Odio verso i disabili: Perché è importante approvare il DDL Zan

Le persone con disabilità sono esposte a insulti e disprezzo che si traducono spesso in comportamenti discriminatori, anzi spesso si tratta di una doppia discriminazione.

Le persone con disabilità sono spesso esposte a insulti e disprezzo che si traducono poi in comportamenti discriminatori. Anzi spesso si tratta di una doppia discriminazione. Il disegno di legge Zan è attualmente in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, mentre èstato giàapprovato dalla Camera dei Deputati. Il testo prevede l’estensione alle discriminazioni relative all’identità di genere, al sesso, all’orientamento sessuale e alla stessa disabilità delle sanzioni già previste dalla Legge Mancino su atteggiamenti e i comportamenti discriminatori relativi all’etnia, alla razza e alla religione.

Le persone con disabilità sono esposte a insulti e disprezzo che si traducono spesso in comportamenti discriminatori originati da pregiudizi e stereotipi. Gli episodi vanno dal bullismo e cyberbullismo nelle scuole ai maltrattamenti e violenze in alcune RSA, fino alla sosta vietata delle autovetture negli spazi riservati. Basta scorrere il dossier “L’odio contro le persone disabili” pubblicato a gennaio 2021 dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, per quantificare la gravità della situazione.

Nel caso delle persone con disabilità, inoltre, la discriminazione spesso è una discriminazione multipla perché la persona con disabilità può subire anche ulteriori atti discriminatori inerenti al genere, all’etnia, all’orientamento sessuale o ad altre caratteristiche.
Già nel 2017 la Commissione parlamentare Joe Cox contro i crimini d’odio aveva lanciato l’allarme sul fatto che le persone con disabilità, come in generale tutti coloro che presentano qualche tipo di fragilità visibile, risultavano le più vulnerabili ad aggressioni fisiche.

La stessa Commissione aveva avvertito che nel linguaggio comune l’attributo di una disabilità fisica o mentale è utilizzato frequentemente come un insulto. Questo fatto pone le persone con disabilità in una situazione di difficoltà e inferiorità, in quanto percepiscono che nell’opinione comune avere una disabilità è un attributo negativo sul piano della valutazione sociale. Ciò vale per tutti i tipi di disabilità, ma soprattutto per quelle di tipo psichico o mentale.

Servono leggi e norme, quindi, ma anche risorse da investire in maniera adeguata. Serve anche creare consapevolezza tra le persone contro i crimini d’odio. Serve una strategia per il contrasto alle discriminazioni verso le persone con disabilità. C’è bisogno, davvero, di una autentica operazione culturale per garantire realmente l’inclusione e le pari opportunità nel nostro Paese. 

È necessario anche l’utilizzo di strumenti statistici che vadano oltre l’aspetto sanitario. Valutare il reale livello di partecipazione e di inclusione delle persone con disabilità, ivi compresi, per l’appunto, i crimini d’odio. Inoltre si rende particolarmente necessaria una vasta opera di sensibilizzazione presso l’opinione pubblica e la società civile, in tutti i luoghi dove si fa comunità e aggregazione sociale.

Nuove forme (di democrazia)


di Nadia Covacci


È finito il tempo
delle manifestazioni di piazza. Ormai non vengono nemmeno più raccontate dai media e anche se di larga partecipazione passano in sordina. 

È finito il tempo
dei gesti estremi. Solo fino a qualche anno fa era abitudine annuale quella dei malati di Sla di minacciare di togliersi l’ossigeno in caso non fosse stato rinnovato il Fondo per la non autosufficienza e i risultati ottenuti erano quelli di una piccola elemosina insufficiente per ottenere la copertura di tutte le ore necessarie di assistenza.

È finito il tempo
della carità ottenuta con sorrisi e sberleffi: la persona con disabilità come buffone di corte o fenomeno da circo, seppur spesso ancora richiesta, non solo è deleteria per l’idea stessa che veicola della disabilità, ma non apporta assolutamente nulla alla causa dell’inclusione sociale. 
Anzi, la persona con disabilità che deride se stessa senza impegnarsi più di tanto nel difendere i suoi diritti è forse quella più socialmente accettata proprio perché non disturba nessuno. 
L’hashtag #vorreiprendereiltreno ne è un esempio: da improvvisa comparsa sul web con l’obiettivo di vedere sempre più treni accessibili a tutti è diventata una onlus intenta a vendere gadget e pubblicare articoli scontati e banali, proprio adatti a ricevere consenso senza nessuna ricaduta concreta. 
Le sue raccolte fondi sono servite per comprare una carrozzina elettrica, garantire un mese di cure a un bambino gravemente ustionato e ottenere da Trenitalia la promessa che avrebbe migliorato l’accessibilità in ben 264 stazioni italiane (ancora nessun lavoro è iniziato, del resto era una promessa, senza alcun impegno sottoscritto e priva di tempistica).

È finito il tempo
delle opere di sensibilizzazione. A parte che la partecipazione è sempre più scarsa – basta vedere che quest’anno “Notte di Luce” ha dovuto coinvolgere ben 500 bambini delle scuole per avere il pienone in città – ma come ho sempre ribadito non c’è alcun passaggio diretto e conseguente tra partecipazione/sensibilità e atti concreti. 

VanityFair
ha parlato di “Notte di Luce” nel suo blog Rotellando e ha terminato l’articolo proprio in questo modo: “Sarebbe però interessante che il prossimo anno i commercianti che aderiscono all’iniziativa, oltre ad accendere le candele, mettano uno scivolo per agevolare chi è in carrozzina all’entrata dei propri negozi e l’amministrazione comunale dia la possibilità di inserirli senza far pagare l’occupazione del suolo pubblico. Ho visto ancora troppi luoghi non fruibili con le rotelle”. 
Ecco, già mi immagino che bella atmosfera di esclusione sociale quella sera: tante lucine nei negozi chiusi alle persone con disabilità. Questa è la sensibilità: fare ciò che è inutile e dimenticarsi di fare ciò che invece servirebbe.
Bisogna cambiare strategia e smetterla di cercare a tutti i costi il consenso sociale delle nostre necessità. Se parli di barriere architettoniche, di parcheggi occupati abusivamente, di sostegno scolastico insufficiente e di assistenza indiretta inesistente, ricevi moltissimi “Vergogna!“, “Dovrebbero trovarsi loro in quella situazione!“, “I ladri al governo però mangiano alle nostre spalle!“, “Siamo con te/voi!“.
Eppure tutta questa solidarietà a parole è totalmente inutile, non serve a risolvere nessuna delle inadempienze e soprattutto non ci garantisce che quelle stesse persone, messe nelle condizioni di dover fare qualcosa, poi lo facciano davvero. Anzi, gli esempi ci raccontano, purtroppo, molto spesso il contrario.

Cosa fare?

Studiare le leggi. Impararle a memoria e pretendere che siano applicate attraverso l’uso delle vie legali. In particolare la legge di riferimento che tutela le persone contro ogni forma di discriminazione è la legge n. 67 dell’01/03/2006.

Art. 1. 

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Sì, lo so, la risposta che ricevo è sempre la stessa: un avvocato costa, non possiamo fare sempre causa per tutto. Sbagliato, per tre motivi. Primo, perché se il giudice accerta la discriminazione, e se il ricorrente lo richiede, può ordinare il risarcimento del danno da discriminazione, cioè quello che deriva dal non aver potuto fare una cosa come gli altri, compreso il pagamento delle spese legali. 
Secondo, perché spesso ci si può organizzare e fare un ricorso in gruppo, per cui la spesa dell’avvocato diventa veramente ininfluente. Terzo, perché chi ritiene di avere subìto un atto discriminatorio sia dal privato sia dalla pubblica amministrazione può depositare il ricorso, anche personalmente, presso la cancelleria del tribunale civile in composizione monocratica, con il quale può chiedere sia la cessazione del comportamento discriminatorio che il risarcimento del danno.

Le scuse non possiamo più accettarle. Dobbiamo agire e fino ad ora tutti coloro che hanno presentato dei ricorsi ai sensi della legge n. 67/2006 hanno ottenuto non solo la rimozione della discriminazione, ma anche il risarcimento del danno. 

Vi faccio solo qualche esempio preso dalle attività svolte dall’Associazione Luca Coscioni.
1) Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4929 emessa il 05/03/12, ha condannato il Comune di Roma a rendere accessibili alle persone disabili i marciapiedi corrispondenti alle fermate degli autobus ubicate in via Cernaia, passeggiata di Ripetta, piazza Fiume, via Veneto e via dei Cerchi; nonché a risarcire il danno non patrimoniale cagionato a Gustavo Fraticelli (5mila euro) e a pagare le spese di lite (2.500 euro).
2) Il 18 aprile 2013 l’Associazione Luca Coscioni ha presentato un ricorso per condotta discriminatoria nei confronti di Ferrovie dello Stato Italiane a causa della presenza delle barriere architettoniche sul binario n. 12 della stazione di Roma-Ostiense […]. La causa si è quindi estinta in quanto Rete Ferroviaria Italiana ha finalmente realizzato l’ascensore sul binario n. 12 della stazione Ostiense, rendendolo così accessibile anche ai disabili, e ha versato la somma di duemila euro all’associazione.
3) L’Associazione Luca Coscioni ha agito in giudizio contro Roma Capitale per la presenza delle barriere architettoniche presso le fermate della metropolitana (stazione Cipro e Cinecittà); barriere che non consentono al figlio della sig.ra Fois di prendere la metro come tutti gli altri ragazzi della sua età […]. Alla fine – con ordinanza del 4 giugno 2014 – il Tribunale ha accolto in pieno la nostra domanda condannando in solido sia Roma Capitale che Atac S.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al disabile (2.500 euro) e a pagare le spese legali (circa 3mila euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l’adozione di urgenti misure organizzative atte a garantire la costante presenza di personale presso le stazioni della metropolitana in modo da garantire il continuo funzionamento dei servoscala e degli ascensori.
4) Lucia Giatti contro Poste Italiane spa (Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Jesi), poiché l’ufficio postale di San Paolo di Jesi (AN) è dotato di un servoscala che però è fuori uso da moltissimi anni e nessuno si decide a rimetterlo in funzione, con la conseguenza che le persone disabili non possono recarsi alle poste per effettuare pagamenti, raccomandate, prelievi etc. […]. Il Tribunale di Jesi – con ordinanza del 28 maggio 2013 – ha condannato Poste Italiane a mettere a norma il servoscala entro sei mesi (il che è puntualmente avvenuto), condannando inoltre la società a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla disabile Lucia Giatti (3mila euro) e al pagamento delle spese di lite (1.800 euro).
Mi fermo qua, ma è sufficiente una semplice ricerca su internet per trovare altri innumerevoli casi che ci convinceranno che questa è la strada giusta. Adesso abbiamo una nuova enorme opportunità che ci permetterà di creare un precedente di fondamentale importanza: il ricorso collettivo nei confronti degli organizzatori della Mostra di Van Gogh Alive a Roma. 
Lo stabile si presenta così:
Non solo, ma sul sito della mostra, nella sezione Faq, è ammessa dichiaratamente la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità: “Ci sono indicazioni particolari da seguire per persone con disabilità fisica o psichica? […] Ai visitatori con disabilità motoria sarà possibile accedere alla mostra a partire dalla data che verrà comunicata quanto prima sul sito ufficiale della mostra, su Facebook, sul sito di TicketOne e direttamente a coloro che, comunicando i propri riferimenti, richiedano di essere ricontattati. Il Palazzo degli Esami, sede della mostra, è un edificio storico degli anni ’20 sottoposto a vincoli e tutele tale per cui sono state avviate le richieste per l’installazione di un monta scale”.
L’intento di questo ricorso è di ottenere non solo la rimozione della discriminazione, perché evidentemente dovevano prima ottenere l’installazione del montascale e solo dopo aprire la mostra al pubblico, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle persone con disabilità di 200 euro a partecipante.
Possono partecipare le persone con disabilità motoria che non hanno potuto visitare la mostra a Roma, anche se straniere o di altre città italiane, andate in vacanza nella Capitale nel periodo della mostra o che hanno desistito dal raggiungere i luoghi della mostra per via dell’impossibilità di accedervi. Nel caso siano minori e/o non in grado di autorappresentarsi parteciperanno a loro nome i genitori tutori legali e/o i loro amministratori di sostegno.
Per partecipare occorre iscriversi ad Avvocato del Cittadino e versare la quota associativa di 20 euro – ora non potete proprio dire che sia una cifra impossibile da sostenere! – al seguente Iban: IT 11 P 03599 01899 050188529509. Questo è Il modulo per iscriversi: all’atto dell’iscrizione si riceveranno tutte le indicazioni dei passi successivi.
Per iniziare l’azione collettiva è necessario che si raggiunga il numero di 125 partecipanti (le quote d’iscrizione saranno restituite se il quorum non si raggiunge): per questo invito tutti i lettori con disabilità motoria a provarci insieme a noi per costruire insieme un precedente spendibile in moltissime altre occasioni.
Del resto, quanti eventi aperti al pubblico sono di fatto vietati alle persone con difficoltà motorie? Moltissimi e lungo tutto lo stivale. Quante volte dobbiamo prima telefonare per essere sicuri di poter entrare? Sempre. In quante occasioni ci viene detto che è accessibile e poi quando siamo sul posto scopriamo che il loro concetto di accessibilità prevede due o tre gradini, tanto ti aiutano tirandoti su di peso? Troppe.

Forza
. Siamo noi a poter cambiare le cose. Facciamogli capire che le candeline possono tenersele loro. Che le pacche sulla spalla non sono richieste. Che non siamo pacchi da sollevare e che valiamo almeno quanto i cani che entrano in più luoghi aperti al pubblico rispetto a noi.

Le leggi che ci sono, facciamole rispettare.

(24emilia.com)

​“CARA FIORELLA TI SCRIVO” – LA LETTERA DI BARBARA (aggiornamento)

Cari lettori, ricorderete senz’altro che tempo fa abbiamo ospitato sulle pagine del blog la lettera che la nostra amica Barbara scrisse alla nota cantante Fiorella Mannoia per denunciare le discriminazioni subite da lei e non solo da lei con una disabilità motoria per assistere al concerto all’Arena di Verona che vedeva la Mannoia tra le protagoniste della serata, serata contro la violenza sulle donne. Ebbene, l’organizzazione a giustificazione della mancata disponibilità di posti per le persone che utilizzano una sedia a rotelle, citando la lettera, fu: “Ci hanno detto che hanno riservato per la serata solo 8 posti per le carrozzine (sul conteggio intero della platea dell’Arena) e credimi, io che vado spesso in Arena, 8 sono davvero pochissimi posti e hanno comunque detto che la “situazione particolare” si è creata proprio a causa delle strutture di ripresa”.

Quella che vedete qui sopra cerchiata in giallo è esattamente la postazione dedicata alle persone in carrozzina adibita alle “strutture di ripresa” ma come potete vedere è ASSOLUTAMENTE LIBERA!
Si sa, noi persone con disabilità più o meno grave spesso riusciamo ad andare ben oltre la nostra menomazione o fragilità e riusciamo con abbondante resilienza ad assorbire molte delle privazioni che siamo costretti ad affrontare e diventiamo tolleranti ma ciò che non possiamo e non siamo disposti a tollerare sono le prese per il culo! Quelle no! Una serata nata contro la violenza sulle donne che alla fine provoca proprio sofferenza a una donna…che beffa!
Abbracciamo e siamo vicini a Barbara e a tutti coloro i quali è stato proibito partecipare ad un concerto.
______________

La lettera di Barbara 
“Carissima FIORELLA ti scrivo per segnalarti una cosa abbastanza grave a parer mio che sono una donna disabile in carrozzina e che si è sentita dire, per ragioni di puro spettacolo (causa telecamere e strutture audio video) che non potrà partecipare allo spettacolo in Arena (nella mia città, fra la mia gente, ascoltando le mie cantanti preferite) solo perchè necessito dei posti riservati ai disabili della platea che verranno utilizzati dalle strutture di ripresa. Ho parlato con gli organizzatori locali che sono stati gentilissimi ma che mi hanno girato alla F&P che organizza l’intero evento.
Hanno detto una cosa assurda; permettimi di segnalarla in nome di tutte le persone disabili che come me si sentiranno negare l’ingresso a questo meraviglioso evento. Ci hanno detto che hanno riservato per la serata solo 8 posti per le carrozzine (sul conteggio intero della platea dell’Arena) e credimi, io che vado spesso in Arena, 8 sono davvero pochissimi posti e hanno comunque detto che la “situazione particolare” si è creata proprio a causa delle strutture di ripresa.

Per farci capire che non solo i disabili sono penalizzati, pensa la buffa ironia e scusami la franchezza…la leggera presa per i fondelli se detta ad un disabile in carrozzina, hanno dovuto sacrificare anche posti a sedere per i normodotati che però…bontà loro possono con le loro gambe accedere altrove.

Volevo solo farvelo sapere, fartelo sapere perchè da donna a donna ma sopra ogni cosa, da persona a persona…credo che anche tu sentirai che è stata commessa (non solo nei miei riguardi sia chiaro) una certa ingiusta discriminazione.
Barbara”

​Paralimpiadi, è ora di cambiare!

di Antonio Giuseppe Malafarina 
Guardo la sfilata dei nostri atleti durante la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi e provo una sensazione di sconforto. Di smarrimento. Come se fossi invischiato di ragnatele dentro. Un senso di sgretolamento. Ci sono degli sportivi al centro, accomunati da un fattore diversificante, e attorno una maggioranza di altre persone accomunate dal non condividere quel fattore. Mi domando perché gli atleti comuni da una parte e noi dall’altra. Addirittura gli altri sfilati settimane prima, marcando una netta separazione. Siamo tutti diversi nella nostra comunanza di umanità e uguali nella nostra singolarità di persone. Le Olimpiadi dovrebbero essere Olimpiadi, punto e basta. Allora perché non le Nerolimpiadi, le Biondlimpiadi e, soprattutto, le Femminelimpiadi divise dalle Maschilimpiadi?

Alcuni sostengono che la separazione sia necessaria per questioni logistiche. Sembra che sia difficile, ossia costoso, accorpare le due manifestazioni, perché, a questo punto, di due manifestazioni distinte si tratta. Lo ha sancito anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi che ha rimandato a quelle successive e non alla loro spontanea prosecuzione, cioè le Paralimpiadi. Io immagino che unire le due manifestazioni sia complesso e lo penso a partire proprio dalle esigenze degli atleti con disabilità.

Alloggiare e muoversi in un ambito sovrappopolato di atleti, come è un villaggio olimpico, per una persona con disabilità penso sia più complicato che non all’interno di un ambiente dedicato. Immagino il viavai di persone che si muovono in carrozzina fra quelle cieche e quelle senza deficit che non sia quello della distrazione. Guai in vista. E gli allenamenti affollati come un ipermercato al sabato.
Ma è questa una condizione sufficiente per separare atleti da atleti? È come dire che Olimpiadi maschili e femminili dovrebbero essere distinte perché servono spogliatoi e toilette differenziate. Servono? Si fanno. Si sono fatti. Bisogna creare soluzioni affinché si possa stare insieme, perché se gli atleti sono diversi l’atleta è uno.
Io sostengo che sportivi disabili e non dovrebbero correre nelle stesse categorie, là dove è possibile. Altrimenti dovrebbero correre contemporaneamente. Vuoi mettere i 100 metri per la disabilità corsi nelle stesse giornate in cui corre Bolt con quelli corsi un mese dopo? L’impatto mediatico è differente e la diseguaglianza grava tutta sugli atleti disabili, cioè su tutte le persone con disabilità, che restano vittime dell’esempio. Passa il concetto, in parole povere, che gli atleti con disabilità siano una cosa a parte. Se gli atleti gareggiassero insieme, invece, sarebbe evidente a tutti che si tratta unicamente di sport. E là dove ci sono specialità dedicate agli uni piuttosto che agli altri l’importante è stare nella stessa cornice. Categorie diverse per un solo obiettivo: vincere l’Olimpiade.
Si dirà che le Paralimpiadi tanto bene hanno fatto nel migliorare la cultura della disabilità e che l’interesse mediatico è stato crescente, specialmente a partire dall’edizione di Londra. Vero. Sono d’accordo. Ma non basta. Non sono contro lo sport olimpico per le persone con disabilità, sono contro la selezione a priori. Contro la discriminazione progettuale. Contro regolamenti che potrebbero essere concepiti meglio.
Non escludo, ed anzi ritengo, che la divisione fra Olimpiadi e Paralimpiadi sia un compromesso politicamente corretto per invitare la maggior parte possibile dei Paesi a partecipare. Ovvero che sia un espediente per indurre l’adesione di quelle nazioni che non accetterebbero facilmente di mescolare i loro connazionali con disabilità a quelli privi. Ma dobbiamo fermarci al politicamente corretto?
In attesa di una nuova era olimpica io esigo una cerimonia unica che si chiami cerimonia d’apertura delle Olimpiadi ed una conclusiva che sia cerimonia conclusiva di tutto l’impianto. Via le Paralimpiadi. Se ci sono si deve capire che si tratta di un sottoinsieme alla pari. Anzi, invece che metterle in fondo io le metterei in apertura. Partono le Olimpiadi e dai con gli atleti con disabilità. Poi gli altri. E il medagliere? Perché diviso, suggerisce Luca Mattiucci, responsabile di Corriere sociale?

C’è il rischio che così facendo non si capisca che le persone con disabilità hanno esigenze particolari e che, in molte parti del mondo, sono ben lontane dall’eguaglianza sociale. Alle Olimpiadi però, proprio perché siamo lì per esprimere il meglio della competitività, bisogna trasmettere che quelle in vetrina sono tutte persone alla pari e non che ci sono lì alcuni poveretti a ricevere il loro contentino quadriennale.
Questo, ahimè, è il pensiero che ancora molti percepiscono, si vede da molti commenti sui post a riguardo. Ed è quello che ho percepito io guardando dignitosi atleti sfilare in quello che Martina Gerosa, disability e case manager, definisce un circolo dove ballano animali anziché bestie. Lei, persona con disabilità uditiva, aggiunge che rendere ciò che è diverso normalità è la sfida di cui preferisce occuparsi. Io sto con lei.

Viva lo sport. Viva gli atleti con disabilità e senza. Viva le Paralimpiadi come viva la Formula Uno: così com’è adesso finisce per piacere quasi solo agli appassionati. È ora di cambiare.

(Invisibili, corriere.it)

1Maggio, disabili esclusi dal lavoro: “Ci vuole coraggio per festeggiare”

Il presidente della Ledha Fontana: “Sono quasi 680 mila gli iscritti al collocamento, ma solo 18 mila gli avviamenti lavorativi registrati nell’ultimo anno. E le aziende preferiscono pagare sanzioni piuttosto che assumere”. “Urgente una riforma”

“Ci vuole coraggio per festeggiare il lavoro e i lavoratori oggi in Italia. Un coraggio che diventa temerarietà quando si parla di persone con disabilità”. Lo scrive in una lettera ai media Alberto Fontana, presidente della Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità. 
“I dati parlano chiaro – prosegue Fontana – : il lavoro rimane uno degli ambiti dove più è forte la discriminazione delle persone con disabilità ma anche uno di quelli dove si ‘potrebbe fare di più’ e soprattutto ‘meglio’. Nonostante in Italia sia in vigore una buona legge nazionale, nonostante in Lombardia siano presenti e attivi servizi a sostegno dell’inserimento dei lavoratori con disabilità, nonostante le risorse dedicate al finanziamento di queste politiche non siano diminuite, la situazione rimane difficile”.

“Solo in regione Lombardia ci sono oltre 61 mila persone con disabilità iscritte al ‘Collocamento mirato’, in attesa di un’opportunità (rilevazione Isfol). Nel corso del 2014, il loro numero è ulteriormente aumentato di altre 15.272 unità (+ 5,7%). A livello nazionale sono quasi 680 mila gli iscritti al collocamento, ma solo 18 mila gli avviamenti lavorativi registrati nell’ultimo anno. A tutto questo, si aggiunga il fatto che le aziende in obbligo di assunzione preferiscono ancora oggi pagare le sanzioni previste dalla legge pur di non assumere persone con disabilità: solo in Lombardia, la regione dove noi come Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità operiamo l’importo complessivo di questa sanzione ammonta a circa 40 milioni di euro. Non bisogna poi dimenticare che il numero di studenti con disabilità iscritti all’università è cresciuto in maniera significativa negli ultimi dieci anni: passando dai 4.816 dell’anno accademico 2000-2001 ai 14.171 del 2010-2011”.

“Tale situazione comporta, da un lato, l’impossibilità di riconoscere un diritto costituzionale e dall’altro determina un aggravio dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione in campo assistenziale. È quindi arrivato il momento di assumerci tutti nuove responsabilità e nuove forme di supporto all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità”.

Per il presidente della Ledha quello che serve è una riforma: “Ci piacerebbe la nascita di un movimento di opinione capace di influenzare il governo Renzi per promuovere un’azione per il lavoro dedicato esclusivamente alle persone con disabilità. Una riforma che, oltre a ristrutturare ed organizzare compiutamente i sistemi di incentivi alle imprese, approfondisca, riformi e compiutamente metta a sistema le normative della legge 68/99, della legge 381/91 e dell’art.14 del decr.leg.276/2003 che attualmente disciplinano la materia”.

“Una riforma di questo tipo – continua Fontana – è urgente ora più che mai. Questo tipo di occupazione, infatti, oggi presenta un’area più ampia rispetto al passato. La fragilità è infatti oggi trasversale, dalle persone con disabilità tradizionalmente intese, quindi con disabilità differenti sin dalla nascita o dai primissimi anni di vita, sino a coloro che entrano in una fase di difficoltà nel corso della vita, a seguito a incidenti o malattie, anche con percentuali di invalidità che non comportano invalidità al lavoro, oltre a tutte le persone già previste dal regolamento CE n.2204/2002 come i disoccupati di lunga durata o lavoratori privi di titolo di studio che abbiano compiuto 50 anni”. 

“Le iniziative promosse a livello territoriale e le diverse iniziative regionali, oggi mostrano tutta la loro fragilità – conclude Fontana – : i risultati sono sotto le aspettative e comunque gli interventi, che in alcuni casi portano a buoni risultati per le persone coinvolte, non appaiono in grado di affrontare alla radice la situazione di discriminazione e di esclusione dal mondo del lavoro di cui sono vittime le persone con disabilità nel nostro Paese. Oggi è il momento di osare ancora di più, mettendo nelle giuste condizioni tutti i soggetti coinvolti ad attuare piani programmati di inserimento lavorativo che sappiano proporre contesti favorevoli all’interno delle aziende e di sviluppo personale per la persona fragile. Il primo maggio sia quest’anno un’occasione di rilancio per tutti, come si legge nei documenti delle origini, lavoriamo insieme ‘per affermare i propri diritti e per migliorare la propria condizione, senza barriere culturali, né tanto meno sociali’. Siamo un grande Paese e non dobbiamo dimenticare le persone più deboli della nostra società, ricordandoci cosa ha detto Papa Francesco lo scorso 28 febbraio 2015: ‘La gente al centro, i più bisognosi al centro!'”. 
(redattoresociale.it)

di Giovanni Cupidi

Assistenza e Discriminazione: un passo avanti ma non abbassate la guardia

Alla luce delle recenti sentenze del TAR del Piemonte e del Tribunale di Ascoli Piceno vi sottopongo una analisi, anche ampia, comprendente anche lo strumento del nuovo ISEE, descrivente le novità, i limiti e le perplessità riguardo l’assistenza alle persone con disabilità e sull’assistenza diretta e indiretta. Il tutto sotto la vigente Convenzione ONU sulla disabilità.
__________

di Eleonora Campus

Per la prima volta in Italia una  sentenza del Tribunale Civile di Ascoli Piceno (cfr. qui: Sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013), ha reso effettiva la legge 67/06 – che tutela le persone con disabilità dalle discriminazioni – nel settore sociale. La Corte ha  riconosciuto la presenza di una discriminazione ogni volta che alla persona non vengano erogati dei “servizi sociali” “adeguati” e cioè,  rispondenti  alle sue specifiche  esigenze. Nello specifico, si tratta delle prestazioni destinate all’assistenza alla persona.

Il caso è quello di una donna con disabilità grave,  alla quale è stato negato dal Comune di Ascoli Piceno – per 8 lunghi anni – il diritto all’assistenza indiretta.  La donna ha perciò agito per vie legali contro il Comune, che si è difeso con varie  motivazioni. Di conseguenza il Tribunale ha valutato le ragioni di entrambe le parti e partendo dalla Convenzione ONU sulle persone con disabilità  (ratificata in Italia con legge 18 del 2009) – facendo particolare riferimento  al concetto di “accomodamento ragionevole” (artt. 2 e 5),  ha riconosciuto la discriminazione  e  condannato il Comune a risarcire con 20.000 euro la donna ai sensi della legge nazionale 67/06 (artt. 2 e 3).   

Indubbiamente la sentenza è importante perché, guardando oltre al caso particolare,  ha messo in luce che la legge italiana antidiscriminazione ha molti ambiti di applicazione. Inoltre,  ha  aperto la strada a futuri ricorsi sulla base di questo precedente  che ci parla di “diritti umani” resi effettivi dalla giustizia laddove il decisore pubblico li calpesta. Ma le sentenze vanno lette in maniera minuziosa, per individuare oltre ai punti di forza anche quelli di debolezza. La non discriminazione è fatta di passi avanti ma occorre essere sempre vigili per evitare che i singoli casi diventino eccezioni  o che si torni indietro.  Ecco dunque l’analisi – dal mio punto di vista – della decisione del Tribunale.

ANALISI DEI PUNTI DELL’AZIONE LEGALE ACCOLTI DAL TRIBUNALE CIVILE

1.1 Primo argomento del Comune: la negazione dell’assistenza indiretta sulla base della Delibera Comunale n. 63 del 19 marzo 2004.

L’Ente Comunale  si è difeso motivando che  ha negato l’assistenza –  a seguito e sulla  base della Delibera Comunale n. 63 del 19 marzo 2004 (cfr. qui) – perché l’avrebbe garantita un familiare, il marito della donna,  assistendola  lui stesso. La Delibera infatti riconosce l’assistenza “solo se svolta da estranei” vale a dire, da persone non appartenenti al nucleo familiare.

1.1.1  Il   Tribunale: l’applicazione cieca della Delibera Comunale n. 63 del 19 marzo 2004

Secondo il Tribunale,  la donna “per la particolare condizione legata alla sua disabilità, fortemente limitante”, ha bisogno indiscutibilmente  di assistenza domiciliare indiretta.  Per la Corte,  la Deliberazione di Giunta n. 63 del 19.03.2004 definisce che il contributo economico per assistenza domiciliare indiretta, offerto dal Comune anche alla donna,  ha come punto dolente  lo scopo  di garantire un sostegno economico ai soggetti che vivono  da soli o con familiari conviventi non in grado di occuparsi di loro  per motivi di salute certificabili o impegni di lavoro. Si tratta dunque di un vincolo di pagare un familiare non convivente o un operatore esterno di fiducia “scelto” dalla stessa persona con disabilità, per “garantire una migliore qualità della vita e la permanenza all’interno dell’abitazione”. Inoltre, specifica la Corte, il contributo è ammesso per persone laddove “malgrado la percezione di redditi da parte dei  familiari – con impegni di lavoro – renda più agevole, nell’ambito del loro dovere di provvedere al mantenimento ed alla cura del soggetto con disabilità convivente, il pagamento del personale destinato all’assistenza della persona, questo contributo economico è stato negato ad un nucleo indigente con il marito disposto ad assistere la moglie”  (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013).

Per noi che leggiamo, una scelta libera è tale in assoluto. Non si può parlare di scelta se questa viene condizionata da un vincolo. La qualità della propria vita si sceglie da se. In Italia oltretutto ci sono anche delle leggi ai sensi delle quali i familiari possono essere assunti come dipendenti nel caso vi siano in famiglia disabili gravi. In questa situazione – secondo la Corte –  il Comune si è basato in maniera cieca sulla Delibera 63 del 2004, dato la donna aveva scelto come operatore di fiducia convivente il marito ma  la presenza fisica di questi in casa gli ha comportato la negazione dell’assistenza. Ne consegue “che il marito poteva occuparsi della moglie ma senza disporre di mezzi per far fronte alle sue esigenze in quanto costretto a lasciare il lavoro per assisterla e unico familiare “abile” al lavoro”. Ciò vuol dire  che “la Delibera non tiene conto tra i beneficiari le persone che abbiano il supporto di un familiare convivente presupponendo che questi abbia il “dovere morale” di dare assistenza nella gestione della vita del soggetto con disabilità “in situazione di particolare gravità” (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013).  La Corte ha perciò  guardato al caso specifico,   tenendo  conto anche delle personali difficoltà economiche della donna e della sua impossibilità  sia di produrre reddito da se  da destinare alla propria assistenza, sia di produrlo da parte del suo nucleo familiare  definito “al limite dell’indigenza”. Motivo per il  quale poi  il Comune, a questo nucleo,  negli anni ha destinato altre risorse economiche per far fronte alle “elementari esigenze di vita”. Il Tribunale evidenzia  che ad una situazione ancor più bisognosa di tutela non si è data una risposta adeguata non adottando dei “ragionevoli accomodamenti” che potevano essere presi in considerazione data la ratifica della Convenzione ONU, consentendo che il contributo fosse dato al marito disoccupato per consentire alla donna di vivere dignitosamente. Attraverso un atto apparentemente neutro (discriminazione indiretta) si è messa una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

1.1.1.1 Osservazioni: gli elementi positivi nella risposta del Tribunale

Il Tribunale evidenzia l’ingiustizia della Delibera 63 del 2004, applicata in maniera cieca e senza tener conto dell’impatto che poteva avere nella vita quotidiana della donna  rispetto alle sue specifiche esigenze. Non solo: il Tribunale sottolinea che di fronte a situazioni bisognose di servizi essenziali, il Comune “scarica” addosso ai familiari conviventi ogni tipo di onere materiale sulla base del  “dovere morale” di dare assistenza alla persona con disabilità. Una mentalità dell’abbandono,  che da sempre esiste ed è dura a morire. Una moralità spesso richiamata perché a costo zero – non fornendo i mezzi per affrontare la situazione –  la Pubblica Amministrazione  si solleva dal suo dovere  e , oltretutto, non riconoscendo  il lavoro di cura del familiare convivente –  dunque presente 24 ore per ogni esigenza – con pari dignità degli altri lavoratori. Quel “dovere morale” il familiare convivente lo svolge  ampiamente per tutto l’arco della sua vita, ogni santo giorno, e per tutto  l’arco della giornata . Perché le persone con disabilità non hanno esigenze scandite da orari fissi e ridotti: la condizione della disabilità coinvolge continuamente se stesse e chi gli sta intorno. Anche compensare una parte del lavoro continuo di assistenza, è un diritto sacrosanto e non solo un dovere morale.

1.1.1.2  Osservazioni: potenziali criticità nella risposta del Tribunale

C’è però un aspetto potenzialmente critico da sottolineare nella risposta del Tribunale. Si premette  che è chiaro  che quello sotto giudizio è un caso specifico,  e dunque la Corte ha dovuto tener conto delle difficoltà della donna a produrre reddito sia da parte sua  che da parte del suo nucleo familiare definito “al limite dell’indigenza” tanto da sopravvivere con altri sussidi dati dal  Comune.  Ma è altrettanto evidente  che nell’accogliere la richiesta di supporto, la Corte ha sottolineato l’impossibilità di tutto il nucleo in questione,  a “produrre reddito da destinare all’assistenza” definendo la situazione ancor più bisognosa rispetto ad altri nuclei con persone con disabilità ai cui familiari lavoratori,  effettivamente,  la delibera Comunale 63 del 2004 concede l’erogazione economica.  Una considerazione simile ha un grande errore di fondo e contiene  un messaggio che non deve  passare, proprio  partendo da questo caso che per la prima volta accerta la discriminazione nel settore sociale. Infatti, il rischio  è che questa situazione  specifica  possa diventare un “modello antidiscriminatorio” esteso a tutti, che collega il diritto all’assistenza indiretta all’incapacità lavorativa della persona con disabilità e alla povertà assoluta del suo nucleo familiare. Mettere le persone con disabilità o affini nella condizione di scegliere se lavorare, con la consapevolezza  di non avere alcun supporto secondo certe politiche, o poggiarsi esclusivamente sul welfare, sapendo di avere solo a quel punto un sostegno essenziale, è sia   immorale che discriminatorio. La discriminazione sta  rispetto ai nuclei composti esclusivamente da persone non disabili perciò,   il paragone il giudice lo avrebbe dovuto fare  in relazione a questi nuclei.  Il motivo è  che  la   produzione di reddito da lavoro – nei nuclei familiari con persone con disabilità come in qualunque altro – serve ad affrontare le esigenze di vita quotidiana legate al sostentamento.  E tutte le persone  con disabilità gravi o con in situazioni di particolare gravità  devono essere aiutate nelle esigenze di vita essenziali (alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, uscire) che comportano costi economici (ma anche fisici e morali) che portano spese maggiori rispetto alle persone non disabili che non hanno le stesse necessità.  

Un reddito da lavoro non può sopportare i costi dell’assistenza che è un diritto “essenziale “ che vale sia per le persone con disabilità  in povertà assoluta,  sia per quelle non indigenti ma che paradossalmente potrebbero diventarlo a loro volta. Tanto è vero che, laddove di fatto si ostacolano determinate fasce della popolazione  ad una partecipazione attiva ed effettiva al tessuto lavorativo della società, bloccando l’accesso alle prestazioni e facendo ricadere ogni onere sulle entrate da lavoro e quindi destinate al  sostentamento, ci si può trovare a non farcela più materialmente, moralmente e fisicamente ed ad essere costretti a diventare solo consumatori diwelfare.  Quindi anche in questi casi il rischio di emarginazione ed esclusione sociale è elevato.

A questo punto potrebbe saltar fuori il solito discorso puerile “e allora i ricchi…?”: anche in presenza di reddito da lavoro più elevato, la persona che lo percepisce e lo dichiara regolarmente,  paga (o ha pagato se  è andata in pensione alla fine del percorso lavorativo) tasse in proporzione per garantire le  risorse per se e per  tutti gli aventi diritto. Perciò di fronte a bisogni di vita essenziali, ha il diritto di godere delle  prestazioni a sua volta. Anche perché additare i redditi da lavoro da nababbi, e  non se ne vedono molti, in genere è uno spot propagandistico usato dal decisore pubblico  per tagliare  in maniera estesa ed aggressiva  applicando soglie minime  di accesso rasenti l’indigenza.  Tutti questi aspetti sono ancora   più evidenti se chi produce reddito da lavoro è la persona disabile stessa. Oltre al dispendio economico evidenziato ed anche   di energie giornaliere suo e di chi gli sta intorno  molto spesso,  infatti, non essendoci mezzi pubblici accessibili  ed essendo quelli di categoria carenti oppure con possibilità d’uso  legata sempre al reddito, la persona con disabilità deve sopportare ulteriori  costi economici del trasporto giornaliero con l’autovettura privata. Si tratta perciò sempre di spese da sostenere con le entrate  da lavoro.   Le persone con disabilità e i loro nuclei familiari sono dunque anche  produttori  di un welfare – versamento dei contributi – al quale paradossalmente non possono  accedere di fronte al metro della completa indigenza o anche delle soglie minime. Una contraddizione che comunque già avviene nella realtà giornaliera attraverso lo strumento dell’ISEE. Ma di cosa si tratta?

1.1.1.3  L’ISEE: uno strumento discriminatorio che già esclude molti  aventi diritto produttori di welfare

Un altro aspetto da analizzare è che  l’erogazione del contributo economico – in generale –  da parte del Comune “varia in base ai valori ISEE relativi al nucleo familiare del disabile” (circostanze ribadite anche nel caso di Ascoli e che possiamo leggere anche in un parere del difensore civico regionale  rispetto al caso (cfr. qui per il parere).  Attraverso lo strumento dell’ISEE, si definiscono dei tetti di reddito al di sopra dei quali non si può accedere alle prestazioni sociali.

Guardando alla sentenza di Ascoli in maniera estensiva, a questo punto possiamo iniziare a pensare di far  riconoscere a maggior ragione questo  strumento come discriminatorio.  E’ infatti la sentenza del Comune Marchigiano  che comunque – al di la di alcune potenziali criticità analizzate in questo scritto – apre la via alla discriminazione nel settore sociale.   

Perché lo strumento è discriminatorio dunque?: l’ISEE fissa delle soglie di accesso alle prestazioni talmente basse da rasentare il ridicolo e l’abuso. Con un criterio da “tagli lineari”, estromette ed emargina un grandissimo numero di persone titolari un diritto soggettivo essenziale. Una discriminazione perpetrata ulteriormente con il nuovo ISEE dove viene considerata reddito ogni forma di erogazione – indennità comprese – data alla persona con disabilità.   In molti casi sono soglie rimesse alla discrezione degli Enti Locali. E proprio nei settori di diritti essenziali – come anche quelli dell’assistenza – dove, coerentemente con quanto fino ad ora spiegato, non dovrebbe proprio esserci un tetto di accesso.

1.2 Secondo  argomento del Comune: il vizio formale dell’azione legale della donna di Ascoli

L’Ente Comunale ha obiettato  la legittimità  rispetto alla forma dell’azione legale della donna, perché quando è stata avviata, era ancora sotto giudizio del Tribunale la questione della legittimità proprio della delibera 63 del 19/03/2004,

1.2.1 La risposta del Tribunale: una lezione positiva di diritti umani al di della burocrazia ottusa

Il Tribunale   ha chiarito che la tutela  predisposta dagli art. 2 e 3 della L. 67/2006 va valutata non tenendo conto completamente e ciecamente di  verifiche “formali” ma considerando  un altro  aspetto: anche di fronte a provvedimenti ed  attività amministrative legittime da parte della Pubblica Amministrazione (del Comune in questo caso), se da queste ultime  la persona con disabilità ne trae “particolari svantaggi” nella vita reale proprio a causa della sua condizione di disabilità, allora si ha discriminazione. Secondo il Tribunale si tratta di una diversità di punti di partenza da cui valutare la situazione,  che fa cadere l’obiezione formale  del Comune di Ascoli Piceno. Il Tribunale infatti, mette al centro la persona umana e  fa riferimento  all’art. 2 della legge 67 del 2006 e alla definizione di discriminazione diretta e discriminazione indiretta: “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata (..) sarebbe trattata una  persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013). 

Di più: la Corte guarda anche  oltre confine facendo  riferimento agli 2 c 5 della Convenzione ONU sui dirìtti umani delle persone con disabilità,  per un’altra discriminazione che deriva dal rifiuto – da parte del Comune –  di un “accomodamento ragionevole”, e cioè di  un mezzo  inteso come tutte “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati (che non impongono un onère sproporzionato o eccessivo da valutare non tanto in termini economici, ma di adeguatezza del mezzo – cioè dell’adattamento – al fine – esigenza particolare della persona) adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell’eguaglianza con gli altri.”

Ed è in questo accomodamento che devono unirsi   sia a monte  le attività e gli atti diretti a tutelare gli interessi di tutte le persone con disabilità, sia a valle le azioni e i provvedimenti che si rendano necessari riguardo la particolare situazione in cui si trovi uno specifico soggetto con disabilità, allo scopo di garantirgli il godimento “dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo” (art. 2 Conv. ONU).

Il Comune invece, che dovrebbe essere l’Ente più vicino al cittadino e conoscere meglio le sue esigenze, si arrocca dietro un presunto vizio di forma di una Delibera ingiusta,  che lascia non poche perplessità  e sacrifica la persona e i suoi diritti  alla burocrazia ottusa e ignorante in materia di  diritti umani. Ed è proprio il Tribunale che – a mio parere – evidenzia i limiti e  la mancata preparazione dell’Ente ricordando  come dovrebbe essere orientata la sua azione morale – nel favorire una nuova coscienza sociale pubblica –  e pratica. Infatti,  la Corte ricorda di  “valutare nel caso l’attività amministrativa (del Comune) per verificare se discriminatoria o meno, richiamando a una “coscienza sociale pubblica” che guardi le persone con disabilità non come soggetti da proteggere nella loro diversità ma da mettere in condizione di godere degli ambiti di tutela riconosciti ad ogni individuo, mediante l’adozione delle più adeguate misure. Un concetto che viene dall’ambito soprannazionale – e che ancora sfugge alla  nostra tradizione giuridica –  che però si scontra con le scarse risorse di cui dispongono le Pubbliche Amministrazioni”. I diritti umani come da Convenzione sono definiti dal Tribunale come  di “Importanza basilare e di immediata applicazione precettiva” vale a dire,  che devono essere applicati immediatamente e obbligatoriamente senza bisogno di altre norme (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013).

Un sorriso amaro: leggere  che alla nostra tradizione giuridica ancora sfugge un concetto da diversi anni inserito nella legislazione sovranazionale, recepita con legge statale, rende chiara ancor di più l’assoluta ignoranza – o la volontà di ignorare certe norme – del decisore pubblico 

1.3 Terzo   argomento del Comune: le risorse scarse

L’Ente Comunale ha negato l’assistenza  per mancanza di risorse.

1.3.1 Il Tribunale: le risorse scarse non possono essere un motivo per generare esclusione sociale

Anche in caso di risorse scarse, gli Enti Pubblici sono obbligati – in situazioni di disagio – a trovare un “accomodamento ragionevole per non creare esclusione sociale”. Nel caso specifico si sarebbe trattato di un accomodamento che il Comune non avrebbe mai cercato di trovare, continuando a rifiutare alla donna l’assistenza domiciliare indiretta attraverso la collaborazione del marito anche in epoca successiva all’entrata in vigore in Italia – con legge 18 del 2009 – della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ai sensi delle quali occorreva che il Comune rivedesse  i criteri di assegnazione del beneficio economico attraverso gli “accomodamenti ragionevoli” che avrebbero consentito alla donna di vivere in maniera dignitosa la propria esistenza.  Da ricordare che in generale – come precedentemente accennato – la mancata predisposizione dell’”accomodamento ragionevole” costituisce  discriminazione perché  una persona non supportata in maniera adeguata  si viene a trovare esclusa socialmente  ed emarginata.  E questo tipo di discriminazione è  vietata sia dalla Convenzione ONU che dalla normativa nazionale (legge 67/2006).

2.1 L’intervento  della Regione Marche

La vicenda della donna, ad un certo punto ha avuto un piccolo passo avanti perché  il ruolo professionale  del marito è stato riconosciuto dalla Regione Marche che se ne è assunta l’onere  nel 2010 inserendo la famiglia in un progetto di Vita indipendente con una partecipazione alla spesa del Comune di Ascoli Piceno per il 25%.  Nella “Vita indipendente” i fondi vengono dati direttamente alla persona con disabilità che organizza in modo autonomo  la propria assistenza. In questo senso è stato interessante leggere il  parere del difensore civico regionale (cfr. qui)  perché ammette  con certezza che l’assistenza indiretta erogata in tutto o in parte su fondi Regionali ai sensi della Legge Regionale 18/96 (modificata e integrata dalla Legge Regionale 28/2000)  riguarda sicuramente anche prestazioni date da familiari conviventi. Inoltre, ricorda che l’art. 12 della L.R.  18/2006 “mira a favorire la permanenza della persona in situazione di disabilità nel proprio nucleo familiare e nell’ambiente sociale e la Regione concorre nelle spese sostenute da Comuni singoli o associati e dalle Comunità Montane per garantire il servizio di assistenza domiciliare “prioritariamente a persone in situazione di disabilità gravissima” in attuazione della legge 162/1998.   Però, ribadisce che quando il Comune eroga contributi con fondi propri ha una libera valutazione sulle proprie politiche – sulla base delle norme che può darsi da se –   e ricollega questa libertà di azione proprio alla delibera 63 del 19.03.2004 che avrebbe “l’obiettivo di garantire migliore qualità della vita attraverso la presenza in casa di un operatore”.  

Insomma, il difensore civico regionale nel suo parere non entra  nell’ingiusta contraddizione del Comune tra la scelta (negare l’assistenza perché garantita da un familiare) e l’obiettivo da conseguire (esigenze reali e specifiche della persona che ha diritto di scegliere da chi farsi assistere che  la propria qualità della vita)  sulla base della  delibera 63 del 2004. Ammette però che potrebbe essere discutibile la coerenza della scelta del Comune , ma non rientra nelle sue competenze affrontare la questione.   Inoltre,  sottolinea la delicatezza della posizione del Comune   proprio perché  le scelte che deve compiere non possono non tener conto della discriminazione  e del principio di non discriminare sancito dalla legge 67 del 2006. Perciò, chiarisce un aspetto importante perché  anche se  non entra nella questione, ricorda che le norme che il Comune può darsi da se non devono essere in contraddizione con le “norme positive di rango superiore” e dunque, in questo caso con la legge 67 del 2006 che è dello Stato e riguarda la tutela di diritti pubblici soggettivi. E quando si parla di  diritti civili la legge statale – nell’ambito delle sue competenze esclusive –  ha preminenza sulle possibili ingiustizie degli atti emanati dall’Ente Comunale.  

2.1.1 Una criticità delle Leggi Regionali 18/96 e 28/2000

In entrambe le Leggi della Regione Piemonte (18/96 e 28/00),  è  usata  più volte la nozione di “gravissimo”. E’ da sottolineare – anche guardando  la data di emanazione delle rispettive leggi locali –  che la Legge Statale104 del 1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)  parla di “particolare gravità” e “situazione di gravità”. E la successiva Legge nazionale  162 del 1998  (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) parla di “handicap grave” o di “situazioni di particolare gravità”.

La licenza linguistica delle Leggi Regionali non è un semplice fatto grammaticale. Sull’uso di quell’ “issimo” il dibattito – anche attuale –  è rovente per due motivi. Il primo è che molte persone con disabilità ritengono che l’uso di “gravissimo” porta ad una ulteriore rigidità ed arbitrio nell’accesso ai diritti perché non lascia spazio a una valutazione di pari dignità a situazioni diverse ma comunque gravi. Inoltre,  ritengono che  il termine “gravissimo” nelle norme nazionali di riferimento non esiste e dunque è illegittimo. E a ben vedere, considerata anche l’approssimatività di conoscenze, competenze  ed azioni  degli Enti Locali non è così assurdo porsi il problema. Anche perché l’abuso il più delle volte si ripercuote su tutte le persone con disabilità, , “gravissimi” compresi se proprio vogliamo usare questa parola. E’ accaduto per la donna di Ascoli ma quotidianamente accade ogni volta che gli Enti Pubblici non mantengono parola e non rispettano le leggi tagliando risorse  senza guardare in faccia a nessuno. Se poi pensiamo che il metro di valutazione della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, non è intrappolare la persona in certe categorie di “gravità” ma è quello del bisogno individuale del soggetto, cioè il suo modo di funzionare in relazione  alla sua interazione con l’ambiente, la cosa è ancora più illegittima.  

3.1 Un risarcimento economico,  fisico e morale: l’impatto patologico sulla sfera psico-fisica della persona

Il Tribunale ha definito il Risarcimento da parte del Comune per l’assistenza domiciliare indiretta, considerando  un arrotondamento anche per lo “stress” – cioè per l’effetto negativo psico-somatico – subito dalla donna a causa della discriminazione di cui è stata vittima. Lo stress dunque si ripercuote sulla salute mentale ma anche fisica della persona. Una premessa: la persona è una unica entità fatta di psiche, anima per i credenti, e corpo. Non si possono separare gli aspetti che fanno di una persona una “persona umana”. Tutti questi aspetti interagiscono fra loro. E’ importante premettere ciò perché  le prestazioni assistenziali – LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale) che sono essenziali alla vita della persona con disabilità – non rientrano nei  LEA (Livelli Essenziali delle Prestazioni)  garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale a chiunque ne ha bisogno, ma sono state demandate alla Legislazione degli Enti Locali.  Una Legislazione che però ricollega il diritto alle risorse di bilancio e che  non è omogenea su tutto il territorio nazionale  perché rimessa alle singole amministrazioni locali. Non dimentichiamo che la Costituzione stabilisce che il legislatore statale ha competenza legislativa esclusiva  per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, comma 2, lett. M, Cost.).  Trascurare dunque i diritti sociali – dove rientra anche l’assistenza – separandoli (LIVEAS), non determinandoli  e rimettendoli in concreto al decisore locale, che comunque ha fallito e creato forti disuguaglianze, è già contestabile. Al di la dell’aspetto normativo poi, l’esperienza ha mostrato l’inefficacia anche culturale e sostanziale di questa divisione. Infatti, da più parti si è sottolineato che separare la sfera sanitaria dalla sfera sociale ha permesso di far uscire le persone con disabilità da una visione di “malattia”. Perché la disabilità non deriva necessariamente da una malattia. Indubbiamente esiste anche la malattia ma è solo un aspetto del mondo della disabilità, non il criterio unico con cui guardare alle persone con disabilità. Eppure il tempo ha mostrato che questa “separazione” si è trasformata solo in un’arma per tagliare risorse ed escludere moltissimi individui dal godimento dei diritti. E se la persona è un unico insieme di tutte le sue parti, allora è giusto che il suo bisogno venga rivendicato con forza come un diritto che deve essere garantito sempre e comunque. Deve quindi essere garantito come LEA. In questo senso ci può far riflettere anche il risarcimento per stress, che –  a mio avviso – è importantissimo come “precedente” per portare avanti questa battaglia.  

ANALISI DI DUE PUNTI DELL’AZIONE LEGALE  NON ACCOLTI DAL TRIBUNALE CIVILE

4.1 Primo punto del ricorso non accolto dal Tribunale: il sistema delle Cooperative  non si scalfisce…?

Nella sua azione legale, la donna con disabilità grave, ha richiesto anche un risarcimento per la mancata prestazione di assistenza domiciliare diretta (cioè quella attraverso la quale l’operatore è fornito da cooperative dell’Ente Pubblico) – nell’anno 2010 – in maniera compatibile con le sue esigenze, Infatti, erano state concesse dal Comune prestazioni per  un massimo di  8 ore settimanali, considerate  però insufficienti a soddisfare le necessità dell’interessata.  

Il Tribunale ha però stabilito  che  “non è discriminatoria la mancata prestazione di assistenza domiciliare diretta – offerta per un massimo di 8 ore settimanali – perché è un beneficio da stabilire nel rispetto “del pari diritto degli altri richiedenti e che per sua specifica finalità (cura dell’igiene personale e degli ambienti domestici) non  si può convertire in contributo economico”. Il  rigetto del Tribunale rispetto a questo specifico aspetto pone diverse domande e perplessità.

Prima perplessità: il tetto massimo di ore concesse

Innanzitutto, partire da un “massimo di 8 ore settimanali”, significa considerare che – su sette giorni settimanali  – la persona con disabilità per la cura della propria igiene personale e della propria casa ha a disposizione l’aiuto di cui necessita  per circa un’ora e otto minuti e mezzo al giorno!. Sembra quasi banale sottolineare che quantificare un tempo così ridotto per entrambe le esigenze di cura, significa  forse supporre che le persone con disabilità non hanno diritto a igienizzare se stesse tutti i giorni nei dovuti tempi od anche la propria casa. In un’ora al giorno o si fa una cosa o l’altra e , comunque,  in maniera a dir poco sommaria.

Seconda perplessità: il pari diritto con gli altri

Inoltre,  il “pari diritto” con gli altri richiedenti rispetto all’ipotesi di elargire più ore, fa cadere anche il Tribunale nell’errore di non guardare alle esigenze personali di ognuno ma di assoggettarle ai vincoli di bilancio. E lo fa accettando il   “livellamento” –  per tutte le persone con disabilità interessate –  con una quantità “fissa” e determinata  solamente con criteri di risorse scarse a disposizione del Comune.

Terza perplessità: la specifica finalità dell’assistenza diretta

Ancora: secondo la Corte  l’assistenza diretta per sua “specifica finalità –  cura dell’igiene personale e degli ambienti domestici –  non  si può convertire in contributo economico”. Questo è un aspetto criticissimo: l’assistenza diretta è quella fornita dall’Ente con personale imposto proveniente da Cooperative ruotanti “nel sistema”.  Dire che la prestazione non si può convertire in contributo economico ha senso solo rispetto alla richiesta da parte dell’interessato di una formula piuttosto che un’altra. In altre parole, se la persona con disabilità richiede la formula dell’assistenza diretta,  questa certamente prevede modalità di imposizione di personale scelto dall’Ente. Ma dire che la prestazione di assistenza diretta non si può convertire in contributo economico per il suo “specifico scopo” che è “la cura della persona e della propria casa”, cambia di molto le cose e soprattutto quando – come in questo caso – la persona era costretta a richiederla perché gli veniva negata la prestazione essendosi avvalsa del  suo diritto di scelta – che si estende a chiunque di fiducia – attraverso la modalità di assistenza indiretta.

C’è da dire che esiste anche una formula “mista” che prevede sia l’erogazione dell’assistenza diretta per una parte e di assistenza indiretta per un’altra. Ma questa formula è legata sempre e comunque alla scelta della persona.  Non è certo la “finalità” in se e per se che vincola a sopportare imposizioni esterne. E questo ancor di più se l’obbiettivo è la cura della persona e si violano – senza il suo consenso e sotto costrizione dovuta dalla necessità – le sfere della sua privacy fisica e familiare negli spazi della vita privata.

La domanda infatti che nasce è: quando si tratta di farsi mettere le mani addosso e nei propri ambienti domestici, si tratta di un “fine” che non conosce altre soluzioni se non quella che lo debba fare chiunque ed estraneo….? ….Anche il diritto alla privacy collegato al diritto di scelta è un diritto umano (in questo senso cfr in “imporre l’operatore e negare l’assistenza indiretta è reato?”).  Potrebbe (ipotesi) trattarsi di un giro di parole  quello di collegare l’impossibilità di quantificare economicamente l’assistenza diretta ad uno scopo – e non tanto al fatto che quel tipo di modalità se richiesta prevede certi presupposti – proprio per blindare e non intaccare il circuito delle Cooperative e non dar conto di quanto costa effettivamente ogni ora di assistenza fornita da queste realtà?

Domanda legittima, se si pensa che invece l’assistenza indiretta garantisce alla persona con disabilità di scegliere da chi essere assistito, ma anche ai Comuni di avere un notevole risparmio economico. Non solo: con la modalità indiretta si garantisce un regolare contratto di lavoro alla persona che aiuta quella con disabilità. E dunque, dato che  le Cooperative sociali hanno delle tariffe orarie…. che sono ovviamente da moltiplicare per le ore concesse per avere un costo totale……sorge un’ ulteriore domanda: renderle trasparenti e pubbliche forse destruttura?….Perché non riportare – al limite –  quanto costa quel massimo di 8 ore giornaliere concesse con modalità diretta….?……

4.2 Secondo  punto del ricorso non accolto dal Tribunale: l’esclusione dai tavoli di decisione

Nella sua azione legale, la donna con disabilità grave, ha richiesto anche un risarcimento per la sua esclusione da tutti i tavoli della concertazione per i problemi della disabilità. Il Tribunale ha però stabilito  che  non discriminatorio il mancato invito della ricorrente ai tavoli di concertazione perché la Cooperativa  (di riferimento del Comune) risultava cancellata dal registro delle imprese dal 6 aprile 2010. Nel ricordare che alla donna non era stata fornita l’assistenza diretta proprio nell’anno 2010 perché la stessa non l’aveva ritenuta compatibile con le proprie necessità, non avendo elementi per giudicare in modo appropriato questo aspetto, ritengo che sarebbe stato legittimo – ai fini della trasparenza – che la diretta interessata avesse conosciuto prima i motivi per i quali quella Cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese. Questo sia perché destinataria dei suoi potenziali servizi durante la sua esistenza, sia perché molto spesso alcune persone con disabilità lamentano il fatto che sono escluse dai tavoli di concertazione che le riguardano  a causa di  un presunto dominio delle Cooperative che parlano prepotentemente in nome e per conto degli interessati. E se questo fosse confermato,  e forse successa anche in questo caso una estromissione simile………?

5.1 Una Sentenza è un fatto solo privato ….? Ed è anche una eccezione…?

Il Tribunale specifica che il convenuto, cioè il Comune, non è condannato a divulgare la sentenza  sul giornale perché si tratta di un “provvedimento privato con accertamento di discriminazione per cui non è necessaria ne opportuna la divulgazione” (cfr. qui a pag.8: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013). Chiariamo un punto: le Sentenze sono dei provvedimenti pubblici che con i dovuti “omissis” (cioè la dovuta copertura dei dati sensibili che riportano alle persone coinvolte) vanno resi disponibili e trasparenti. E infatti anche la sentenza della Corte di Ascoli Piceno è disponibile sul sito del Tribunale e nel corpo della sentenza risultano coperti in nero i dati sensibili. Il ricorso di una persona è sempre un fatto privato, e quel fatto aprirà la via a tante altre persone che a loro volta porteranno il loro caso, Nel caso specifico di Ascoli a maggior ragione: si parla di  discriminazione,  e per la prima volta viene riconosciuta nel settore sociale nell’ambito di una legge che tutela ed esiste ma che viene costantemente ignorata. Ogni discriminazione colpisce la persona in modo diverso ed è un fatto privato….per combatterla occorre parlarne, conoscerla, riconoscerla e chi può apra la via agli altri. Perché chi discrimina conta proprio sull’omertà generale.

Anche qui sorge una domanda: non è che questo richiamo alla natura privata della sentenza, e la conseguente omissione della pubblicazione sul giornale,  non sia un andare incontro a quel Comune per scongiurare  che tanti altri  avrebbero potuto venire a conoscenza del riconoscimento sia della discriminazione che del risarcimento  e di conseguenza fare lo stesso tipo di ricorso…?…..

Un dubbio ancora più forte se pensiamo che nella sentenza di Ascoli (a pag. 6) leggiamo che il Tribunale evidenzia  che “ad una situazione ancor più bisognosa di tutela non si è data una risposta adeguata non adottando dei “ragionevoli accomodamenti” che potevano essere presi in considerazione perlomeno dopo la ratifica della Convenzione ONU sopra richiamata permettendo IN DEROGA ad essa – cioè in via di eccezione  rispetto alla Convenzione – che il contributo fosse dato al marito disoccupato per consentire alla donna di vivere dignitosamente”. Ma nella Convenzione ONU delle persone con disabilità non c’è traccia di divieti a scegliere un proprio familiare convivente per farsi assistere. La Convenzione parla di libera scelta come diritto umano senza costrizione alcuna su con chi vivere, dove vivere e da chi farsi aiutare.

Non è che si vuole far passare per “eccezione” quello che eccezione non è, sempre per “accontentare” l’Ente Pubblico ed evitare che molti altri agiscano legalmente o pretendano a gran voce il loro diritto alla scelta….? Visti i recenti fatti di cronaca e gli scandali malavitosi delle cooperative sociali connesse anche con la politica, il dubbio è legittimo.

di Giovanni Cupidi

«Sei disabile? Non ti affitto casa»

Vi propongo di leggere questo articolo come esemplificazione di una discriminazione che in molti non crederanno essere possibile subire. Invece ciò che è successo ad Anna è accaduto anche a me diversi anni fa quando dal mio paese di residenza decisi di volermi trasferire  a Palermo. Dopo tanta ricerca e dopo avere individuato l’appartamento adatto alle mie esigenze e anche gusto e dopo aver concluso la trattativa per l’affitto e spese annesse, mio padre si sentì dire dal proprietario (Ugonì famosa e facoltosa famiglia della Palermo “bene”) che, visto che vi ero io in condizioni di disabilità, non era più disponibile ad affittarci l’appartamento adducendo come scusante che gli altri inquilini potevano sentirsi “disturbati” dalla mia presenza!
Sono rimasto residente nel mio paese!

_________

Anna è un avvocato, e dalla nascita è parzialmente cieca. Non è riuscita a trovare una stanza a Milano. «Ma i soldi li sai contare?»

«Quando spiego che sono laureata, mi guardano tutti dall’alto in basso, come a dirmi: “Ma come hai fatto?”». Anna ha 31 anni, e vive a Brescia. È laureata in Giurisprudenza, ha fatto la pratica da penalista, è specializzata in diritto per disabili. Voleva trasferirsi a Milano, dove sta seguendo un corso di preparazione da magistrato ordinario all’Università Cattolica, ma ha rinunciato. Perché, in una metropoli che, sulla carta, dovrebbe essere moderna, non è riuscita a trovare una stanza in affitto. La «colpa»? Della sua disabilità. Anna è parzialmente cieca, affetta da retinopatia fin dalla nascita e, da qualche anno, anche da atrofia ottica. «La mia malattia è tale che forse un domani non vedrò più, ma questo non possono dirlo con certezza nemmeno i medici». Al momento, però, è completamente autonoma, eppure non è bastato per aiutarla nella ricerca di una casa. «È già stata affittata», era la frase più carina che si è sentita rivolgere. «Anche quando l’annuncio era stato messo la mattina stessa, mi dicevano che c’erano già troppe ragazze interessate. Erano tutte scuse per non dire la verità». Verità che alcuni proprietari, invece, non hanno avuto scrupoli a dirle apertamente: «”La tua disabilità per me è un problema, se ti succede qualcosa poi mi sento responsabile”, mi ha detto uno. “Ma ai normovedenti non succede mai niente?”, gli ho ribattuto. Ho mostrato tutti i miei titoli, le mie qualifiche, ma non è servito a niente». Su circa trenta-quaranta annunci ai quali ha risposto, Anna ha trovato solo una signora, «molto gentile», disposta ad affittarle un monolocale. Troppo lontano però, per lei, dalla sede del suo corso. Anche incontrare potenziali coinquiline con cui dividere un appartamento è stato complicato. «Molte di loro non vogliono una disabile in casa», spiega Anna, che anche a Brescia, l’anno scorso, si è trovata costretta a sottoporsi al terzo grado di un’altra ragazza. «Ma i soldi li sai contare?», le ha chiesto a bruciapelo. «È stato umiliante. L’ignoranza non ha limiti, sono tutti pregiudizi. Nella mia situazione, si fa fatica persino a trovare un lavoro. Ho studiato tantissimo, eppure non ho occasioni. Com’è che le hanno tutti e io no?». «Le persone con disabilità subiscono discriminazioni a volte senza nemmeno rendersene conto, o non sapendo come fare a risolvere il problema», spiega Franco Bomprezzi, presidente di Ledha, la federazione delle associazioni lombarde che difendono i diritti dei disabili e dei loro familiari. «Le discriminazioni sono fenomeni striscianti, non appaiono mai dirette ma sono coperte da un modo di fare ambiguo. Questo avviene per tutte le “diversità”, penso al genere, alla provenienza, all’età. La società non mette le persone in condizioni di pari dignità». Quantificare questi fenomeni è pressoché impossibile. «La cosa fondamentale è che le persone non si limitino a subire, ma sappiano che possono far valere i propri diritti e facciano conoscere le loro storie attraverso i media. Noi di Ledha vogliamo far sapere che si possono difendere i diritti senza apparire aggressivi. Gli strumenti legali ci sono, come la legge 67/2006 anti discriminazione, ma preferiamo sempre che si cambi in maniera bonaria l’atteggiamento della società. Soprattutto, non deve esserci mai un giudizio morale su chi discrimina. Purtroppo si tratta di abitudini consolidate, dettate dalla paura e dall’ignoranza, dal non sapere che una persona disabile può essere in grado di badare a se stessa. È successo tanti anni fa anche a me, quando mi sono trasferito a Milano da Padova».  E, anche quando si riesce a trovare casa, spesso rimane l’ostacolo delle barriere architettoniche: «A volte ci sono situazioni al limite del ridicolo, condomini con l’ascensore a norma ma dove devi superare tre gradini per raggiungerlo. Nella vita di tante persone, questo fa la differenza tra la libertà e la prigionia».
(vanityfair)

di Giovanni Cupidi

Lavoratori con disabilità, nati il 4 luglio

Franco è sempre da leggere attentamente per le sue argomentazioni e per la sagacia.

di Franco Bomprezzi

La sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo porta la data del 4 luglio. Che strana coincidenza. Mi viene in mente Tom Cruise nello splendido film di Oliver Stone. Quello era il racconto strepitoso di una battaglia americana per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, giocato sulla coincidenza con la data in cui si festeggia il giorno dell’Indipendenza. Questo 4 luglio potrebbe essere il punto di svolta di una lunga discesa dagli ideali dell’inclusione lavorativa, sanciti nella legge ’68 del ’99, e via via svaporati, vanificati, quasi annichiliti in dieci anni di pessima gestione e di mitridatico annacquamento delle norme. Dovremo ricordarcelo a lungo questo 4 luglio europeo, quando i governi italiani (tutti, dal 2006 a oggi) si sono presi un bel ceffone dall’Europa, e ora il Parlamento deve rimediare alla brutta figura, mettendo mano, finalmente, a una rilettura tecnica, organizzativa, normativa, delle leggi in vigore per favorire la pari opportunità di lavoro.E’ già stato detto tutto o quasi. Ma io noto, nelleggere con attenzione la sentenza – molto chiara e semplice nelle sue conclusioni: “1) La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese” – che queste poche righe chiudono un contenzioso durato anni, durante i quali l’Italia ha semplicemente provato a ribattere che non era vero, e che la nostra legge era perfino migliore delle norme inserite nella direttiva europea del 2000.Avremmo potuto metterci d’impegno a rispettare una indicazione semplice e chiara, e invece abbiamo accettato (mi par di capire) la legge del più forte, ossia l’atteggiamento del mondo imprenditoriale che è riuscito a strappare ai vari governi un tacito impegno a non rompere le scatole su questo tema scivoloso e pieno di pregiudizi. Le persone con disabilità nelle aziende non le vuole almeno la metà degli imprenditori, visto che sono pronti a pagare una penale (evidentemente ancora conveniente e quindi troppo bassa) piuttosto che assumere. Quanto poi a garantire pari opportunità e condizioni di accesso al mercato del lavoro, non se ne parla proprio. Anzi. Nella sciagurata manovra di ferragosto 2011 (Tremonti-Sacconi) venne consentito alle aziende di non ottemperare alla legge, in presenza di una situazione di crisi. Oggi il risultato è evidente: i lavoratori disabili non solo non vengono assunti, ma vengono tranquillamente cassintegrati e poi licenziati, con un cinismo spacciato per regole di mercato, e conseguenze della globalizzazione.Il 4 luglio del 2014 sapremo se potremo considerare questa data un giorno da festeggiare. Entro un anno possiamo e dobbiamo pretendere dal Parlamento un comportamento coraggioso e rispettoso dei diritti di tutti. Ed è un compito non solo della politica o delle associazioni di tutela delle persone con disabilità, ma anche dei sindacati e delle organizzazioni degli imprenditori, che usano la responsabilità sociale di impresa molto spesso solo come specchietto per migliorare l’immagine aziendale invece di comportarsi in modo etico e sostenibile.Potremmo fare del 4 luglio la giornata del lavoro per le persone con disabilità. Proviamoci.
(blog.vita.it)

di Giovanni Cupidi

Discriminazioni e lavoro: importante Sentenza dall’Europa

 

È certamente destinata a diventare una “pietra miliare” nell’ordinamento europeo riguardante le discriminazioni fondate sulla disabilità, ma potrà anche avere notevoli ricadute sulla legislazione del nostro Paese, una recente Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato temi fondamentali come quelli della “nozione di handicap” e delle “soluzioni ragionevoli”. Vediamone le caratteristiche

Con un’importante Sentenza dell’11 aprile scorso, che costituirà certamente una “pietra miliare” sul tema, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato il tema della nozione di handicap e di “soluzioni ragionevoli”, nell’ambito delle discriminazioni per disabilità (Cause Riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark). L’occasione è stata originata dalle questioni pregiudiziali poste dal Giudice del Rinvio danese, nell’àmbito di un’azione giudiziaria promossa dal Sindacato HK Danmark, in nome e per conto di due lavoratrici le quali, a causa di dolori cronici non trattabili, si erano assentate per periodi prolungati, con conseguente risoluzione del rapporto lavorativo da parte dei rispettivi datori di lavoro. Assenze determinate anche dal mancato accoglimento da parte datoriale della richiesta delle lavoratrici di poter svolgere la prestazione a tempo parziale, essendo questa l’unica modalità di espletamento della prestazione compatibile con la propria condizione soggettiva. Il problema interpretativo riguarda quindi la nozione di “soluzioni ragionevoli”, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78 del Consiglio dell’Unione Europea [“che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, N.d.R.], per verificare se questa sia comprensiva anche di modifiche all’organizzazione del lavoro e, nello specifico, all’orario di lavoro. Tesi, questa, contrastata dai datori di lavoro, sostenitori di un’interpretazione restrittiva della fattispecie, evidentemente limitata a profili di carattere logistico e di accessibilità degli ambienti e degli strumenti. Altro profilo affrontato nella Sentenza di cui si parla riguarda la non computabilità delle assenze per una malattia che sia conseguenza di un handicap, ai fini del superamento del periodo di astensione dal lavoro che determina il licenziamento, pena la discriminatorietà dello stesso. Interpretazione avversata anche in questo caso dai datori di lavoro, secondo i quali tale stato di malattia non rientrerebbe nella nozione di handicap, ai sensi della citata Direttiva 2000/78. Le due questioni pregiudiziali poste dal Giudice del Rinvio danese hanno rappresentato pertanto un’occasione importante, per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di fare il punto sulle tecniche di tutela che l’ordinamento europeo offre in materia di discriminazioni per disabilità.

Nozione di handicap

Non essendo la nozione di handicap definita nella Direttiva 2000/78, il Giudice Nazionale chiede alla Corte Europea se essa debba essere interpretata nel senso di comprendere lo stato di salute di una persona che – a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche – non possa svolgere la propria attività lavorativa, o se possa farlo solo in modo limitato, per un periodo di tempo probabilmente lungo o in modo permanente. E si chiede anche se la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare sia determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile alla nozione di handicap. Non è per altro questa la prima volta in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sulla nozione di handicap. Infatti, sullo stato di malattia che determina lunghi stati di assenza e sulla riconducibilità di esso alla nozione di handicap, vi era già stato un pronunciamento nel Caso Chacón Navas/Eurest Colectividades SA del 2006 (Causa C-13/05). In quella situazione, la Corte aveva adottato un atteggiamento prudenziale, affermando che il legislatore europeo, nell’adottare il termine handicap e non malattia, ha compiuto una scelta consapevole, da cui va esclusa un’assimilazione pura e semplice delle due nozioni. Ne deriva che la malattia non rientra nel quadro generale stabilito dalla Direttiva 2000/78 per la lotta contro la discriminazione fondata sull’handicap e, quindi, non può essere considerata un motivo da aggiungere a quelli elencati dalla direttiva stessa. Al tempo stesso, però, la Corte aveva espresso un principio importante, affermando che la Direttiva adotta il termine handicap, ma non ne fornisce una definizione, e nemmeno ne fa rinvio al diritto degli Stati Membri. In base quindi al principio dell’applicazione uniforme del diritto comunitario e a quello di uguaglianza, la nozione di handicap dev’essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Comunità, tenendo conto del contesto della disposizione e delle finalità della normativa di cui trattasi. Nel 2006, perciò, la Corte aveva interpretato l’articolo 1 della Direttiva, qualificando l’handicap come «le limitazioni che risultano da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacolano la partecipazione della persona alla vita professionale», ponendo in rilievo, in un altro punto della decisione, «la lunga durata dello stato limitante da cui è affetta la persona con handicap». Nella recente Sentenza dell’11 aprile scorso, invece, la Corte sembra abbracciare un’interpretazione più orientata sulle conseguenze dello stato di salute, affermando che la nozione di handicap ai sensi della Direttiva 2000/78 «include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione di lunga durata, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che – interagendo con barriere di diversa natura – possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori».

Soluzioni ragionevoli

La seconda questione concerne l’interpretazione delle cosiddette “soluzioni ragionevoli”, che trovano la loro definizione nell’articolo 5 della più volte citata Direttiva 2000/78, ove si dispone che «il datore di lavoro» prenda «i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili». Alla luce di ciò, il giudice del rinvio chiede se la riduzione dell’orario di lavoro possa annoverarsi tra le “soluzioni ragionevoli”, qualora sia l’unica possibilità che consentirebbe alla persona di lavorare. Si tratta di una questione di assoluta importanza per l’Italia, perché proprio sulla (mancata) trasposizione della norma sulle soluzioni ragionevoli, il nostro Paese è stato deferito alla Corte di Giustizia Europea. In pratica, nella causa – allo stato attuale pendente innanzi i Giudici Europei (Causa C-312/11) – la Commissione Europea ha chiesto di dichiarare che «la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno all’obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro».

Tornando alla Sentenza dell’11 aprile scorso, di cui si sta parlando, va rilevato che la Corte di Giustizia Europea ha interpretato la Direttiva 2000/78 in base ai princìpi contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, approvata con la Decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009. Ed è anche sulla base del richiamo ai princìpi espressi nella Convenzione ONU che i Giudici di Lussemburgo forniscono un’interpretazione ampia del concetto di “soluzione ragionevole”, affermando che esso «deve essere inteso come riferito all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori». Ebbene, i princìpi espressi nella Direttiva 2000/78 e nella Convenzione ONU fanno riferimento a soluzioni non solo materiali, ma anche organizzative, con la conseguenza che anche la riduzione dell’orario di lavoro può costituire uno dei provvedimenti di adattamento. Spetta comunque al Giudice Nazionale di valutare se la misura in discorso rappresenti un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

In conclusione, questa decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrà avere senz’altro ricadute notevoli anche nel nostro ordinamento, soprattutto nelle more del citato giudizio in corso nell’àmbito della procedura di infrazione contro l’Italia. Infatti, i criteri interpretativi indicati dai Giudici Europei in materia di soluzioni ragionevoli, unitamente alle tecniche di tutela che il diritto antidiscriminatorio prevede, imporranno un adeguamento nelle modalità di avviamento al lavoro delle persone con disabilità, anche quando ciò avvenga mediante le procedure del collocamento mirato. Tali procedure, infatti, nel dare piena attuazione all’articolo 2 della Legge 68/99, che impone la ricerca del “posto adatto” per ogni singola persona con disabilità, dovranno consentire l’adozione di misure non solo materiale, ma anche organizzativo, fermo restando il rispetto della loro “ragionevolezza”

(http://www.superando.it)

UNICEF: La Condizione dell’infanzia nel mondo 2013 – Bambini e disabilità

«Secondo la stima più diffusa, circa 93 milioni di bambini (1 su 20 tra quelli al di sotto dei 14 anni) convivono con una disabilità moderata o grave.
Nei Paesi in via di sviluppo i bambini con disabilità sonogli ultimi tra gli ultimi, i più trascurati e vulnerabili. 
Si stima che circa 165 milioni di bambini sotto i cinque anni abbiano un ritardo nella crescita o siano cronicamente malnutriti, vale a dire circa il 28% dei bambini sotto i cinque anni nei Paesi a basso e medio reddito.
Le conseguenze della malnutrizione cronica li rendono a rischio di disabilità. Le carenze cognitive elo scarso rendimento scolastico iniziano quando i bambini malnutriti sono molto piccoli, e diventano irreversibili quando essi superano i due anni.
Tra i 250.000 e i 500.000 bambini sono a rischio di diventare ciechi per mancanza di vitamina A, che costa solo pochi centesimi. Ogni anno i bambini  rappresentano circa il 20-30% di tutte le vittime di mine terrestri e residuati bellici esplosivi.
Dal 1999, sono state registrate almeno 1.000 vittime minorenni ogni anno». 

Questi i dati e le parole con cui il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera ha presentato oggi il Rapporto UNICEF “La condizione dell’infanzia nel mondo 2013 – Bambini e disabilità” alla conferenza stampa organizzata presso la sede nazionale del CONI a Roma, alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Viceministro del Lavoro e delle Politiche SocialiCecilia Guerra, dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Vincenzo Spadafora, del Presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli e del Capo Dipartimento del Ministero per le Pari Opportunità Patrizia De Rose.

 
Discriminazione, una sconfitta per tutti

«I bambini con disabilità e le loro comunità avranno benefici se la società si concentra su ciò che essi possono realizzare, anziché su ciò che non possono fare» ha dichiarato a sua volta il Direttore dell’UNICEF Anthony Lake a Da Nang, in Vietnam, in occasione del lancio internazionale del Rapporto.
«Non possiamo sognare un Paese in cui ci sia giustizia sociale e inclusione se non garantiamo alle persone con disabilità, soprattutto bambini e adolescenti, la possibilità di esercitare pienamente i loro diritti. Quando si vede la disabilità prima di vedere il bambino, non è un danno solo lui, ma si sottrae alla società tutto ciò che il bambino può offrire. La sua perdita è una perdita per la società; la sua vittoria è una vittoria per la società».

Il Rapporto dimostra che le società possono includere i bambini con disabilità perché quando essi vi svolgono un ruolo attivo, ne beneficiano tutti. Per esempio, un’istruzione inclusiva offre opportunità ai bambini con disabilità di soddisfare le proprie ambizioni e, al contempo, allarga gli orizzonti di tutti i bambini.

Un maggiore impegno per favorire l’integrazione dei bambini con disabilità può contribuire a combattere la discriminazione che li pone ulteriormente ai margini della società.

«Per molti bambini con disabilità, l’esclusione comincia già il primo giorno di vita se non vengono registrati alla nascita. Senza riconoscimento ufficiale, sono esclusi dai servizi sociali e dalla protezione legale, elementi cruciali per la loro sopravvivenza e le loro prospettive. L’emarginazione può solo aumentare con la discriminazione. Affinché i bambini con disabilità contino, devono essere contati: alla nascita, a scuola e nella vita» ha aggiunto Lake. 

La ‘doppia disabilità’ delle bambine

Il Rapporto dell’UNICEF lanciato oggi mette in luce come i bambini con disabilità abbiano minori possibilità di ricevere cure mediche o di andare a scuola. Sono tra i più vulnerabili alla violenza, agli abusi, allo sfruttamento e all’abbandono, in particolar modo se sono nascosti o istituzionalizzati – come succede a molti a causa dello stigma sociale o dei costi per crescerli.

Dalle analisi emerge che i bambini con disabilità sono tra le persone più emarginate al mondo. Se i bambini che vivono in condizioni di povertà hanno minori probabilità di frequentare la scuola o accedere ai centri sanitari quelli con disabilità ne hanno ancora meno.

Anche la differenza di genere è un fattore chiave di discriminazione: le bambine con disabilità hannominori possibilità, rispetto ai coetanei maschi, di ricevere cibo o cure.

La discriminazione a causa della disabilità è una forma di violenza, afferma il Rapporto, rilevando che deprivazioni molteplici portano a una maggiore esclusione per molti bambini con disabilità. 

Più impegni per gli Stati

Esistono pochi dati affidabili sul numero di bambini con disabilità, su quali siano le disabilità più diffuse e su come le disabilità abbiano avuto impatto sulle loro vite. Dai risultati è emerso che sono pochi i Governi che hanno piani per allocare risorse al supporto e all’assistenza dei bambini con disabilità e alle loro famiglie.

Circa un terzo degli Stati del mondo non hanno ancora ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Il rapporto “Bambini e disabilità” sollecita tutti i governi a rispettare la promessa di garantire uguali diritti a tutti i cittadini – compresi i bambini più esclusi e vulnerabili.

Sebbene in modo non uniforme, si registrano progressi per l’inclusione dei bambini con disabilità, e “La condizione dell’infanzia nel mondo 2013” stabilisce un agenda per ulteriori azioni.Il Rapporto sollecita i Governi a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, a dare piena attuazione alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e a sostenere le famiglie che vanno incontro a costi più elevati per le cure mediche ai bambini con disabilità.Tutti gli ambienti destinati ai bambini (centri per la prima infanzia, scuole, strutture sanitarie, trasporti pubblici, campi da gioco) possono essere ideati e costruiti in modo inclusivo per facilitare l’accesso e la partecipazione dei minorenni con disabilità.Il principio di progettazione universale – quello secondo cui i prodotti, gli ambienti urbani, i programmi e i servizi dovrebbero essere utilizzabili nella misura massima possibile da tutti, indipendentemente dal grado di abilità, dall’età o dalla condizione sociale – andrebbe applicato alla costruzione di ogni infrastruttura, pubblica o privata.

Tutti i bambini traggono beneficio dalla possibilità di interagire a livelli diversi di abilità. Il Rapporto UNICEF sottolinea l’importanza di coinvolgerli, per confrontarsi con loro sui progetti e sulla valutazione dei programmi e dei servizi dedicati. 
«Il percorso da seguire è impegnativo» ha concluso il Direttore dell’UNICEF Lake «Ma i bambini non accettano limiti. E nessuno di noi dovrebbe farlo.»

http://www.unicef.it

di Giovanni Cupidi