla Disabilità Vincenzo Zoccano e la presidente della Commissione Affari Sociali Marialucia Lorefice.

Abbiamo presentato un documento con richieste specifiche e molto tecniche che, a nostro avviso, possono dare un impulso significativo al comparto della disabilità. Un sistema che unisce a un aumento (indispensabile) del Fondo per la non autosufficienza un meccanismo di controlli e monitoraggio informatizzato su tutto il territorio nazionale. Abbiamo anche chiesto modifiche strutturali e organizzative

L’incontro con Zoccano è stato molto cordiale e al contempo schietto. (il link della diretta Facebook). Non abbiamo risparmiato critiche propositive al governo e al ministero che riteniamo ancora poco incisivo sulla vita del governo. Abbiamo chiesto atti di coraggio significativi, tempistiche e cronoprogrammi delle attività che diano entro pochi mesi delle risposte, o quantomeno una parvenza di avvio delle attività che rispecchino le promesse elettorali.
Zoccano ha risposto come questo Ministero è stato giudicato un ghetto a priori e ha anche ribadito che provvederà ad una ricognizione interministeriale sulle politiche che ruotano intorno alle persone con disabilità. Ha aggiunto che inoltre si prefigge l’obiettivo di essere un collante, un coordinamento anche rispetto al legislatore. All’incontro era presente, tra gli altri, anche la deputata alla Camera Azzurra Cancelleri.

Al nostro intervento sulla richiesta di un incremento del FNA già in questa finanziaria ha risposto come la fotografia che noi abbiamo fatto sia assolutamente realistica, non allarmistica ma allarmante. Ha sottolineato che le nostre richieste saranno accolte ma con tempi non prevedibili a causa -dice il sottosegretario- della situazione devastante ereditata dagli ultimi 20/30 anni e come tutto questo non è realizzabile entro l’8 novembre.
Abbiamo quindi richiesto CORAGGIO e detto che siamo pronti a scendere in piazza perchè nessuna politica si fa senza soldi. Zoccano ha tenuto a dire come non mancherà il suo impegno e che avrebbe presentato il nostro documento, avendo espresso apprezzamento per la versione in braille che gli abbiamo portato, all’attenzione di Luigi Di Maio, di Salvini e di tutti i ministri. Il sottosegretario conclude che il documento presentato sia lucido ed eccellentemente tecnico e che il Presidente del Consiglio, i due leader politici e l’intera compagine del Parlamento lo avrebbero preso in debita considerazione.

Il secondo incontro è stato con la Presidente della commissione Affari Sociali della Camera, Lorefice (il link della diretta). Anche questo molto cordiale e schietto. Abbiamo illustrato il documento rappresentando il ruolo del Parlamento e delle commissioni in questo momento molto importante. Abbiamo quindi riportato l’attenzione sulla situazione drammatica delle persone con disabilità grave.

Dopo una seria predisposizione delle problematiche ed una nostra presa di posizione sulle richieste effettuate, la Presidente Lorefice ha sostanzialmente ribadito ciò che ci aveva detto il sottosegretario Zoccano assicurando massimo impegno nel lavoro parlamentare esortandoci z far pervenire alla commissione anche proposte di legge e proposte per la legge di bilancio. Abbiamo subito colto l’occasione per chiedere di calendarizzare immediatamente il disegno di legge sul caregiver per il quale, insieme alla CONFAD, saremo interlocutori. Inoltre ci hanno chiesto di inviare “qualsiasi altra proposta” che possa essere posta all’attenzione del Parlamento.

ASCOLTA IL MIO INTERVENTO

Ho raccontato dei nostri incontri istituzionali durante la trasmissione Prima Pagina su Radio3 RAI condotta da Gian Antonio Stella esprimendo tutti i dubbi sulle reali misure presenti nella manovra economica appena approvata in favore delle persone con disabilità.

Siamo soddisfatti dall’esito di questi incontri? Ovviamente no, o meglio non del tutto! Ribadiamo la nostra linea e dobbiamo constatare che mancano risposte concrete nel breve periodo e che sono state espresse difficoltà per rivedere al rialzo, almeno per il momento, le previsioni di legge finanziaria e di bilancio 2019.
Non ci accontenteremo e ci chiediamo se siamo davvero una priorità per questo governo pronti a scendere in piazza con una manifestazione nazionale affinché da subito il Governo introduca quelle misure che abbiamo indicato in favore delle persone con disabilità, pronti come sempre a collaborare e al dialogo costruttivo ma su una strada condivisa.

Disabilità e diritti. Come richiedere la rideterminazione dell’Isee

Il Ministero dichiara che è in corso di modifica l’articolo 4 del Dpcm sul nuovo Isee, ma intanto il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili e ADUC annunciano battaglia e predispongono interventi collettivi

A poche settimane dalla sentenze del Consiglio di Stato con cui si sono escluse dal calcolo dei redditi dell’Isee le indennità relative alla disabilità, i cittadini si trovano in una situazione di confusione, dovuta al fatto che l’apparato di enti coinvolti (CAAF, INPS, Comuni e strutture…) nonha ancora recepito le sentenze, e il tutto resta invariato e sospeso, permanendo in una situazione, di fatto, di non legalità. 

MODIFICHE IN CORSO – Dal canto suo, il Governo – tramite il Ministero del Lavoro – “conferma che, al fine di dare attuazione alla sentenza, è già in corso il processo di modifica dell’articolo 4” del Dpcm sul nuovo Isee “che si snoderà, in particolare attraverso l’individuazione degli specifici trattamenti indennitari/risarcitori, percepiti dai disabili, da escludere dal computo del reddito rilevante ai fini Isee, come prescritto dal giudice amministrativo, nonché attraverso l’idonea rimodulazione delle franchigie, previste dalla stessa norma, così da consentire di ristabilire l’equilibrio complessivo del sistema”. Ad affermarlo, riporta Public Policy, il viceministro all’Economia, Enrico Morando, il 14 marzo scorso, rispondendo a un’interrogazione di Sandra Savino (FI) in commissione Finanze alla Camera. 

AZIONI COLLETTIVE DEI CITTADINI – Ma intanto, cosa devono fare i cittadini che non hanno ricevuto risposte affermative dopo aver chiesto al CAAF o Comune di ricalcolare la propria posizione, o che devono in questi giorni consegnare l’ISEE? E per quelli che hanno richiesto alle RSA di poter pagare l’importo corretto? 
Su questo interviene il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili che annuncia una collaborazione con ADUC,  l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, che ne sarà il punto di riferimento per le azioni collettivevolte al riconoscimento dei diritti dei cittadini. “L’accordo – dichiara il Coordinamento – nasce soprattutto dalla comunione di intenti tra le nostre due Associazioni, entrambe del tutto indipendenti e che non incassano, a nessun titolo, alcun tipo di finanziamento pubblico”.

IL MODULO DA INVIARE – La prima azione congiunta concordata dal Coordinamento insieme con ADUC, è la compilazione e l’invio agli enti interessati (INPS, CAAF, Comuni…) di una  richiesta di rideterminazione dell’ISEE. Si tratta di una RACCOMANDATA a/r DI MESSA IN MORA, elaborata dall’ADUC stessa, utilizzabile dai cittadini che sono stati penalizzati dal nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente. 
Di seguito, i punti salienti del testo.

Premesso che 
1. in data(…) presentavo richiesta di prestazione agevolata(….) depositando l’Isee effettuato per il tramite del CAAF(…) in data.(…);
 2. che detto ISEE non ha tenuto conto delle esclusioni dal computo dell’ISR, imposte dalle pronunce immediatamente esecutive del Tar Lazio del 11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15), oggi divenute definitive grazie alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016; 
3. che fra i redditi indicati vi erano ricompresi i seguenti emolumenti assistenziali legati alla disabilità (…); 
4. che le franchigie applicate a riduzione del reddito devono essere calcolate nella loro misura massima anche per le persone con disabilità maggiorenni 
5. che occorre rideterminare l’ISEE in base ai precetti definitivi della Giustizia amministrativa, escludendo gli importi di cui al punto 3. e sottraendo le franchigie di cui al punto 4. 
CHIEDE 
che sia rideterminato l’ISEE per il 2015 (e anche per il 2016 per chi lo ha già fatto per l’anno in corso) escludendo tali sussidi dall’ISR, non essendo ricompresi nella nozione di “reddito” e sottraendo le franchigie nella loro misura massima anche per i disabili maggiorenni e per l’effetto, 
CHIEDE all’Ente Erogatore (…), di adottare tutte le conseguenti misure riparatorie del caso, quali la rideterminazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente per l’anno 2015 e l’anno 2016, e la conseguenterestituzione degli importi dovuti. In difetto, si provvederà ad adire tutte le sedi giudiziarie conseguenti. 

Aduc e Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili ricordano che non è importante inviare la comunicazione tramite raccomandata A/R anche alle loro segreterie, ma è sufficiente la posta ordinaria o via E-mail a: aduc@aduc.it epresidenza@famigliedisabili.org.

A questo link trovate il testo completo , compilabile e utilizzabile da ciascun cittadino .  
(disabili.com)

di Giovanni Cupidi

Verranno mantenute le promesse su LEA e Nomenclatore?

Il governo aveva dichiarato che entro fine 2014 avrebbe provveduto all’aggiornamento del Nomenclatore Unico e alla definizione dei LEA. Secondo voi è stato fatto entro il 31 dicembre?

da superabile

«Il mancato aggiornamento periodico del Nomenclatore – sottolineano dall’Associazione Coscioni, citando una recente Interrogazione Parlamentare – non essendo in linea con il costante progresso tecnologico, impedisce alle migliaia di disabili italiani l’accesso a nuovi strumenti di supporto che sicuramente potrebbero migliorare la loro qualità della vita»

«Verranno finalmente aggiornati entro il 31 dicembre i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili?». A chiederselo in una nota – e soprattutto a chiederlo al ministro della Salute Lorenzin e al presidente del Consiglio Renzi – sono Filomena Gallo, Marco Gentili e Maria Teresa Agati, rispettivamente segretario, co-presidente e membro di Direzione dell’Associazione Luca Coscioni.
In tal senso, viene segnalata anche un’Interrogazione Parlamentare presentata il 16 dicembre alla Camera, proprio alla stessa responsabile del Dicastero della Salute, nella quale si ricorda come «in data 2 luglio 2014, in merito alla interrogazione n. 3-00914 sull’attuazione del Patto per la salute 2014-2016, il Ministro Lorenzin» avesse affermato «che l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, attesissimo da tutti gli operatori, ma anche dalle associazioni delle famiglie, dei malati, soprattutto di malattie rare, ormai da più di dieci anni, […] avverrà entro il 31 dicembre 2014». Stessa cosa per il regolatore del Nomenclatore Tariffario per le Protesi Audiovisive – non più aggiornato dagli anni Novanta – «in attuazione dei princìpi di equità, innovazione e appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmatici della finanza pubblica».
Dal canto suo, ricordano poi dall’Associazione Coscioni, «il presidente del Consiglio Renzi, rispondendo a un nostro preciso appello, aveva dichiarato il 17 settembre scorso, al programma televisivo Le iene, che “il Nomenclatore sarà aggiornato entro dicembre”».

«Ora – affermano Gallo, Gentili e Agati – è il momento dei fatti e un ulteriore ritardo sarebbe vergognoso per tutte quelle persone malate e con disabilità che con le loro famiglie attendono da quindici anni un aggiornamento. Infatti, come si legge sempre nell’Interrogazione Parlamentare del 16 dicembre, “il mancato aggiornamento periodico del Nomenclatore, non essendo in linea con il costante progresso tecnologico, impedisce alle migliaia di disabili italianil’accesso a nuovi strumenti di supporto che sicuramente potrebbero migliorare la loro qualità della vita, così come il ricorso indiscriminato all’acquisto a mezzo gare d’appalto, oltre ad impedire l’individuazione dell’ausilio adatto a soddisfare le specifiche necessità della persona, realizzerebbe una situazione di difformità assistenziale tra gli assistiti appartenenti ai bacini territoriali delle diverse stazioni appaltanti».

In conclusione viene ricordato anche il documento redatto nell’ottobre scorso, al termine del convegnoDisabilità e Diritti. Aggiornare subito il Nomenclatore, promosso dalla Commissione Diritti Umani del Senato, insieme al CSR (Commissione di Studio e Ricerca Ausili Tecnici per Persone Disabili), ove si evidenziava che «il ricorso all’acquisto a mezzo gare d’appalto, che prevedono un unico modello vincitore per tutti gli assistiti appartenenti al bacino d’utenti della stazione appaltante, è “pressoché impraticabile con appropriatezza per quelle tipologie di dispositivi che devono essere scelti, anche attraverso la prova di differenti modelli, per rispondere a precise e diverse necessità dell’assistito, nell’àmbito di un programma specifico del singolo Progetto riabilitativo individuale» e costituisce quindi grave lesione dei diritti della persona con disabilità, privata in tal modo della possibilità di individuare, nella gamma di dispositivi oggi disponibili nella stessa tipologia, quello più adatto a soddisfare le sue specifiche necessità».
(superando.it)

di Giovanni Cupidi

Il dolore di Usala: “Se ci vogliono tutti morti saranno accontentati”

Non c’è stato nemmeno il tempo di essere felici per la vittoria. Per quel sì strappato al Ministero a Roma. Per quei soldi che ancora una volta i ministri hanno promesso che faranno arrivare direttamente alle famiglie. Poche ore dopo l’incontro, la vita di Raffaele Pennacchio, il medico 54enne malato di Sla, anche lui protagonista del presidio romano,  si è spenta. Il  suo cuore ha ceduto. Troppo stress, troppa fatica. E Tore Usala adesso non ha voglia di festeggiare. Dalla sua camera di albergo alla periferia di Roma, la voce della moglie Giuseppina scandisce lenta le parole del marito. “La vittoria e gli impegni del Governo sono lontani, l’amico Lello è morto dopo quattro ore dalla conclusione dell’incontro. Lello era molto provato, è intervenuto poco all’incontro, ma ha detto piangendo una frase emblematica ‘Fate presto perché i malati terminali non possono attendere’”.
Ce lo aveva ripetututo anche Giuseppina Usala poco prima della partenza dal porto di Cagliari a bordo della Tirrenia: “Questa non è una passeggiata, non è una gita. In gioco c’è la vita di molti malati. Lo scriva a chiare lettere, per favore”.
Lo abbiamo fatto, in questi giorni abbiamo seguitominuto dopo minuto la battaglia di Tore e di tutti i malati di Sla che martedì mattina si sono presentati sotto il Ministero e ci sono rimasti tutta la notte. Fino a quando non sono stati ricevuti. Abbiamo seguito il consiglio di Giuseppina, lo abbiamo scritto a chiare lettere. Ma non è servito a fare più in fretta.
“In qualità di comandante di questo gruppo di eroi -continua la voce metallica di Tore al telefono -dico che il Governo deve rispettare il testamento del caro amico Lello. Vi diamo tempo fino a Natale, poi a metà gennaio saremo a Roma più determinati di prima. Non ci interessa il freddo, la pioggia o la neve: se ci vogliono tutti morti saranno accontentati, così avranno un risparmio. Lello era un combattente ineludibile, per rispettare la sua volontà dobbiamo continuare la battaglia, anche a costo della vita, non c’è altra strada”.
(sardiniapost.it)

di Giovanni Cupidi

Governo: “Aumenteremo ancora di più i fondi in sede di approvazione del ddl stabilità”

L’impegno dopo un incontro tra una rappresentanza del governo e una delegazione del Comitato 16 Novembre Onlus. Ribadita la destinazione dell’intero ammontare delle risorse a favore della domiciliarietà e il vincolo dell’utilizzo del 30% per i casi più gravi. impegno anche per riconoscimento invalidità al 100%.

Convocare in tempi rapidi un incontro con le Regioni e i Comuni per discutere le modalità per favorire, sia nella filiera sociale che in quella sanitaria, l’assistenza domiciliare delle persone non autosufficienti nel rispetto della libertà di scelta e aumentare nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità il fondo per la non autosufficienza. Sono alcuni degli impegni assunti oggi dal governo che, rappresentato dal viceministro del Lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, dal sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta e dal Sottosegretario di Stato alla Salute Paolo Fadda, ha incontrato ieri una delegazione del Comitato 16 Novembre Onlus. Il Governo, spiega una nota del Tesoro, si è impegnato in una serie di azioni. La prima, come detto, riguarda la convocazione in tempi rapidi di un incontro con le “Autonomie”, la seconda riferisce una nota del Mef, è tesa “a sostenere che l’intesa con le Regioni per il riparto 2014 del fondo per le non autosufficienze confermi la destinazione, già prevista nel 2013, dell’intero ammontare delle risorse a favore della domiciliarietà e il vincolo minimo dell’utilizzo del 30% delle risorse a favore delle disabilità gravissime. Il Ministero del Lavoro si impegna a confermare la costante azione di monitoraggio circa il rispetto dell’intesa”. La terza azione è volta “a proseguire nei confronti tecnici già avviati coinvolgendo l’Inps, Regioni e Comuni, per il riconoscimento dell’invalidità al 100% e la conseguente applicazione della Legge Turco e discutere dell’aggiornamento dei Lea e del nomenclatore tariffario”. Il governo ha poi preso l’impegno di “accelerare attraverso adeguati provvedimenti normativi e amministrativi la distribuzione del Fondo Fna alle Regioni”. E infine di aumentare “nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità il fondo per la non autosufficienza” che nel testo all’esame del Parlamento è stato in ogni caso già incrementato. Per l’anno 2014 è stata infatti incrementata la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi – si legge nel ddl stabilità –  quelli a sostegno delle persone.
(quotidianosanita.it)

di Giovanni Cupidi

Hai un figlio disabile? Non vai in pensione

Con la riforma Fornero i permessi goduti con la legge 104 e la maternità facoltativa non vengono più conteggiati ai fini pensionistici. Carlo Giacobini spiega l’assurdità di questa norma, «che si può cambiare solo con una nuova legge»

Il titolo è forte, un po’ estremizzato, ma la sostanza ci è molto vicina. Sul web, un genitore ha fatto una sintesi perfetta: «ci stai dicendo che per noi genitori con la 104 (cioè con figli disabili gravi) al posto del pre-pensionamento di 5 anni di cui si discute da decenni, toccheranno cinque anni di lavoro in più rispetto a tutti gli altri?!? Non c’è mai limite alle assurdità su questo tema».C’è da non crederci, per la palese ingiustizia della misura, ma è proprio così. Andiamo per gradi. La riforma Fornero ha stabilito che per andare in pensione prima dell’età anagrafica prevista (in questo momento 66 anni e tre mesi per gli uomini e un minimo di 62 e tre mesi per le donne) servono (nel 2013) 42 anni più 2 mesi di contributi versati per gli uomini e 41 più 2 mesi per le donne. Nel conteggio di questi anni entrano però  – questa è la novità  – solo i giorni effettivamente lavorati e non quelli coperti da contributi figurativi, fatta eccezione per infortuni, malattia, servizio di leva e maternità obbligatoria. Di fatto non sono più “buoni” ai fini del conteggio dei 42 e rotti anni i giorni in cui un lavoratore è stato assente per permessi retribuiti per motivi familiari, lutto, diritto allo studio, donazione del sangue, sciopero. Volgare e antipatico, ma i giorni si conteranno in unità o decine. Ma non solo. L’enormità della cosa arriva qui: non valgono nemmeno i giorni di assenza per la legge 104/1992 (che riconosce permessi retribuiti per l’assistenza di un figlio disabile) e addirittura il congedo parentale (ex maternità facoltativa). Si tratta di 180 giorni a figlio nel caso del congedo parentale e di 3 giorni al mese nel caso della 104, che in una vita da genitore di figlio disabile diventano anni. Carlo Giacobini, il direttore di HandyLex, è uno dei più grandi esperti in Italia di diritti e persone con disabilità ed è stato il primo in assoluto a sollevare la questione.
Quelle che circola è un timore o è proprio vero? Scusi la domanda, ma suona talmente assurdo…È vero e non dipende dall’Inps. È scritto nero su bianco nella norma della manovra Fornero, legge 214 del 2012, articolo 24 combinata con art 14 della legge 14 del 24 febbraio 2012. Quei 42 anni e 2 mesi devono riferirsi a lavoro effettivamente prestato, eccezionalmente sono conteggiate come lavoro prestato le assenze per malattia, maternità obbligatoria, infortunio, servizio di leva. Tutto il resto è fuori.
Come mai la questione viene a galla solo ora?L’avevamo segnalato già nel 2011, ma in quel momento la situaizone politica era tale che non si è riusciti a portare l’attenzione su questo tema come su altri, altrettanto delicati. La manovra Fornero comunque si è perfezionata solo a luglio e quindi con le prime persone che stanno andando in pensione con quelle regole la situazione è esplosa.
Per un genitore con un figlio disabile, concretamente le nuove regole cosa comportano?Questo significa che chi ha fruito di due anni di congedo dovrà lavorare due anni in più per maturare quel diritto. Se non lo fa incorre in penalizzazioni di trattamento. Facciamo i conti, la legge 104 dà diritto a tre giorni al mese di assenza, che fanno 30 all’anno: questo significa che il padre di un ragazzo con disabilità che oggi ha 60 anni e per 20 anni ha usufruito dei permessi lavorativi mensili, dovrà rimanere in servizio due anni in più. Una beffa: quello che era ipotizzato come un aiuto, alla fine della fiera vene fatto pesantemente ripagare.
Tra le famiglie c’è grande disorientamento. Come vi muoverete ora?Solo un intervento normativo potrà sanare questa situazione, non c’è altra strada. Tecnicamente è molto semplice, basta aggiungere alla legge un periodo che include i permessi per la legge 104 e i congedi parentali fra le eccezioni. Il vero nodo da affrontare sarà quello della copertura. È una questione eminentemente politica. Noi stiamo già predisponendo una proposta di legge da presentare, ma deve esserci un gruppo trasversale di parlamentari che poi se ne faccia carico in Parlamento.
(vita.it)

di Giovanni Cupidi

Le novità del “Dereto Lavoro” dopo la condanna dell’Italia

Il cosiddetto “Decreto Lavoro” (Decreto Legge 76/13, convertito dalla Legge 99/13) ha introdotto una novità nel diritto antidiscriminatorio a tutela delle persone con disabilità: l’obbligo, cioè, per tutti i datori di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nell’ambiente di lavoro, per garantire parità di condizioni.
Si tratta di una norma introdotta “in corsa” nella fase di conversione, per colmare il vuoto legislativo lasciato nel 2003 dalla trasposizione della Direttiva Europea 78/2000/CE in materia di parità di condizioni di lavoro[Decreto Legislativo 216/03, N.d.R.]. Un vuoto che è recentemente costato all’Italia la condanna da parte della Corte di Giustizia Europea – Causa C-312/11, Commissione contro Repubblica Italiana (1) -, per non avere recepito «correttamente e completamente» l’articolo 5 della citata Direttiva 2000/78/CE, che aveva disciplinato l’obbligo per i datori di lavoro di adottare «soluzioni ragionevoli» per le persone con disabilità nell’ambiente di lavoro.
Che sia stato un “ravvedimento” tardivo si evince anche dal fatto che la norma rinvia al principio dell’accomodamento ragionevole della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, mentre omette qualunque riferimento esplicito all’articolo della Direttiva cui dà attuazione.
L’aggiunta, quindi, dell’articolo 3 bis al Decreto Legislativo 216/03, introdotta dal Decreto Legge 76/13 (articolo 9, comma 4-ter) ha disposto che «Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Non si può non rilevare il diverso tenore del dettato normativo nazionale rispetto a quello europeo e una prudenza di fondo nell’elaborazione della norma, dettata senz’altro dalla necessità di evitare altre conseguenze per lo Stato italiano, ma che, in mancanza di necessari ulteriori provvedimenti interpretativi – auspicabilmente con Decreto Ministeriale – rischia di rimanere unadempimento formale privo di effettività e che potrebbe invece innescare un contenzioso giurisprudenziale, mirante solo a utilizzare la leva economica che il diritto antidiscriminatorio fornisce, ovvero il risarcimento del danno non patrimoniale, anziché indurre l’adozione di tutele reali a favore delle persone con disabilità.
Un esempio tangibile di quanto questo rischio sia presente è dato dall’altra Sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di soluzioni ragionevoli, laCausa HK Danmark dell’aprile scorso [se ne legga in nota 1, N.d.R.], in cui la trasposizione danese dell’articolo 5 della Direttiva 78/2000/CE, avvenuta con la sua sostanziale traduzione, ha creato un dubbio interpretativo – che i Giudici di Lussemburgo hanno dovuto redimere – circa l’estensione della nozione di cui si discute, non solo sui profili di accessibilità fisica dei luoghi di lavoro, ma, più in generale, di compatibilità dell’ambiente di lavoro – ivi compresa l’organizzazione e l’orario di lavoro – con il funzionamento della persona.
È chiaro, quindi, che la normativa italiana richiederà direttive interpretative di tipo pratico-applicativo e, come si dirà a breve, anche la governance della sua attuazione e dei modelli necessari a rendere operativa la norma.
Come si è anticipato, il tenore letterale della disposizione è diverso dall’articolo 5 della Direttiva Europea e l’obbligo per i datori di lavoro pubblici di non potervi adempiere con aumenti di spesa sembrerebbe sminuirne la portata. Ma il richiamo ivi contenuto alla Convenzione ONU impone l’adozione di criteri ermeneutici in via di definizione da parte della giurisprudenza, soprattutto sovranazionale. È proprio il richiamo alla Convenzione ONU, infatti, la chiave di voltadella sentenza di condanna dell’Italia e del Caso HK Danmark, di poco precedente, sempre in materia di soluzioni ragionevoli. Ed è alla luce di questa giurisprudenza e di quella che – eventualmente – seguirà, che occorrerà interpretare il novello articolo 3 bis del Decerto Legislativo 216/03.
Va detto in sostanza che le Sentenze italiana e danese si differenziano dal precedente della Corte di Giustizia in materia di discriminazioni per disabilità (2) perché, come dicono chiaramente i Giudici di Lussemburgo, il quadro normativo europeo è mutato per l’approvazione da parte dell’Unione Europea della Convenzione ONU (3), divenuta così fonte normativa che prevale sugli Atti Europei (4) e sulle norme di diritto derivato, imponendone un’interpretazione, per quanto possibile, conforme (5). Ne deriva che il diritto al lavoro delle persone con disabilità, sia a livello europeo che nazionale, deve essere uniformato ai principi contenuti nella Convenzione, tra i quali appare opportuno evidenziare la nozione di persona con disabilità (6) e la definizione di adattamento ragionevole.L’adattamento ragionevole, pertanto, è il principio che ritroviamo nella Convenzione ONU e che va considerato come criterio ermeneutico per l’interpretazione dell’articolo 5 della Direttiva 78/2000/CE (7) e deriva da qui, probabilmente, la scelta compiuta col “Decreto Lavoro” di farvi diretto riferimento in luogo di un richiamo alla norma della Direttiva Europea, implicito nel testo legislativo per la sua attuazione a livello nazionale.
L’articolo 5 della Direttiva 78/2000/CE dispone che «per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».
Come si è anticipato, l’Italia – nella stesura del Decreto Legislativo 216/03, con cui si era data attuazione alla Direttiva 78/2000/CE – non aveva trasposto l’articolo 5 e per questo motivo è stata intentata la procedura di infrazione che ha portato alla condanna.
Nel procedimento giudiziario, la difesa italiana (punto 55 della motivazione della Sentenza) ha sostenuto la tesi secondo cui l’applicazione dell’articolo 5 della Direttivanon può basarsi su un’unica modalità, fondata sugli obblighi imposti ai datori di lavoro. In sostanza, la posizione dello Stato italiano è che l’attuazione della norma può avvenire anche mediante la predisposizione di un sistema di promozione dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, essenzialmente fondato su un insieme di incentivi, agevolazioni, misure e iniziative a carico delle autorità pubbliche e, in parte, su obblighi imposti ai datori di lavoro. Un sistema che nel nostro Paese sarebbe il risultato della normativa in materia di collocamento mirato, di Cooperative Sociali, della Legge Quadro per l’Assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e, sul versante delle mansioni specifiche del lavoratore, sulla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Questa interpretazione non è stata condivisa dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui, al contrario, l’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE (letto alla luce dei Considerando 20 e 21 della Direttiva stessa), introduce un sistema di obblighi a carico dei datori di lavoro, chenon possono essere sostituiti da incentivi e aiuti forniti dalle autorità pubbliche.
Si tratta di una lettura coerente al paradigma antidiscriminatorio contenuto tanto nella Direttiva quanto nella Convenzione ONU, che impone cioè limitazioni alla libertà economica degli imprenditori – entro certi limiti – nel momento in cui si tratta di tutelare diritti umani fondamentali (8).
Alla luce di queste considerazioni, i Giudici di Lussemburgo ritengono che, contrariamente agli argomenti della Repubblica Italiana, per trasporre correttamente e completamente l’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE (9),  non sia sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma sia compito degli Stati imporre a tutti i datori di lavoro a livello nazionale l’obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione (10).
La Corte definisce, quindi, l’ambito di applicazione soggettiva e oggettiva del principio del ragionevole adattamento che, al di là di quanto normative promozionali dell’occupazione possano prevedere – come nel caso italiano la Legge 68/99 [“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, N.d.R.], si estende a tutti i datori di lavoro, a tutte le persone con disabilitànell’accezione fatta propria dalla Corte e ai diversi profili dell’occupazione, comprendendo anche l’accesso, la formazione e la progressione di carriera.
Oltre poi al profilo di qualificazione della fattispecie, vi è un altro fondamentale effetto del richiamo della Convenzione ONU, ovvero la diretta qualificazione del rifiuto del ragionevole adattamento quale fattispecie discriminatoria, che si potrebbe cominciare a considerare come forma di discriminazione specifica.
Sul punto vale la pena evidenziare che nella proposta di Direttiva del Consiglio recante l’applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (11) (relativamente a tutti gli àmbiti di vita, quindi), – redatta dopo l’entrata in vigore della Convenzione ONU- il rifiuto di adottare soluzioni ragionevoli èespressamente qualificato come discriminazione, analogamente a quanto avvenuto con la Direttiva 78 del 2000, con riferimento alla nozione di molestie.
Ricadute dell’adattamento ragionevole sul diritto nazionale: profili giuridiciL’obbligo di porre in essere un adattamento ragionevole del posto di lavoro avrà ricadute non indifferenti nel nostro ordinamento su profili e aspetti diversi e una prima implicazione investe il funzionamento del collocamento mirato e la gestione del rapporto di lavoro.Il profilo della ragionevolezza dell’adattamento richiesto al datore di lavoro presenta, infatti, due ordini di problemi. Il primo riguarda la sua concreta definizione e la necessità, quindi, di individuare parametri di riferimento che possano guidare l’interprete e l’operatore nella sua definizione.
La Direttiva Europea fornisce alcune indicazioni, nel disporre che misure statali a favore dei disabili, laddove compensino in modo sufficiente l’onere sostenuto dal datore di lavoro, lo rendono ragionevole. Al tempo stesso il Considerando 21 della Direttiva stessa indica quali siano i possibili parametri da adottare, i costi finanziari o di altro tipo che i datori di lavoro devono sostenere, le dimensioni e le risorse finanziarie dell’organizzazione aziendale, la possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.In realtà, se si osserva il panorama europeo e internazionale, diversi sono gli indicatori. Senza poter dar qui conto in modo esaustivo della normativa internazionale, vale la pena segnalare che tra i profili che possono incidere sulla valutazione di ragionevolezza di un adattamento vi può essere l’effetto vantaggioso che il datore di lavoro trae a seguito delle modifiche apportate, ad esempio per quanto concerne altri lavoratori, fornitori o clienti. Più in generale, può essere valutato l’impatto che questi adattamenti hanno nel favorire l’applicazione di altre normative (si pensi all’obbligo di rendere accessibili i luoghi pubblici). IlDisability Discrimination Act del Regno Unito, ad esempio, fornisce diverse specificazioni su quali misure siano necessarie ai fini di un ragionevole adattamento, che comprende anche mutamenti a livello di assegnazione di mansioni, procedure e trasferimenti, che concorrono al “test” di valutazione della ragionevolezza dell’adattamento (12).
Gli elementi indicati dalla normativa inglese ineriscono diversi aspetti del rapporto di lavoro: disciplina del trasferimento e del mutamento di mansioni; possibilità di suddividere e assegnare in modo diverso mansioni di altri lavoratori; mutamento delle procedure aziendali, anche inerenti la comunicazione, ecc. E ancora, osservando ad esempio l’Australia, qui, tra i criteri da considerare, vi è l’obbligatorietà dei mutamenti richiesti anche in ragione di altre normative applicabili in azienda, la valutazione dei benefici che – più in generale – l’azienda trae dai mutamenti operati, come ad esempio il miglioramento del clima aziendale, dei processi organizzativi, dell’ambiente di lavoro per gli altri lavoratori, clienti o fornitori ecc.
Nel nostro ordinamento, la trasposizione di questi princìpi non appare facile in virtù della giurisprudenza che, in materia di adattamenti dell’ambiente di lavoro con riferimento alle persone con disabilità, basandosi sul “dogma” dell’intangibilità dell’organizzazione aziendale, ha sempre mantenuto un approccio poco incisivo sugli obblighi gravanti sul datore di lavoro. Ne deriva che la natura degli obblighi datoriali è stata ricondotta alla categoria civilistica della cooperazione all’adempimento, la cui estensione è stata rimessa ai princìpi di buona fede e correttezza, con il risultato che le modificazioni richieste al datore di lavoro fossero limitate al singolo posto di lavoro e all’eventuale disponibilità di altre possibilità occupazionali in azienda, ma non hanno mai investito il complesso dell’organizzazione aziendale.
Il principio del ragionevole adattamento rafforza anche la previsione contenuta nell’articolo 10, comma 3, della Legge 68/99 in materia di aggravamento delle condizioni di salute della persona con disabilità obbligatoriamente assunta, secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad attuare i «possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro», ma che la giurisprudenza tende ad interpretare restrittivamente, con l’esclusione di qualsiasi modifica sostanziale dell’organizzazione aziendale (13).
Il paradigma antidiscriminatorio imporrà, in sostanza, un abbandono dei canoni civilistici, con un ampliamento delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro – che dovrà superare il cosiddetto “test di ragionevolezza” del proprio comportamento – e con ricadute in termini di onere della prova. Spetterà al datore di lavoro, infatti,provare l’impossibilità del ragionevole adattamento.
Proprio in ragione di ciò, è necessario individuare organismi super partes competenti, procedure definite e modelli di intervento che possano agevolare le parti nell’adempimento agli obblighi di legge, fungendo da “imbuto deflattivo” di eventuale contenzioso e agevolando, in ultima istanza, il Giudice nel proprio processo decisionale in caso di vertenza.
Si aprono così nuovi scenari interpretativi che interessano il collocamento mirato (14), con specifico riguardo al caso di diniego da parte del datore di lavoro della persona avviata dagli uffici competenti con richiesta numerica (ma non solo). Il paradigma antidiscriminatorio e l’obbligo per il datore di lavoro di adottare – ferma restando la loro ragionevolezza – soluzioni adeguate per la persona con disabilità imporranno una valutazione di tutti gli elementi che rendono impossibile l’effettuazione della prestazione da parte della persona con disabilità prima di poter determinare il rifiuto di avviamento (15).
In realtà, la nozione di collocamento mirato espresso dall’articolo 2 della Legge 68/99 conterrebbe già in nuce tali princìpi, ma la tutela antidiscriminatoria rafforza questa previsione, anche sul versante dei profili probatori richiesti al datore di lavoro, su cui grava la dimostrazione della non ragionevolezza dell’adattamento.
Va inoltre considerato che il paradigma antidiscriminatorio rafforza la valenza protettiva a favore della persona con disabilità, non solo ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche per ciò che concerne la “fruibilità” degli ambienti di lavoro in libertà (appunto senza limitazioni funzionali derivanti dall’interazione persona-ambiente).
La normativa nazionale antidiscriminatoria per le persona con disabilità (16), a differenza di altri fattori di discriminazione, qualifica come molestie la lesione non solo della dignità della persona, ma anche la sua libertà, cosicché il mancato ragionevole adattamento può assumere la qualificazione di molestia (17), con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale a favore della persona con disabilità.
Sul punto appare interessante segnalare il caso di una recente Ordinanza del Tribunale di Avezzano (18) che pur non facendo leva sulla normativa antidiscriminatoria (19), ha liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale a favore della persona con disabilità per la lesione della dignità causata dalla limitazione di movimento nell’ambiente di lavoro, benché non fossero presenti barriere architettoniche nel senso corrente del termine (20). La limitazione della libertà di movimento è stata considerata, in sé frustrante e, quindi, lesiva della dignità della persona.
Ricadute dell’adattamento ragionevole sul diritto nazionale: profili di governance
Un problema di particolare rilevanza nell’applicazione del principio del ragionevole adattamento riguarda la sua governance, ovvero la definizione degli organismi deputati a svolgere un ruolo istituzionale nella sua definizione e nelle fasi di accertamento, nonché le procedure e le modalità operative con cui consentirne l’operato.
Occorre infatti considerare che nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e nel mantenimento dell’occupazione, diversi sono gli organismi che svolgono ruoli specifici, intersecando le proprie competenze: uffici competenti dei servizi per l’impiego (quando ci muoviamo nell’ambito della Legge 68/99); commissioni mediche integrate per l’accertamento delle residue capacità lavorative e per la sopravvenuta impossibilità a svolgere le mansioni richieste; servizi socio-sanitari; cooperative sociali e associazioni; medico competente.Ebbene, il rischio del mancato “governo” di questi profili e la mancata individuazione di strumenti e modalità di intervento sarebbe, in modo inevitabile, un elevato contenzioso giudiziario, essendo il Tribunale l’unica istanza, per ora, deputata a risolvere eventuali controversie.
Un dato normativo da cui partire nella pratica attuazione dell’articolo 3 bis aggiunto al Decreto Legislativo 216/03può essere senz’altro il progetto personalizzato (opiano individualizzato) di competenza dei Comuni, previsto dalla Legge 328/00 [“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, N.d.R.] in materia di realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali (articolo 14) (21). È questo l’atto giuridico che consente di realizzare la presa in carico integrata della persona con disabilità, adottando una metodologia “a rete”, in base alla quale vengono individuati soggetti erogatori di prestazioni e misure, che agiscono in interazione fra loro.In una recente Sentenza (22) è stato affermato che il progetto globale di presa in carico costituisce il documento generale cui devono uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici previsti dal nostro ordinamento, tra i quali il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all’articolo 2 della Legge 68/99 (23). Potrebbe essere quindi quest’ultimo l’atto in cui formalizzare le competenze e i ruoli degli organismi e dei soggetti che devono intervenire nel procedimento di inclusione lavorativa della persona con disabilità, nonché le misure e le azioni che si devono porre in essere. In tal modo si darebbe evidenza degli oneri gravanti sul datore di lavoro e delle misure e dei finanziamenti da lui attingibili, consentendo così di avere dei parametri per la misurazione della ragionevolezza dell’adattamento richiesto. Si tratterebbe, poi, di individuare con precisione gli organismi deputati ad assumere un ruolo super partesper la qualificazione della ragionevolezza dell’adattamento, la cui valutazione potrebbe essere utilizzata dal Giudice in caso di controversia.
E del resto l’adozione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo – quale strumento volto a descrivere e a pianificare l’insieme di interventi finalizzati all’inserimento della persona con disabilità al lavoro – comincia ad essere utilizzato in alcune realtà territoriali, a seguito degli interventi di assistenza tecnica posti in essere dall’Area Inclusione Sociale diItalia Lavoro, per la riqualificazione dei Servizi per il collocamento mirato.Il progetto personalizzato viene redatto sulla base delle informazioni contenute in specifici strumenti di rilevazione delle informazioni, denominati Fascicolo lavoratore e Fascicolo azienda, finalizzati alla costituzione del Fascicolo unico della persona.
La novità di questi strumenti, rispetto a quelli attualmente in uso presso i servizi per il lavoro, è l’impiego del concetto di funzionamento – espresso dall’OMS, attraverso la Classificazione ICF [la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, fissata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.] – per la raccolta e la relativa elaborazione dei dati inerenti la persona e l’ambiente specifico. Nell’àmbito del progetto personalizzato, una sezione è dedicata all’individuazione di organismi e soggetti deputati ad apprestare misure, strumenti o a porre in essere azioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per la definizione dei costi, dei tempi e delle responsabilità di ognuno.
Recepito nell’ambito delle convenzioni, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 68/99, il progetto personalizzato consente quindi di realizzare appieno il principio cardine del collocamento mirato, inserendo la “persona giusta al posto giusto”, mediante l’apporto di servizi per il lavoro, sociali, scolastici e formativi presenti sul territorio.
Area Inclusione Sociale di Italia Lavoro (della quale Mario Conclave è responsabile).
Note:
(1) Questa sentenza segue, a poche settimane di distanza, un’altra pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione dell’articolo 5 della Direttiva, relativa a un caso danese (Cause riuniteC-335/11 e 337/11, HK Danmark) [se ne legga già ampiamente anche nel nostro giornale, N.d.R.].
(2) Caso Chacón Navas/Eurest Colectividades SA del 2006 (Causa C-13/05).
(3) L’Unione Europea ha ratificato la Convenzione ONU il 23 dicembre 2010, rendendo il Trattato vincolante per le Istituzioni Comunitarie.
(4) Si veda Sentenza del 21 dicembre 2011, Causa C-366/10, Air Transport Association of America e altri.
(5) Si veda Sentenza del 22 novembre 2012, Cause Riunite C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11, Digitalnet e altri.
(6) L’articolo 1 della Convenzione ONU definisce come persone con disabilità «coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».
(7) Nella Convenzione ONU, per adattamento ragionevole, si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Nei rispettivi testi in lingua inglese della Direttiva 78/2000/CE e della Convenzione ONU, il termine adottato è il medesimo, «reasonable accomodation», a differenza che nei testi italiani, dove sono stati adottati due termini diversi: «soluzioni ragionevoli» e «accomodamento ragionevole».
(8) Questo è infatti il rango che la tutela delle persone con disabilità ha assunto con la Convenzione ONU.
(9) Anche alla luce dei Considerando 20 e 21 della Direttiva stessa.
(10) Ciò non toglie, ad avviso di chi scrive, che non si può limitare l’attuazione della norma in Italia con la previsione di un obbligo generico in capo al datore di lavoro (vedi oltre la presente trattazione), a meno che non si voglia correre il rischio di renderla ineffettiva o causa solo di contenzioso giudiziario.
(11) Sec (2008)2180.
(12) Sull’argomento si veda: The Concept of Reasonable Accomodation in Selected national disability Legislation. Background conference document prepared by the Department of Economic and Social Affairs, ONU; e anche A. Lawson, Reasonable Accomodation and Accessibility Obligations: Towards a More Unified European Approach?, in «European Antidiscrimination Law Review», 2010, 11, pp. 11 ss.
(13) Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro., 22 ottobre 2008, n. 219, in «Rivista Italiana di Diritto del Lavoro», 2009, II, pp. 652 ss., con nota di C. Tomiola, L’obbligo di cooperazione del datore di lavoro in caso di aggravamento dello stato di salute del lavoratore disabile, ivi, pp. 656 ss.
(14) Anche se, vale la pena ricordarlo, l’àmbito di applicazione del principio del ragionevole adattamento è più ampio di quello della Legge 68/99.
(15) Fermo restando quanto indicato dal Considerando 17 della Direttiva 78/2000/CE, secondo cui la Direttiva stessa non prescrive l’assunzione, la promozione o il mantenimento dell’occupazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, laddove siano state poste in essere soluzioni ragionevoli. Nederiva che l’eventuale diniego di assunzione di persone con disabilità per impossibilità di svolgere le prestazioni richieste (o anche il licenziamento a seguito di sopravvenuta inidoneità) non deve dipendere dalla necessità di adottare soluzioni ragionevoli, ma dev’essere la conseguenza della perdurante impossibilità di effettuare la prestazione una volta poste in essere (o quanto meno verificate) le possibili soluzioni ragionevoli. Si tratta di un principio comunque insito nella normativa sul collocamento mirato.
(16) Articolo 2, comma 4 della Legge 67/06: «Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti». Ad avviso di chi scrive dignità e libertà possono essere considerati disgiuntamente e non è necessario, per la qualificazione del comportamento come molesto, che si concretizzino entrambi. Umiliare una persona in ragione della sua disabilità (o adottare termini sulla disabilità a scopo offensivo) è lesione della dignità anche laddove non si profili limitazione della libertà. Viceversa una limitazione della libertà, per una persona con disabilità, è sempre una lesione della dignità. Sui problemi legati a possibili interpretazioni restrittive derivanti dalle espressioni definitorie adottate dal legislatore, si veda L. Lazzeroni, Eguaglianza, lavoro, regole di parificazione. Linguaggi e percorsi normativi, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 193 ss.
(17) Si potrebbe paventare il rischio della duplicazione di fattispecie atte a tutelare il medesimo diritto. In realtà, ad avviso di chi scrive, la presenza di diverse forme di discriminazione consente di offrire uno spettro di tutela ampio, permettendo  così di azionare le diverse tecniche di tutela previste dall’ordinamento.
(18) Tribunale di Avezzano (l’Aquila), Ordinanza del 26 marzo 2013 [se ne legga già ampiamente nel nostro giornale, N.d.R.].
(19) In tal senso l’Ordinanza del Tribunale di Avezzano mostra la poca dimestichezza nel nostro ordinamento dell’uso delle categorie discriminatorie. Il risarcimento del danno, infatti, è stato liquidato in ragione della violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e non per motivi discriminatori.
(20) Il problema riguardava l’accesso al bagno che, di per sé, era accessibile alle persone con disabilità, ma la presenza di ostacoli ingombranti lungo il percorso ne rendeva disagevole la fruizione.
(21) Sulle potenzialità del progetto personalizzato di inserimento lavorativo, si vedano: M.C. Cimaglia, La riforma del diritto al lavoro dei disabili, in M. Magnani, A. Pandolfo, P. A. Varesi (a cura di), Previdenza, mercato del lavoro, competitività, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 296 ss. e pp. 301 ss.
(22) Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, Sentenza n. 440, del 12 aprile 2013 [se nelegga già ampiamente nel nostro giornale, N.d.R.].
(23) In realtà l’articolo 2 della Legge 68/99 non menziona il progetto personalizzato, ma è stato introdotto con la riforma del 2007 agli articoli 12 e 12 bis.
(superando.it)

di Giovanni Cupidi

“Costringiamo” la politica a occuparsi della disabilità

«La disabilità non è mai stata una priorità della politica, eppure il nostro Paese ha vissuto alcune fasi storiche nelle quali l’attenzione e la presa in carico della disabilità stessa ha rappresentato un indirizzo nelle politiche sociali di tutto l’Occidente. Oggi, al centro di una situazione di sostanziale paralisi del sistema dei partiti, che appaiono sempre più inadeguati ai bisogni dei cittadini, ci sembra opportuno e indifferibile“costringere” la politica a occuparsi della disabilità».
Lo si legge in una nota diffusa dalla sempre combattiva associazione napoletana Tutti a Scuola i cui componenti saranno martedì 17 settembre in Piazza Montecitorio a Roma (ore 10.30), per un’iniziativa di protesta centrata proprio su quanto inizialmente dichiarato.In particolare, nel comunicato di Tutti a Scuola, vengono elencate una serie di precise richieste al Governo, a partire da «una scuola che ritorni ad essere quella dell’inclusione e della qualità e non quella dei tagli e dei ricorsi alla Magistratura, impegnando fondi per la formazione degli insegnanti e definendo classi con un alunno disabile al massimo, come previsto dalle leggi vigenti; che venga affrontato con chiarezza il nodo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), per ribadire il principio costituzionale che la disabilità non è un reddito da tassare, ma una condizione da tutelare; che vengano immediatamente destinate risorse per ripristinare il Fondo per la Non Autosufficienza, con almeno 4 miliardi di euro per il 2014; che si affermi un principio di equità, costituendo un fondo straordinario per le politiche sociali dedicato alle persone con disabilità nei territori del Paese più svantaggiati, con una dotazione di almeno 2 miliardi di euro; che venga messa in calendario dall’Esecutivo, e portata a termine, la definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e dei LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale), senza i quali le politiche sulla disabilità rimangono prive di programmazione ed esposte alle ruberie e agli sprechi; che venga affiancata, sottoponendola a rigorosi controlli, la spesa degli Enti Locali, ricostituendo nel prossimo anno, con almeno 5 miliardi di euro, il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e restituendo ai singoli territori la possibilità di erogare i servizi essenziali alle persone con disabilità (trasporti, assistenza ecc.); che venga infine costituita, in rete con l’INPS, le ASL e il Ministero dell’Istruzione, un’anagrafe della disabilità, prerequisito indispensabile ad ogni programma di intervento».«Il Governo – concludono i rappresentanti di Tutti a Scuola – deve dimostrare di essere una compagine credibile nelle scelte concrete e non nelle vuote affermazioni di principio, definendo le risorse necessarie, da noi stimate in 11 miliardi di euro e decidendo le fonti di finanziamento nella prossima Legge di Stabilità».

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@tuttiascuola.

di Giovanni Cupidi

SCUOLA DISABILI: LE FAMIGLIE FANNO SQUADRA CONTRO IL SOSTEGNO CHE MANCA

Per il diritto allo studio dei loro figli, i genitori di alunni disabili si uniscono in azioni collettive e si ritrovano sui social networkSettembre, tempo di tornare sui banchi. Ma per molte famiglie questo rientro non ha la serenità che dovrebbe: parliamo dei casi, purtroppo sempre più numerosi, in cui agli alunni disabili vengono assegnate insufficienti  ore di sostegno, a fronte invece di una loro necessità certificata.
Insomma, spesso non basta la certificazione di gravità della disabilità, non basta avere dalla propria parte la legge (la norma prevede che l’organico di sostegno sia assegnato alla scuola in ragione mediamente di un posto ogni due alunni disabili – vedi circolare ministeriale n. 61/12 -, inoltre la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 80/10, ha sancito il dovere di assegnare ore in deroga nei casi di gravità). Questa situazione  ha aperto la strada a una serie di ricorsi che le famiglie hanno e stanno presentando ai tribunali amministrativi, incassando finora sempre vittorie. Tra le più recenti, quella della LEDHA (Lega per i diritti delle persone con handicap)  di Milano sul ricorso collettivo per discriminazione.
Per far fronte a questa situazione, l’orientamento delle famiglie è, quindi, sempre più spesso quello di unire le proprie forze, confrontandosi ed eventualmente agendo in maniera collettiva. In questo, divengono utili tutti gli strumenti che la rete offre, come i Social Network. E’ proprio su Facebook, ad esempio, che è stata lanciata unainiziativa, gestita in primis da due mamme, che hanno creato un “evento” rivolto  a tutti i genitori che si trovino in questa situazione, per sostenersi, per aiutarsi e per informare. L’intento del gruppo è quello innanzitutto di fare squadra: capire quanti si trovano nella situazione di dover agire per vie legali per far rispettare il diritto dei loro figli, ed eventualmente dare vita ad un ricorso collettivo nazionaleo, se non possibile, molteplici, di tipo regionale e locale, anche per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema.Così una delle due mamme promotrici: “l’obiettivo è essere insieme per far presente al MIUR che l’integrazione scolastica è un diritto innegabile e che i nostri figli hanno il diritto di imparare come gli altri bambini: devono avere le loro stesse possibilità e soprattutto bisogna attuare tutte le strategie didattico ed educative per promuovere l’inclusione scolastica e sociale, cosa che non può avvenire se le ore si sostegno e educative vengono tolte”. In questo caso i social network si rivelano uno strumento utile, che consente di dire ai genitori: non siamo soli.

(disabili.com)

di Giovanni Cupidi