Un Master Universitario sulla gestione della disabilità e della diversità

Sono aperte fino al 29 marzo le iscrizioni alla nuova edizione (la terza) del Master Gestione della disabilità e della diversità. Il master è roposto ancora una volta dal Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con la SIDIMA (Società Italiana Disability Manager).
L’iniziativa è il frutto di un protocollo d’intesa volto ad innalzare lo standard qualitativo della figura del disability manager, attraverso un percorso formativo universitario e interdisciplinare. 

questo link è disponibile un’ampia presentazione dell’iniziative, con le modalità per iscriversi al Master. Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa SIDIMA (Jessica Didone), stampa.sidima@gmail.com.
Disability manager
Tale figura si può definire così: è un professionista adeguatamente remunerato, con un ruolo di supervisione in ogni àmbito (accessibilità, mobilità, politiche sociali, scuola, lavoro ecc.); vigila sul rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità; fa sì che tutti gli attori istituzionali, quando pianificano, si chiedano: «Questa decisione che effetto avrà sulle persone con disabilità?».

Disability Management

In àmbito lavorativo rappresenta una strategia d’impresa utile a coniugare, in modo soddisfacente, le esigenze delle persone con disabilità da inserire – o già inserite – con le necessità delle aziende.

La SIDIMA

La Società Italiana Disability Manager è un’associazione costituitasi nell’aprile 2011 grazie alla volontà dei primi disability manager italiani, che ottennero tale titolo frequentando il primo Corso di Perfezionamento post-laurea in Disability Manager organizzato dal Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’obiettivo principale della SIDIMA è la ricerca e la promozione della cultura del Disability Management, nei vari contesti di riferimento, quali le Istituzioni, la Sanità e le Aziende, al fine di sensibilizzare e tutelare i diritti delle persone con disabilità e il rispetto della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita, in ottemperanza anche alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, incidendo con forza nell’elaborazione delle politiche a livello nazionale e locale e lavorando per renderle più efficaci.
Lo scorso anno la SIDIMA ha pubblicato il Manifesto del Disability Manager, disponibile gratuitamente a questo link.

(Rielaborato da superando.it)

Sostenibilità fa rima con disabilità

La grande e ancor troppo misconosciuta nuova prospettiva dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è quella, sostanzialmente, del buon senso: c’è la spinta, attraverso i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (noti come sustainable development goals, o SDGs) approvati dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel settembre del 2015, verso la costruzione di un nuovo orizzonte globale di pace e diritti umani, sconfiggendo, una volte per tutte, la povertà assoluta. L’Italia non è restata a guardare e, grazie ad una direttiva dello scorso marzo, ha istituito una Commissione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, guidata dal Presidente del Consiglio, che ha il compito di attuare l’Agenda ONU e la Strategia Nazionale Italiana per lo sviluppo sostenibile. Perché l’Italia possa partecipare efficacemente al processo che, a differenza dei precedenti Obiettivi del Millennio (2000-2015), interessa stavolta tutti i paesi del pianeta e non solo quelli in via di sviluppo, è evidente che sarà necessario un enorme sforzo di coordinamento interno e di orientamento delle politiche nazionali in armonia con i principi espressi negli obiettivi dell’ONU. C’è, tuttavia, un secondo aspetto che rende peculiare la sfida dell’Agenda e che deve informare l’azione dei governi, in particolare quello Italiano. Una delle grandi novità dei SDGs è che per la prima volta la dimensione della disabilità viene espressamente fatta propria dalla strategia ONU in materia di sviluppo sostenibile: si passa, in altre parole, all’esplicito riconoscimento che l’obiettivo di una società sostenibile – perché inclusiva – non può essere raggiunto se non si prende in considerazione il ruolo delle persone con disabilità che, secondo il rapporto mondiale dell’OMS sulla disabilità del 2011, sono circa un miliardo. È un elemento di valore aggiunto che parte dalla constatazione che povertà e disabilità sono fenomeni che si rafforzano mutualmente e che la frequente condizione di multidiscriminazione cui sono soggette le persone con disabilità nel mondo (la dimensione disabilità interseca quella del genere, dell’occupazione, degli ostacoli ad una effettiva partecipazione alla vita sociale e politica, solo per fare qualche esempio) può impedire il successo dell’ambizioso programma delle Nazioni Unite. La “dimenticanza” della disabilità da parte dell’ONU nelle precedenti azioni globali a favore dello sviluppo sostenibile era, di fatto, stata già sanata grazie all’adozione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD, 2006), che l’Italia ha ratificato nel 2009. La Convenzione, infatti, sancisce in modo inequivocabile il diritto per le persone con disabilità ad una effettiva inclusione nella società e al pieno godimento dei propri diritti umani, al pari di tutti gli altri cittadini. Tuttavia, i SDGs includono espressamente, in almeno 5 di essi (istruzione, occupazione, lotta contro la discriminazione, trasporti e spazi urbani, adeguata collazione di dati statistici), la disabilità come fattore di successo per il percorso verso uno sviluppo sostenibile. Si riprende, insomma, il concetto espresso qualche anno fa da Zygmunt Bauman, secondo cui la robustezza di una società, al pari di quella di un ponte, si misura dalla forza dell’anello più debole (meglio, fragile) delle catene che lo sorreggono: la sfida, comune ai SDGs e alla Convenzione del 2006, è quella di rendere le donne e gli uomini con disabilità attori a tutto tondo (sociali, politici, economici) delle comunità. È una sfida che interessa anche l’Italia: non solo per i passi avanti che, al pari di tutti i Paesi sviluppati, deve compiere sulla promozione dei diritti delle persone con disabilità, ma anche perché il Comitato di Ginevra che monitora l’attuazione della Convenzione all’interno dei diversi paesi, nel formulare nel 2016 una serie di raccomandazioni sulla implementazione della Convenzione in Italia, ha espressamente legato le due dimensioni delle disabilità e dello sviluppo sostenibile ai fini dell’assolvimento degli obblighi per il nostro Paese. Ciò significa che l’Italia, nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di promozione dei diritti delle donne, della lotta alla discriminazione o per l’accesso a sistemi di trasporto accessibili e sicuri (per citarne alcuni) dovrà tenere in considerazione i corrispondenti articoli della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità. Disabilità e sostenibilità, insomma, non solo non si escludono, ma devono interrelarsi per il successo delle rispettivi strategie, che sono interdipendenti. Buon senso, insomma, che abbisogna, tuttavia, di visione politica e operatività delle strutture se vogliamo che la nostra sia davvero una società inclusiva e sostenibile, per il 2030 e oltre.

(formiche.net)

​La convenzione Onu sulla disabilità? L’Italia non l’ha ancora digerita

La Commissione dell’Onu ha appena stilato le sue osservazioni sulla situazione italiana. Per Giampiero Griffo serve più concretezza, perché l’impatto della Convenzione Onu in Italia, a dieci anni dalla sua approvazione, è ancora troppo limitato. «A Firenze trasformiamo il programma d’azione in piano d’azione. Programma significa indicazioni generali, un piano invece contiene impegni precisi», afferma.

Pochi giorni fa il Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), il comitato dell’Onu che monitora Paese per Paese l’attuazione della Convenzione Onu sulle persone con disabilità, ha pubblicato le sue osservazioni rispetto al report presentato dall’Italia (qui e in allegato il testo). Giampiero Griffo è stato membro della delegazione italiana ai tempi dei lavori per la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (accompagnò il governo italiano alla firma a New York) ed è uno dei rappresentanti del Forum Italiano sulla Disabilità, che nei mesi scorsi ha presentato al Comitato Onu lo Shadow Report sull’attuazione della Convenzione in Italia. A lui abbiamo chiesto un commento.

Che valutazione ha dato all’Italia il comitato dell’Onu?
Intanto non è una pagella né una valutazione: quello fra il Comitato Onu e l’Italia – e ogni altro Paese che ha scelto di ratificare la Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità – è un dialogo costruttivo. Purtroppo il problema è che l’Italia non si è presentata con questo spirito, ma con un atteggiamento difensivo che il comitato ha colto… Infatti le raccomandazioni per l’Italia sono particolarmente impegnative, basta confrontare il report con quello di un qualsiasi altro paese grande, paragonabile all’Italia: solitamente il Comitato resta sui temi generali, con l’Italia invece è entrato molto nel dettaglio. La cosa fondamentale è che l’approccio “diritti umani” è volontario, gli impegni che derivano dalla ratifica di una Convenzioni sui diritti sono volontariamente assunti dal Paese che la firma, dialogo costruttivo significa questo, lavorare insieme per un obiettivo, non pensare che il Comitato sia lì per dire se siamo bravi o no. Peraltro nella delegazione italiana non c’era nemmeno un politico, è segno di una sottovalutazione del tema.

 Purtroppo il problema è che l’Italia non si è presentata con questo spirito, ma con un atteggiamento difensivo che il comitato ha colto… Infatti le raccomandazioni per l’Italia sono particolarmente impegnative, basta confrontare il report con quello di un qualsiasi altro paese grande, paragonabile all’Italia: solitamente il Comitato resta sui temi generali, con l’Italia invece è entrato molto nel dettaglio.

Giampiero Griffo

Quali sono le azioni indicate dal Comitato quindi?

È difficile sintetizzare, sono almeno una quarantina! Ci sono due ordini di raccomandazioni, alcune addirittura da realizzare nel giro di dodici mesi: riguardano l’introduzione di una definizione di accomodamento ragionevole (significa che quando c’è una discriminazione dei diritti umani legata alla disabilità va immediatamente messo in atto una soluzione pratica per superarla, ndr) e l’avvio immediato di un meccanismo di monitoraggio indipendente per la raccolta di dati in particolare sui minori con disabilità fra gli 0 e i 5 anni. Si parla poi anche di un rapporto immediato sulla situazione delle istituzioni segreganti. Tutto il resto è un insieme di indicazioni che vanno nella direzione di dare risposte sui temi più disparati, dall’ accessibilità ai Lea e ai Liveas. Un elemento essenziale è la disparità di condizione tra territori, che deriva da una definizione di disabilità non uniforme e purtroppo non ancora derivante dalla Convenzione. La sostanza è questa: l’implementazione della Convenzione richiede politiche, che non ci sono. In questo periodo il Governo ha reso pubblico un programma d’azione per il prossimo biennio, ma non lo ha finanziato: le riforme non si fanno con i fichi secchi. E poi qual è peso che ha la popolazione con disabilità ha nelle politiche generali italiane? L’Istat 2013 dice che se usiamo gli standard internazionali il 25% della popolazione italiana convive con una qualche disabilità, anche lieve: la disabilità non è un piccolo target e soprattutto nel corso della vita riguarderà tutti – il bambino, l’anziano, chi ha un incidente – queste sono politiche generali, non settoriali o di nicchia… Nelle osservazioni del Comitato è sottolineato con forza come questo mainstreaming sistematico ancora in Italia non c’è, tutto si riduce a politiche sociali e sanitarie. Ad esempio si fa più volte riferimento ai Sustainable Development Goals, è un’altra delle coerenze politiche, siamo nell’ambito mainstreaming, è un altro approccio.

Nelle osservazioni del Comitato è sottolineato con forza come questo mainstreaming sistematico ancora in Italia non c’è, tutto si riduce ancora solo a politiche sociali e sanitarie.

Tutto questo come ricadrà nel programma d’azione che verrà discusso a Firenze la settimana prossima?

L’opinione del movimento delle persone con disabilità è che il nostro programma d’azione debba essere rivisto alla luce di queste osservazioni. L’Italia dovrà inviare il prossimo report entro l’11 maggio 2023, accorpando tre relazioni intermedie, però questi temi devono essere immediatamente inseriti e affrontati. La nostra richiesta peraltro è che si passi da un Programma a un Piano d’azione, perché programma significa indicazioni generali, un piano invece contiene impegni e si presuppone finanziamenti. Ad esempio il precedente programma d’azione aveva al suo interno un piano del MAE sulla cooperazione internazionale, è una linea che ha avuto molta concretezza, più di tante altre linee.

Quanto del primo programma d’azione è stato realizzato?
Siamo ancora ai temi generali. Si doveva fare una definizione nuova di disabilità, non è stata fatta. Sulla vita indipendente si è fatta una sperimentazione, è uno dei pochi punti su cui c’è stato un investimento, ma ancora non è stato definito cosa della speriemntazione diventa ordinario: questo però è fondamentale, l’indipendenza è il punto di partenza, implica un riformulare le politiche, che spesso non sono indirizzate alla vita indipendente ma alla protezione, all’assistenza a volte al parcheggio delle persone con disabilità. Sulla scuola si è parlato molto ma ad oggi è stato fatto troppo poco. Su lavoro anche, la disoccupazione fra persone con disabilità supera l’80 %, in questi anni abbiamo perso tantissimi posti di lavoro, la legge 68 se applicata potrebbe dare risposte al 6-7% degli attuali disabili disoccupati, ma non è applicata: non c’è coerenza, non c’è sostegno, non c’è monitoraggio degli inadempienti. Noi siamo un movimento propositivo: andiamo a Firenze chiedendo queste cose, che dalla discussione generale si entri nel merito, che il Governo prenda alcuni impegni che producano un miglioramento delle condizioni delle persone con disabilità.

La Convenzione Onu in Italia non è stata ancora digerita: né dal Governo, né dagli enti locali, né – me lo lasci dire – dal movimento stesso delle persone con disabilità.
Giampiero Griffo

Dieci anni dopo l’approvazione della Convenzione cosa è cambiato in Italia sulla disabilità?

La Convenzione Onu in Italia non è stata ancora digerita: né dal Governo, né dagli enti locali, né – me lo lasci dire – dal movimento stesso delle persone con disabilità. È il meccanismo, la logica, che è tutta diversa, si devono dare a tutti le stesse opportunità, invece siamo rimasti ancora nella logica delle risorse. Noi scegliemmo l’approccio dei diritti umani proprio perché i diritti umani sono immediatamente esigibili, gli altri sono condizionati alla disponibilità di risorse. Ecco, diciamo che l’impatto non è stato quello che ci auspicavamo.

(Vita)

Assistenza e Discriminazione: un passo avanti ma non abbassate la guardia

Alla luce delle recenti sentenze del TAR del Piemonte e del Tribunale di Ascoli Piceno vi sottopongo una analisi, anche ampia, comprendente anche lo strumento del nuovo ISEE, descrivente le novità, i limiti e le perplessità riguardo l’assistenza alle persone con disabilità e sull’assistenza diretta e indiretta. Il tutto sotto la vigente Convenzione ONU sulla disabilità.
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di Eleonora Campus

Per la prima volta in Italia una  sentenza del Tribunale Civile di Ascoli Piceno (cfr. qui: Sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013), ha reso effettiva la legge 67/06 – che tutela le persone con disabilità dalle discriminazioni – nel settore sociale. La Corte ha  riconosciuto la presenza di una discriminazione ogni volta che alla persona non vengano erogati dei “servizi sociali” “adeguati” e cioè,  rispondenti  alle sue specifiche  esigenze. Nello specifico, si tratta delle prestazioni destinate all’assistenza alla persona.

Il caso è quello di una donna con disabilità grave,  alla quale è stato negato dal Comune di Ascoli Piceno – per 8 lunghi anni – il diritto all’assistenza indiretta.  La donna ha perciò agito per vie legali contro il Comune, che si è difeso con varie  motivazioni. Di conseguenza il Tribunale ha valutato le ragioni di entrambe le parti e partendo dalla Convenzione ONU sulle persone con disabilità  (ratificata in Italia con legge 18 del 2009) – facendo particolare riferimento  al concetto di “accomodamento ragionevole” (artt. 2 e 5),  ha riconosciuto la discriminazione  e  condannato il Comune a risarcire con 20.000 euro la donna ai sensi della legge nazionale 67/06 (artt. 2 e 3).   

Indubbiamente la sentenza è importante perché, guardando oltre al caso particolare,  ha messo in luce che la legge italiana antidiscriminazione ha molti ambiti di applicazione. Inoltre,  ha  aperto la strada a futuri ricorsi sulla base di questo precedente  che ci parla di “diritti umani” resi effettivi dalla giustizia laddove il decisore pubblico li calpesta. Ma le sentenze vanno lette in maniera minuziosa, per individuare oltre ai punti di forza anche quelli di debolezza. La non discriminazione è fatta di passi avanti ma occorre essere sempre vigili per evitare che i singoli casi diventino eccezioni  o che si torni indietro.  Ecco dunque l’analisi – dal mio punto di vista – della decisione del Tribunale.

ANALISI DEI PUNTI DELL’AZIONE LEGALE ACCOLTI DAL TRIBUNALE CIVILE

1.1 Primo argomento del Comune: la negazione dell’assistenza indiretta sulla base della Delibera Comunale n. 63 del 19 marzo 2004.

L’Ente Comunale  si è difeso motivando che  ha negato l’assistenza –  a seguito e sulla  base della Delibera Comunale n. 63 del 19 marzo 2004 (cfr. qui) – perché l’avrebbe garantita un familiare, il marito della donna,  assistendola  lui stesso. La Delibera infatti riconosce l’assistenza “solo se svolta da estranei” vale a dire, da persone non appartenenti al nucleo familiare.

1.1.1  Il   Tribunale: l’applicazione cieca della Delibera Comunale n. 63 del 19 marzo 2004

Secondo il Tribunale,  la donna “per la particolare condizione legata alla sua disabilità, fortemente limitante”, ha bisogno indiscutibilmente  di assistenza domiciliare indiretta.  Per la Corte,  la Deliberazione di Giunta n. 63 del 19.03.2004 definisce che il contributo economico per assistenza domiciliare indiretta, offerto dal Comune anche alla donna,  ha come punto dolente  lo scopo  di garantire un sostegno economico ai soggetti che vivono  da soli o con familiari conviventi non in grado di occuparsi di loro  per motivi di salute certificabili o impegni di lavoro. Si tratta dunque di un vincolo di pagare un familiare non convivente o un operatore esterno di fiducia “scelto” dalla stessa persona con disabilità, per “garantire una migliore qualità della vita e la permanenza all’interno dell’abitazione”. Inoltre, specifica la Corte, il contributo è ammesso per persone laddove “malgrado la percezione di redditi da parte dei  familiari – con impegni di lavoro – renda più agevole, nell’ambito del loro dovere di provvedere al mantenimento ed alla cura del soggetto con disabilità convivente, il pagamento del personale destinato all’assistenza della persona, questo contributo economico è stato negato ad un nucleo indigente con il marito disposto ad assistere la moglie”  (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013).

Per noi che leggiamo, una scelta libera è tale in assoluto. Non si può parlare di scelta se questa viene condizionata da un vincolo. La qualità della propria vita si sceglie da se. In Italia oltretutto ci sono anche delle leggi ai sensi delle quali i familiari possono essere assunti come dipendenti nel caso vi siano in famiglia disabili gravi. In questa situazione – secondo la Corte –  il Comune si è basato in maniera cieca sulla Delibera 63 del 2004, dato la donna aveva scelto come operatore di fiducia convivente il marito ma  la presenza fisica di questi in casa gli ha comportato la negazione dell’assistenza. Ne consegue “che il marito poteva occuparsi della moglie ma senza disporre di mezzi per far fronte alle sue esigenze in quanto costretto a lasciare il lavoro per assisterla e unico familiare “abile” al lavoro”. Ciò vuol dire  che “la Delibera non tiene conto tra i beneficiari le persone che abbiano il supporto di un familiare convivente presupponendo che questi abbia il “dovere morale” di dare assistenza nella gestione della vita del soggetto con disabilità “in situazione di particolare gravità” (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013).  La Corte ha perciò  guardato al caso specifico,   tenendo  conto anche delle personali difficoltà economiche della donna e della sua impossibilità  sia di produrre reddito da se  da destinare alla propria assistenza, sia di produrlo da parte del suo nucleo familiare  definito “al limite dell’indigenza”. Motivo per il  quale poi  il Comune, a questo nucleo,  negli anni ha destinato altre risorse economiche per far fronte alle “elementari esigenze di vita”. Il Tribunale evidenzia  che ad una situazione ancor più bisognosa di tutela non si è data una risposta adeguata non adottando dei “ragionevoli accomodamenti” che potevano essere presi in considerazione data la ratifica della Convenzione ONU, consentendo che il contributo fosse dato al marito disoccupato per consentire alla donna di vivere dignitosamente. Attraverso un atto apparentemente neutro (discriminazione indiretta) si è messa una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

1.1.1.1 Osservazioni: gli elementi positivi nella risposta del Tribunale

Il Tribunale evidenzia l’ingiustizia della Delibera 63 del 2004, applicata in maniera cieca e senza tener conto dell’impatto che poteva avere nella vita quotidiana della donna  rispetto alle sue specifiche esigenze. Non solo: il Tribunale sottolinea che di fronte a situazioni bisognose di servizi essenziali, il Comune “scarica” addosso ai familiari conviventi ogni tipo di onere materiale sulla base del  “dovere morale” di dare assistenza alla persona con disabilità. Una mentalità dell’abbandono,  che da sempre esiste ed è dura a morire. Una moralità spesso richiamata perché a costo zero – non fornendo i mezzi per affrontare la situazione –  la Pubblica Amministrazione  si solleva dal suo dovere  e , oltretutto, non riconoscendo  il lavoro di cura del familiare convivente –  dunque presente 24 ore per ogni esigenza – con pari dignità degli altri lavoratori. Quel “dovere morale” il familiare convivente lo svolge  ampiamente per tutto l’arco della sua vita, ogni santo giorno, e per tutto  l’arco della giornata . Perché le persone con disabilità non hanno esigenze scandite da orari fissi e ridotti: la condizione della disabilità coinvolge continuamente se stesse e chi gli sta intorno. Anche compensare una parte del lavoro continuo di assistenza, è un diritto sacrosanto e non solo un dovere morale.

1.1.1.2  Osservazioni: potenziali criticità nella risposta del Tribunale

C’è però un aspetto potenzialmente critico da sottolineare nella risposta del Tribunale. Si premette  che è chiaro  che quello sotto giudizio è un caso specifico,  e dunque la Corte ha dovuto tener conto delle difficoltà della donna a produrre reddito sia da parte sua  che da parte del suo nucleo familiare definito “al limite dell’indigenza” tanto da sopravvivere con altri sussidi dati dal  Comune.  Ma è altrettanto evidente  che nell’accogliere la richiesta di supporto, la Corte ha sottolineato l’impossibilità di tutto il nucleo in questione,  a “produrre reddito da destinare all’assistenza” definendo la situazione ancor più bisognosa rispetto ad altri nuclei con persone con disabilità ai cui familiari lavoratori,  effettivamente,  la delibera Comunale 63 del 2004 concede l’erogazione economica.  Una considerazione simile ha un grande errore di fondo e contiene  un messaggio che non deve  passare, proprio  partendo da questo caso che per la prima volta accerta la discriminazione nel settore sociale. Infatti, il rischio  è che questa situazione  specifica  possa diventare un “modello antidiscriminatorio” esteso a tutti, che collega il diritto all’assistenza indiretta all’incapacità lavorativa della persona con disabilità e alla povertà assoluta del suo nucleo familiare. Mettere le persone con disabilità o affini nella condizione di scegliere se lavorare, con la consapevolezza  di non avere alcun supporto secondo certe politiche, o poggiarsi esclusivamente sul welfare, sapendo di avere solo a quel punto un sostegno essenziale, è sia   immorale che discriminatorio. La discriminazione sta  rispetto ai nuclei composti esclusivamente da persone non disabili perciò,   il paragone il giudice lo avrebbe dovuto fare  in relazione a questi nuclei.  Il motivo è  che  la   produzione di reddito da lavoro – nei nuclei familiari con persone con disabilità come in qualunque altro – serve ad affrontare le esigenze di vita quotidiana legate al sostentamento.  E tutte le persone  con disabilità gravi o con in situazioni di particolare gravità  devono essere aiutate nelle esigenze di vita essenziali (alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, uscire) che comportano costi economici (ma anche fisici e morali) che portano spese maggiori rispetto alle persone non disabili che non hanno le stesse necessità.  

Un reddito da lavoro non può sopportare i costi dell’assistenza che è un diritto “essenziale “ che vale sia per le persone con disabilità  in povertà assoluta,  sia per quelle non indigenti ma che paradossalmente potrebbero diventarlo a loro volta. Tanto è vero che, laddove di fatto si ostacolano determinate fasce della popolazione  ad una partecipazione attiva ed effettiva al tessuto lavorativo della società, bloccando l’accesso alle prestazioni e facendo ricadere ogni onere sulle entrate da lavoro e quindi destinate al  sostentamento, ci si può trovare a non farcela più materialmente, moralmente e fisicamente ed ad essere costretti a diventare solo consumatori diwelfare.  Quindi anche in questi casi il rischio di emarginazione ed esclusione sociale è elevato.

A questo punto potrebbe saltar fuori il solito discorso puerile “e allora i ricchi…?”: anche in presenza di reddito da lavoro più elevato, la persona che lo percepisce e lo dichiara regolarmente,  paga (o ha pagato se  è andata in pensione alla fine del percorso lavorativo) tasse in proporzione per garantire le  risorse per se e per  tutti gli aventi diritto. Perciò di fronte a bisogni di vita essenziali, ha il diritto di godere delle  prestazioni a sua volta. Anche perché additare i redditi da lavoro da nababbi, e  non se ne vedono molti, in genere è uno spot propagandistico usato dal decisore pubblico  per tagliare  in maniera estesa ed aggressiva  applicando soglie minime  di accesso rasenti l’indigenza.  Tutti questi aspetti sono ancora   più evidenti se chi produce reddito da lavoro è la persona disabile stessa. Oltre al dispendio economico evidenziato ed anche   di energie giornaliere suo e di chi gli sta intorno  molto spesso,  infatti, non essendoci mezzi pubblici accessibili  ed essendo quelli di categoria carenti oppure con possibilità d’uso  legata sempre al reddito, la persona con disabilità deve sopportare ulteriori  costi economici del trasporto giornaliero con l’autovettura privata. Si tratta perciò sempre di spese da sostenere con le entrate  da lavoro.   Le persone con disabilità e i loro nuclei familiari sono dunque anche  produttori  di un welfare – versamento dei contributi – al quale paradossalmente non possono  accedere di fronte al metro della completa indigenza o anche delle soglie minime. Una contraddizione che comunque già avviene nella realtà giornaliera attraverso lo strumento dell’ISEE. Ma di cosa si tratta?

1.1.1.3  L’ISEE: uno strumento discriminatorio che già esclude molti  aventi diritto produttori di welfare

Un altro aspetto da analizzare è che  l’erogazione del contributo economico – in generale –  da parte del Comune “varia in base ai valori ISEE relativi al nucleo familiare del disabile” (circostanze ribadite anche nel caso di Ascoli e che possiamo leggere anche in un parere del difensore civico regionale  rispetto al caso (cfr. qui per il parere).  Attraverso lo strumento dell’ISEE, si definiscono dei tetti di reddito al di sopra dei quali non si può accedere alle prestazioni sociali.

Guardando alla sentenza di Ascoli in maniera estensiva, a questo punto possiamo iniziare a pensare di far  riconoscere a maggior ragione questo  strumento come discriminatorio.  E’ infatti la sentenza del Comune Marchigiano  che comunque – al di la di alcune potenziali criticità analizzate in questo scritto – apre la via alla discriminazione nel settore sociale.   

Perché lo strumento è discriminatorio dunque?: l’ISEE fissa delle soglie di accesso alle prestazioni talmente basse da rasentare il ridicolo e l’abuso. Con un criterio da “tagli lineari”, estromette ed emargina un grandissimo numero di persone titolari un diritto soggettivo essenziale. Una discriminazione perpetrata ulteriormente con il nuovo ISEE dove viene considerata reddito ogni forma di erogazione – indennità comprese – data alla persona con disabilità.   In molti casi sono soglie rimesse alla discrezione degli Enti Locali. E proprio nei settori di diritti essenziali – come anche quelli dell’assistenza – dove, coerentemente con quanto fino ad ora spiegato, non dovrebbe proprio esserci un tetto di accesso.

1.2 Secondo  argomento del Comune: il vizio formale dell’azione legale della donna di Ascoli

L’Ente Comunale ha obiettato  la legittimità  rispetto alla forma dell’azione legale della donna, perché quando è stata avviata, era ancora sotto giudizio del Tribunale la questione della legittimità proprio della delibera 63 del 19/03/2004,

1.2.1 La risposta del Tribunale: una lezione positiva di diritti umani al di della burocrazia ottusa

Il Tribunale   ha chiarito che la tutela  predisposta dagli art. 2 e 3 della L. 67/2006 va valutata non tenendo conto completamente e ciecamente di  verifiche “formali” ma considerando  un altro  aspetto: anche di fronte a provvedimenti ed  attività amministrative legittime da parte della Pubblica Amministrazione (del Comune in questo caso), se da queste ultime  la persona con disabilità ne trae “particolari svantaggi” nella vita reale proprio a causa della sua condizione di disabilità, allora si ha discriminazione. Secondo il Tribunale si tratta di una diversità di punti di partenza da cui valutare la situazione,  che fa cadere l’obiezione formale  del Comune di Ascoli Piceno. Il Tribunale infatti, mette al centro la persona umana e  fa riferimento  all’art. 2 della legge 67 del 2006 e alla definizione di discriminazione diretta e discriminazione indiretta: “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata (..) sarebbe trattata una  persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013). 

Di più: la Corte guarda anche  oltre confine facendo  riferimento agli 2 c 5 della Convenzione ONU sui dirìtti umani delle persone con disabilità,  per un’altra discriminazione che deriva dal rifiuto – da parte del Comune –  di un “accomodamento ragionevole”, e cioè di  un mezzo  inteso come tutte “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati (che non impongono un onère sproporzionato o eccessivo da valutare non tanto in termini economici, ma di adeguatezza del mezzo – cioè dell’adattamento – al fine – esigenza particolare della persona) adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell’eguaglianza con gli altri.”

Ed è in questo accomodamento che devono unirsi   sia a monte  le attività e gli atti diretti a tutelare gli interessi di tutte le persone con disabilità, sia a valle le azioni e i provvedimenti che si rendano necessari riguardo la particolare situazione in cui si trovi uno specifico soggetto con disabilità, allo scopo di garantirgli il godimento “dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo” (art. 2 Conv. ONU).

Il Comune invece, che dovrebbe essere l’Ente più vicino al cittadino e conoscere meglio le sue esigenze, si arrocca dietro un presunto vizio di forma di una Delibera ingiusta,  che lascia non poche perplessità  e sacrifica la persona e i suoi diritti  alla burocrazia ottusa e ignorante in materia di  diritti umani. Ed è proprio il Tribunale che – a mio parere – evidenzia i limiti e  la mancata preparazione dell’Ente ricordando  come dovrebbe essere orientata la sua azione morale – nel favorire una nuova coscienza sociale pubblica –  e pratica. Infatti,  la Corte ricorda di  “valutare nel caso l’attività amministrativa (del Comune) per verificare se discriminatoria o meno, richiamando a una “coscienza sociale pubblica” che guardi le persone con disabilità non come soggetti da proteggere nella loro diversità ma da mettere in condizione di godere degli ambiti di tutela riconosciti ad ogni individuo, mediante l’adozione delle più adeguate misure. Un concetto che viene dall’ambito soprannazionale – e che ancora sfugge alla  nostra tradizione giuridica –  che però si scontra con le scarse risorse di cui dispongono le Pubbliche Amministrazioni”. I diritti umani come da Convenzione sono definiti dal Tribunale come  di “Importanza basilare e di immediata applicazione precettiva” vale a dire,  che devono essere applicati immediatamente e obbligatoriamente senza bisogno di altre norme (cfr. qui: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013).

Un sorriso amaro: leggere  che alla nostra tradizione giuridica ancora sfugge un concetto da diversi anni inserito nella legislazione sovranazionale, recepita con legge statale, rende chiara ancor di più l’assoluta ignoranza – o la volontà di ignorare certe norme – del decisore pubblico 

1.3 Terzo   argomento del Comune: le risorse scarse

L’Ente Comunale ha negato l’assistenza  per mancanza di risorse.

1.3.1 Il Tribunale: le risorse scarse non possono essere un motivo per generare esclusione sociale

Anche in caso di risorse scarse, gli Enti Pubblici sono obbligati – in situazioni di disagio – a trovare un “accomodamento ragionevole per non creare esclusione sociale”. Nel caso specifico si sarebbe trattato di un accomodamento che il Comune non avrebbe mai cercato di trovare, continuando a rifiutare alla donna l’assistenza domiciliare indiretta attraverso la collaborazione del marito anche in epoca successiva all’entrata in vigore in Italia – con legge 18 del 2009 – della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ai sensi delle quali occorreva che il Comune rivedesse  i criteri di assegnazione del beneficio economico attraverso gli “accomodamenti ragionevoli” che avrebbero consentito alla donna di vivere in maniera dignitosa la propria esistenza.  Da ricordare che in generale – come precedentemente accennato – la mancata predisposizione dell’”accomodamento ragionevole” costituisce  discriminazione perché  una persona non supportata in maniera adeguata  si viene a trovare esclusa socialmente  ed emarginata.  E questo tipo di discriminazione è  vietata sia dalla Convenzione ONU che dalla normativa nazionale (legge 67/2006).

2.1 L’intervento  della Regione Marche

La vicenda della donna, ad un certo punto ha avuto un piccolo passo avanti perché  il ruolo professionale  del marito è stato riconosciuto dalla Regione Marche che se ne è assunta l’onere  nel 2010 inserendo la famiglia in un progetto di Vita indipendente con una partecipazione alla spesa del Comune di Ascoli Piceno per il 25%.  Nella “Vita indipendente” i fondi vengono dati direttamente alla persona con disabilità che organizza in modo autonomo  la propria assistenza. In questo senso è stato interessante leggere il  parere del difensore civico regionale (cfr. qui)  perché ammette  con certezza che l’assistenza indiretta erogata in tutto o in parte su fondi Regionali ai sensi della Legge Regionale 18/96 (modificata e integrata dalla Legge Regionale 28/2000)  riguarda sicuramente anche prestazioni date da familiari conviventi. Inoltre, ricorda che l’art. 12 della L.R.  18/2006 “mira a favorire la permanenza della persona in situazione di disabilità nel proprio nucleo familiare e nell’ambiente sociale e la Regione concorre nelle spese sostenute da Comuni singoli o associati e dalle Comunità Montane per garantire il servizio di assistenza domiciliare “prioritariamente a persone in situazione di disabilità gravissima” in attuazione della legge 162/1998.   Però, ribadisce che quando il Comune eroga contributi con fondi propri ha una libera valutazione sulle proprie politiche – sulla base delle norme che può darsi da se –   e ricollega questa libertà di azione proprio alla delibera 63 del 19.03.2004 che avrebbe “l’obiettivo di garantire migliore qualità della vita attraverso la presenza in casa di un operatore”.  

Insomma, il difensore civico regionale nel suo parere non entra  nell’ingiusta contraddizione del Comune tra la scelta (negare l’assistenza perché garantita da un familiare) e l’obiettivo da conseguire (esigenze reali e specifiche della persona che ha diritto di scegliere da chi farsi assistere che  la propria qualità della vita)  sulla base della  delibera 63 del 2004. Ammette però che potrebbe essere discutibile la coerenza della scelta del Comune , ma non rientra nelle sue competenze affrontare la questione.   Inoltre,  sottolinea la delicatezza della posizione del Comune   proprio perché  le scelte che deve compiere non possono non tener conto della discriminazione  e del principio di non discriminare sancito dalla legge 67 del 2006. Perciò, chiarisce un aspetto importante perché  anche se  non entra nella questione, ricorda che le norme che il Comune può darsi da se non devono essere in contraddizione con le “norme positive di rango superiore” e dunque, in questo caso con la legge 67 del 2006 che è dello Stato e riguarda la tutela di diritti pubblici soggettivi. E quando si parla di  diritti civili la legge statale – nell’ambito delle sue competenze esclusive –  ha preminenza sulle possibili ingiustizie degli atti emanati dall’Ente Comunale.  

2.1.1 Una criticità delle Leggi Regionali 18/96 e 28/2000

In entrambe le Leggi della Regione Piemonte (18/96 e 28/00),  è  usata  più volte la nozione di “gravissimo”. E’ da sottolineare – anche guardando  la data di emanazione delle rispettive leggi locali –  che la Legge Statale104 del 1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)  parla di “particolare gravità” e “situazione di gravità”. E la successiva Legge nazionale  162 del 1998  (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) parla di “handicap grave” o di “situazioni di particolare gravità”.

La licenza linguistica delle Leggi Regionali non è un semplice fatto grammaticale. Sull’uso di quell’ “issimo” il dibattito – anche attuale –  è rovente per due motivi. Il primo è che molte persone con disabilità ritengono che l’uso di “gravissimo” porta ad una ulteriore rigidità ed arbitrio nell’accesso ai diritti perché non lascia spazio a una valutazione di pari dignità a situazioni diverse ma comunque gravi. Inoltre,  ritengono che  il termine “gravissimo” nelle norme nazionali di riferimento non esiste e dunque è illegittimo. E a ben vedere, considerata anche l’approssimatività di conoscenze, competenze  ed azioni  degli Enti Locali non è così assurdo porsi il problema. Anche perché l’abuso il più delle volte si ripercuote su tutte le persone con disabilità, , “gravissimi” compresi se proprio vogliamo usare questa parola. E’ accaduto per la donna di Ascoli ma quotidianamente accade ogni volta che gli Enti Pubblici non mantengono parola e non rispettano le leggi tagliando risorse  senza guardare in faccia a nessuno. Se poi pensiamo che il metro di valutazione della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, non è intrappolare la persona in certe categorie di “gravità” ma è quello del bisogno individuale del soggetto, cioè il suo modo di funzionare in relazione  alla sua interazione con l’ambiente, la cosa è ancora più illegittima.  

3.1 Un risarcimento economico,  fisico e morale: l’impatto patologico sulla sfera psico-fisica della persona

Il Tribunale ha definito il Risarcimento da parte del Comune per l’assistenza domiciliare indiretta, considerando  un arrotondamento anche per lo “stress” – cioè per l’effetto negativo psico-somatico – subito dalla donna a causa della discriminazione di cui è stata vittima. Lo stress dunque si ripercuote sulla salute mentale ma anche fisica della persona. Una premessa: la persona è una unica entità fatta di psiche, anima per i credenti, e corpo. Non si possono separare gli aspetti che fanno di una persona una “persona umana”. Tutti questi aspetti interagiscono fra loro. E’ importante premettere ciò perché  le prestazioni assistenziali – LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale) che sono essenziali alla vita della persona con disabilità – non rientrano nei  LEA (Livelli Essenziali delle Prestazioni)  garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale a chiunque ne ha bisogno, ma sono state demandate alla Legislazione degli Enti Locali.  Una Legislazione che però ricollega il diritto alle risorse di bilancio e che  non è omogenea su tutto il territorio nazionale  perché rimessa alle singole amministrazioni locali. Non dimentichiamo che la Costituzione stabilisce che il legislatore statale ha competenza legislativa esclusiva  per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, comma 2, lett. M, Cost.).  Trascurare dunque i diritti sociali – dove rientra anche l’assistenza – separandoli (LIVEAS), non determinandoli  e rimettendoli in concreto al decisore locale, che comunque ha fallito e creato forti disuguaglianze, è già contestabile. Al di la dell’aspetto normativo poi, l’esperienza ha mostrato l’inefficacia anche culturale e sostanziale di questa divisione. Infatti, da più parti si è sottolineato che separare la sfera sanitaria dalla sfera sociale ha permesso di far uscire le persone con disabilità da una visione di “malattia”. Perché la disabilità non deriva necessariamente da una malattia. Indubbiamente esiste anche la malattia ma è solo un aspetto del mondo della disabilità, non il criterio unico con cui guardare alle persone con disabilità. Eppure il tempo ha mostrato che questa “separazione” si è trasformata solo in un’arma per tagliare risorse ed escludere moltissimi individui dal godimento dei diritti. E se la persona è un unico insieme di tutte le sue parti, allora è giusto che il suo bisogno venga rivendicato con forza come un diritto che deve essere garantito sempre e comunque. Deve quindi essere garantito come LEA. In questo senso ci può far riflettere anche il risarcimento per stress, che –  a mio avviso – è importantissimo come “precedente” per portare avanti questa battaglia.  

ANALISI DI DUE PUNTI DELL’AZIONE LEGALE  NON ACCOLTI DAL TRIBUNALE CIVILE

4.1 Primo punto del ricorso non accolto dal Tribunale: il sistema delle Cooperative  non si scalfisce…?

Nella sua azione legale, la donna con disabilità grave, ha richiesto anche un risarcimento per la mancata prestazione di assistenza domiciliare diretta (cioè quella attraverso la quale l’operatore è fornito da cooperative dell’Ente Pubblico) – nell’anno 2010 – in maniera compatibile con le sue esigenze, Infatti, erano state concesse dal Comune prestazioni per  un massimo di  8 ore settimanali, considerate  però insufficienti a soddisfare le necessità dell’interessata.  

Il Tribunale ha però stabilito  che  “non è discriminatoria la mancata prestazione di assistenza domiciliare diretta – offerta per un massimo di 8 ore settimanali – perché è un beneficio da stabilire nel rispetto “del pari diritto degli altri richiedenti e che per sua specifica finalità (cura dell’igiene personale e degli ambienti domestici) non  si può convertire in contributo economico”. Il  rigetto del Tribunale rispetto a questo specifico aspetto pone diverse domande e perplessità.

Prima perplessità: il tetto massimo di ore concesse

Innanzitutto, partire da un “massimo di 8 ore settimanali”, significa considerare che – su sette giorni settimanali  – la persona con disabilità per la cura della propria igiene personale e della propria casa ha a disposizione l’aiuto di cui necessita  per circa un’ora e otto minuti e mezzo al giorno!. Sembra quasi banale sottolineare che quantificare un tempo così ridotto per entrambe le esigenze di cura, significa  forse supporre che le persone con disabilità non hanno diritto a igienizzare se stesse tutti i giorni nei dovuti tempi od anche la propria casa. In un’ora al giorno o si fa una cosa o l’altra e , comunque,  in maniera a dir poco sommaria.

Seconda perplessità: il pari diritto con gli altri

Inoltre,  il “pari diritto” con gli altri richiedenti rispetto all’ipotesi di elargire più ore, fa cadere anche il Tribunale nell’errore di non guardare alle esigenze personali di ognuno ma di assoggettarle ai vincoli di bilancio. E lo fa accettando il   “livellamento” –  per tutte le persone con disabilità interessate –  con una quantità “fissa” e determinata  solamente con criteri di risorse scarse a disposizione del Comune.

Terza perplessità: la specifica finalità dell’assistenza diretta

Ancora: secondo la Corte  l’assistenza diretta per sua “specifica finalità –  cura dell’igiene personale e degli ambienti domestici –  non  si può convertire in contributo economico”. Questo è un aspetto criticissimo: l’assistenza diretta è quella fornita dall’Ente con personale imposto proveniente da Cooperative ruotanti “nel sistema”.  Dire che la prestazione non si può convertire in contributo economico ha senso solo rispetto alla richiesta da parte dell’interessato di una formula piuttosto che un’altra. In altre parole, se la persona con disabilità richiede la formula dell’assistenza diretta,  questa certamente prevede modalità di imposizione di personale scelto dall’Ente. Ma dire che la prestazione di assistenza diretta non si può convertire in contributo economico per il suo “specifico scopo” che è “la cura della persona e della propria casa”, cambia di molto le cose e soprattutto quando – come in questo caso – la persona era costretta a richiederla perché gli veniva negata la prestazione essendosi avvalsa del  suo diritto di scelta – che si estende a chiunque di fiducia – attraverso la modalità di assistenza indiretta.

C’è da dire che esiste anche una formula “mista” che prevede sia l’erogazione dell’assistenza diretta per una parte e di assistenza indiretta per un’altra. Ma questa formula è legata sempre e comunque alla scelta della persona.  Non è certo la “finalità” in se e per se che vincola a sopportare imposizioni esterne. E questo ancor di più se l’obbiettivo è la cura della persona e si violano – senza il suo consenso e sotto costrizione dovuta dalla necessità – le sfere della sua privacy fisica e familiare negli spazi della vita privata.

La domanda infatti che nasce è: quando si tratta di farsi mettere le mani addosso e nei propri ambienti domestici, si tratta di un “fine” che non conosce altre soluzioni se non quella che lo debba fare chiunque ed estraneo….? ….Anche il diritto alla privacy collegato al diritto di scelta è un diritto umano (in questo senso cfr in “imporre l’operatore e negare l’assistenza indiretta è reato?”).  Potrebbe (ipotesi) trattarsi di un giro di parole  quello di collegare l’impossibilità di quantificare economicamente l’assistenza diretta ad uno scopo – e non tanto al fatto che quel tipo di modalità se richiesta prevede certi presupposti – proprio per blindare e non intaccare il circuito delle Cooperative e non dar conto di quanto costa effettivamente ogni ora di assistenza fornita da queste realtà?

Domanda legittima, se si pensa che invece l’assistenza indiretta garantisce alla persona con disabilità di scegliere da chi essere assistito, ma anche ai Comuni di avere un notevole risparmio economico. Non solo: con la modalità indiretta si garantisce un regolare contratto di lavoro alla persona che aiuta quella con disabilità. E dunque, dato che  le Cooperative sociali hanno delle tariffe orarie…. che sono ovviamente da moltiplicare per le ore concesse per avere un costo totale……sorge un’ ulteriore domanda: renderle trasparenti e pubbliche forse destruttura?….Perché non riportare – al limite –  quanto costa quel massimo di 8 ore giornaliere concesse con modalità diretta….?……

4.2 Secondo  punto del ricorso non accolto dal Tribunale: l’esclusione dai tavoli di decisione

Nella sua azione legale, la donna con disabilità grave, ha richiesto anche un risarcimento per la sua esclusione da tutti i tavoli della concertazione per i problemi della disabilità. Il Tribunale ha però stabilito  che  non discriminatorio il mancato invito della ricorrente ai tavoli di concertazione perché la Cooperativa  (di riferimento del Comune) risultava cancellata dal registro delle imprese dal 6 aprile 2010. Nel ricordare che alla donna non era stata fornita l’assistenza diretta proprio nell’anno 2010 perché la stessa non l’aveva ritenuta compatibile con le proprie necessità, non avendo elementi per giudicare in modo appropriato questo aspetto, ritengo che sarebbe stato legittimo – ai fini della trasparenza – che la diretta interessata avesse conosciuto prima i motivi per i quali quella Cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese. Questo sia perché destinataria dei suoi potenziali servizi durante la sua esistenza, sia perché molto spesso alcune persone con disabilità lamentano il fatto che sono escluse dai tavoli di concertazione che le riguardano  a causa di  un presunto dominio delle Cooperative che parlano prepotentemente in nome e per conto degli interessati. E se questo fosse confermato,  e forse successa anche in questo caso una estromissione simile………?

5.1 Una Sentenza è un fatto solo privato ….? Ed è anche una eccezione…?

Il Tribunale specifica che il convenuto, cioè il Comune, non è condannato a divulgare la sentenza  sul giornale perché si tratta di un “provvedimento privato con accertamento di discriminazione per cui non è necessaria ne opportuna la divulgazione” (cfr. qui a pag.8: sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013). Chiariamo un punto: le Sentenze sono dei provvedimenti pubblici che con i dovuti “omissis” (cioè la dovuta copertura dei dati sensibili che riportano alle persone coinvolte) vanno resi disponibili e trasparenti. E infatti anche la sentenza della Corte di Ascoli Piceno è disponibile sul sito del Tribunale e nel corpo della sentenza risultano coperti in nero i dati sensibili. Il ricorso di una persona è sempre un fatto privato, e quel fatto aprirà la via a tante altre persone che a loro volta porteranno il loro caso, Nel caso specifico di Ascoli a maggior ragione: si parla di  discriminazione,  e per la prima volta viene riconosciuta nel settore sociale nell’ambito di una legge che tutela ed esiste ma che viene costantemente ignorata. Ogni discriminazione colpisce la persona in modo diverso ed è un fatto privato….per combatterla occorre parlarne, conoscerla, riconoscerla e chi può apra la via agli altri. Perché chi discrimina conta proprio sull’omertà generale.

Anche qui sorge una domanda: non è che questo richiamo alla natura privata della sentenza, e la conseguente omissione della pubblicazione sul giornale,  non sia un andare incontro a quel Comune per scongiurare  che tanti altri  avrebbero potuto venire a conoscenza del riconoscimento sia della discriminazione che del risarcimento  e di conseguenza fare lo stesso tipo di ricorso…?…..

Un dubbio ancora più forte se pensiamo che nella sentenza di Ascoli (a pag. 6) leggiamo che il Tribunale evidenzia  che “ad una situazione ancor più bisognosa di tutela non si è data una risposta adeguata non adottando dei “ragionevoli accomodamenti” che potevano essere presi in considerazione perlomeno dopo la ratifica della Convenzione ONU sopra richiamata permettendo IN DEROGA ad essa – cioè in via di eccezione  rispetto alla Convenzione – che il contributo fosse dato al marito disoccupato per consentire alla donna di vivere dignitosamente”. Ma nella Convenzione ONU delle persone con disabilità non c’è traccia di divieti a scegliere un proprio familiare convivente per farsi assistere. La Convenzione parla di libera scelta come diritto umano senza costrizione alcuna su con chi vivere, dove vivere e da chi farsi aiutare.

Non è che si vuole far passare per “eccezione” quello che eccezione non è, sempre per “accontentare” l’Ente Pubblico ed evitare che molti altri agiscano legalmente o pretendano a gran voce il loro diritto alla scelta….? Visti i recenti fatti di cronaca e gli scandali malavitosi delle cooperative sociali connesse anche con la politica, il dubbio è legittimo.

di Giovanni Cupidi

La Convenzione Onu per i diritti dei disabili in un fumetto

Anticipazione del libro del disegnatore Kanjano

ROMA – La Convenzione Onu per i diritti delle persone disabili in un fumetto. L’idea è di Nicola Rabbi che insieme all’illustratore Kanjano ha intrapreso un interessante progetto di educazione interculturale, declinazione ulteriore del progetto dell’Aifo, Associazione italiana amici di Raoul Follereau, sulla riabilitazione su base comunitaria (Rbc): «Stiamo raccontando una serie di storie di persone disabili, ma anche di familiari e tecnici socio-sanitari, che vivono in Mongolia – spiega Rabbi nel suo blog “Gong! Raccontare le organizzazioni non governative» -. Ci rivolgiamo a un pubblico italiano e lo abbiamo pensato come strumento per l’educazione interculturale». Il libro, ancora in fase di realizzazione, avrà un’anticipazione sul numero di marzo della rivista dell’Aifo: «Pubblicheremo un inserto dedicato a qualcosa di molto difficile da raccontare con disegni e poche parole, racconteremo la convenzione Onu sui diritti delle persone disabili».

IL PERSONAGGIO – Una tavola tratta da questo lavoro è pubblicata nel blog: ha per protagonista Bayaraa, carpentiere e padre di due ragazzi, che ha perso l’uso della gambe a causa di una caduta avvenuta mentre eseguiva lavori sopra un tetto e che, grazie al sostegno dell’Aifo, è riuscito a dare corpo a una nuova attività, la pittura su feltro: una competenza che gli ha ridato una speranza e una visione di futuro e che vuole trasmettere ad altri, disabili e anche alcolisti, per offrire loro un’occasione di emancipazione. E sono proprio questi gli obiettivi dei progetti di riabilitazione su base comunitaria: rivitalizzare la dignità delle persone disabili e promuoverne l’auto-sviluppo. Il processo riabilitativo viene realizzato all’interno della comunità e vede il coinvolgimento diretto di tutti i suoi membri. Aifo dà il suo contributo finanziario e tecnico per la formazione dei volontari comunitari e dei supervisori, per realizzare campagne di sensibilizzazione, interventi medici e riabilitativi, concessione di micro-crediti per attività generatrici di reddito promosse da gruppi e cooperative di disabili. Altrimenti «la vita è molto dura per chi se ne sta chiuso in casa», racconta Bayaraa nel video girato nella sua abitazione.

COMUNICAZIONE – Spiega Nicola Rabbi, giornalista specializzato su temi sociali: «Prima di scegliere uno strumento per comunicare bisogna naturalmente fare i conti con coloro ai quali ci si rivolge. Ad esempio se si vuole fare educazione sanitaria in una zona dove la popolazione ha un alto indice di analfabetismo è meglio evitare una pubblicazione, anche se corta, ma occorre utilizzare una trasmissione radiofonica. Per il fumetto si è avuta una certa reticenza ad usarlo in alcuni contesti, soprattutto nell’Africa sub-sahariana: si pensava che il flusso di immagini disegnate rappresentasse un ostacolo per un certo tipo di cultura. Ma in Italia il lavoro culturale di una rivista come Africa e Mediterraneo ha dimostrato che non è più vero». Non mancano i credits: «Non sarei mai arrivato a ragionare in termini di graphic novel se non avessi incontrato Carlo Gubitosa di mamma.am che mi ha fatto conoscere Kanjano».

(Fonte Agenzia Redattore Sociale)

Chiesa, Laici e disabilità:”Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”

Il 6 dicembre 2013 ricorre il settimo anno della “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”. L’Assemblea generale dell’ONU il 6 dicembre 2006 ha adottato la Documentazione di valenza internazionale , sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 a New York, che ha incarnato in legge il 3 marzo 2009, con la Legge n° 18. Il testo in Italia è in vigore dal 15 marzo dello stesso anno, condiviso in 19 paesi dell’ONU, escluso il Vaticano. Dichiarando l’obbiettivo di: proteggere, promuovere ed assicurare pari dignità alle persone con disabilità, richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 1948, il 20 febbraio 2009 il Parlamento Italiano ha ratificato la  “Convenzione” istituendo un Osservatorio Nazionale sulle persone con disabilità, composto da non più di quaranta persone per un costo di soli 500000 euro dal 2009 al 2014. La Convenzione, con la scusa di lenire il dolore, invece di parlare di Eutanasia e pietà sterili, potrebbe occuparsi, più diffusamente di diversamente abili, senza “far inghiottire” il problema ai meno interessati, a cui questi coglie solo “di sbieco”. In questo (di cui andremo a parlare più avanti), si potrebbe, se non altro, essere in accordo col Vaticano, che non ha firmato gli articoli 23 e 25 della “Convenzione”, laddove prevedono l’applicazione della sterilizzazione, onde frenare handicap genetici, o non fermare forme di eutanasia per evitare la vita senza senso, o l’applicazione dell’aborto selettivo, nell’eliminare le “nascite scomode”. Per chi si interessa all’argomento, queste di tesi sono in contrasto con l’art. 10 della Convenzione, dove viene garantito il diritto inalienabile alla vita. O con l’art. 15 dove nessuno potrà essere sottoposto ad esperimenti medici scientifici. O con il 16, dove si difende ogni forma di: sfruttamento, violenza o abuso.Inoltre è difficile associare alle minorazioni fisiche quelle psichiche, come si sostiene nell’art. 27. Queste modifiche, ai sensi dell’art. 43, riguardo all’aborto, ad ogni forma riproduttiva, non sono ancora avvenute. Per il riconoscimento dell’Handicap mentale non è stato pensato un trattamento adeguato, nemmeno nei riguardi dei familiari che ne sono parte attiva ed integrante. E non si è pensato al trattamento nei confronti di un adeguato comportamento nei riguardi di forme di non intendere che colpiscono i malati psichici più degli altri. Bisogna tener conto che il disabile è colui privato di una forza fisica sopravvenuta o congenita, ma che non ne impedisce lo sviluppo intellettuale. Handicappato invece è colui che ha ricevuto un’inferiorità (esterna od interna), che gli impedisca di manifestare le potenzialità più psichiche che fisiche. La disabilità concerne in un allontanamento dalla società. Attualmente anche la depressione e l’ansia fanno parte dell’Handicap riconosciuto dalla legge 104/92, e ne soffre il 2% della popolazione mondiale (senza considerare l’aumento del fenomeno depressivo di paesi sviluppati). Al mondo: 1500 milioni di persone soffrono di disabilità neuropsichiatriche. 500 milioni di ansia; 83 ml sono ritardati mentali; 30 ml sono epilettici, e 22 milioni schizofrenici.È quindi necessario che ad essi vengano attribuite cure mediche specifiche ed efficaci in tutto il mondo. Nella “Dichiarazione dei diritti dell’handicappato mentale” si parla di offrirgli le stesse opportunità, cure e futuro degli altri esseri umani, già dal 20/12/1971. Viene allora naturale chiedersi se sia giusto considerare questi handicappati come i disabili anche in Italia, dove lo stato dovrebbe rispondere ad un nuovo approccio culturale, elaborando forme di criteri ed investimenti sanitari che tengano conto delle varie differenze di salute di entrambi gli afflitti dal problema. Tra le varie forme di cure sarà necessario occuparsi dello stesso budget economico e quindi simile ed uguale anche in campo clinico e farmacologico e la formazione di un Fondo Economico Finanziario Speciale (che a tutt’oggi non è incluso nel testo della Convenzione), anche con il sostegno dell’ONU per le persone indigenti. Già con la Legge 104 l’Italia si era impegnata ad adottare appropriate misure legislative che però ha lasciato inattese. Nel recupero mentale e fisico poi, gli Stati aderenti si dovranno fare parte integrante in questi recuperi da attuare. La Convenzione invece, nel termine Handicappato mentale, segna un distacco da un approccio medico assistenziale e ad uno legato ai diritti umani. Giampiero Griffo sostiene che in questo compito di tutelare 650 milioni di persone con disabilità nel mondo, la Santa Sede stessa si sia trovata indietro. Griffo parla anche, per l’handicappato mentale di un rappresentante personale che si occupi della vita sociale ed economica del suddetto disabile e che si interessi ad un suo inserimento sociale. Non dovrebbero per queste persone esistere più manicomi o ambienti simili che soggiogassero la persona a mera “cosa” da supportare in uno spazio dove farle semplicemente “passare del tempo” come voglia l’altro, per sua comodità.La Chiesa, da parte sua risponde che si è sempre resa disponibile a conferire con le famiglie degli handicappati mentali soprattutto con gli interventi di papi come Giovanni Paolo II e Papa Ratzinger. Sarebbe opportuno risponde la Chiesa, che si istituisse una “Giornata Internazionale della Malattia Mentale”, seguendo nel far l’esempio di molti disabili o handicappati mentali (quali Van Gogh o Beethoven) che non hanno visto bloccata la loro creatività per questo, e che hanno espresso la loro migliore arte anche con disabilità ed handicap incredibili. (Ma, personalmente, si può dire che fossero stati anche altri tempi?). La Chiesa ha risposto a tali difficoltà di tipo logistico ed umanitario con Petizione n° 1 e n° 9 presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.Insomma c’è chi dice la sua e che crede di avere dalla sua ogni “Bene”; ma non è facendosi battaglia che si risolvono i problemi, bensì cercando di venirsi incontro. Se è vero che sia l’area laica che l’area cattolica, a proprio modo, abbiano interpretato ed affrontato, il problema psichico, da disabile mentale qual è chi scrive, (non grave, certo, altrimenti non vi scriverebbe qui), si può garantire che , da un lato, giammai non bisognerebbe affrontare la sperimentazione genetica, e il controllo delle nascite laddove esista un handicappato, ma si garantisce anche che si dovrebbero condurre studi (e proprio ora che si sta avviando il Telethon ne andrebbe parlato), condurre studi si diceva, affinchè queste malattie possano, 1°) non essere più dei nostri giorni, e 2°) che esse fossero curate appropriatamente che è cosa auspicabile e doverosa per un Paese come il nostro. Così, chi in un modo, chi in un altro, sia i laici che la chiesa si sono impegnati e si impegnano in questo senso, ma non si lasci che quel disabile o handicappato mentale, ogni giorno, la giustizia sociale ed economica, nonché il campo della medicina nella cura e nelle ricerche non possa intervenire attivamente.Anche perché, ne siamo certi che la Chiesa, dal canto suo, di questi problemi di natura psichica si sia trovata anche in prima linea e non si sia di sicuro ritratta indietro. Ma è il “Dopo di loro” che ci spaventa , il dopo le famiglie, il dopo anche la stessa chiesa laddove lo abbia fatto, il dopo chi si sia occupato degli handicappati mentali, è questo che mette in allarme, non altro. (Sebbene anche il presente ed il loro passato siano messi in discussione). Dostoijevskij diceva che una società viene giudicata da come tratta i malati mentali, ma sicuramente andrebbe aggiunto che anche e proprio il “dictat” di una speranza aiuti a vivere queste persone, come sosteneva lo stesso Beato Giovanni Paolo II nel suo: “Andiamo avanti con speranza”. Perché è la speranza il fulcro della sostenibilità della storia, è la speranza che aiuta a sognare anche laddove non si possa realizzare una propria e vera aspirazione, è la speranza che porta avanti il mondo e non lascia che torni più indietro. Ed è dove si pongono sogni ed aspettative che ci si può sentire più “Bravi”, più “Belli” e più “Buoni”, (anche se qui lo saremo tutti sempre marginalmente). In una sola parola: più Vivi.
(2righe.com)

di Giovanni Cupidi

Il Vaticano e la Convenzione Onu sulla disabilità: “E’ tempo di firmarla?”

La Santa Sede, pur avendo appoggiato il lavoro preparatorio, non hai mai aderito al trattato internazionale in vigore dal 2008. Il blogger Matteo Schianchi: “Nel nuovo clima portato da papa Francesco, c’è spazio per quella ratifica?”

La nuova “stagione” nata con l’elezione di papa Francesco porterà con sé anche la ratifica, da parte del Vaticano, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità? A chiederlo, nel blog “La terza nazione del mondo”, ospitato dal portale dell’Inail dedicato alla disabilità SuperAbile.it, è lo scrittore e saggista Matteo Schianchi. “In questa fase di fervore mediatico che circonda la sua figura e dati alcuni passaggi non solo di immagine di Papa Francesco, anche ad una persona laica come me verrebbe in mente di chiedere se, in questo nuovo clima, non fosse possibile la ratifica da parte del Vaticano della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”. Il riferimento è al testo approvato dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2006, entrata in vigore nel maggio 2008 e a tutt’oggi ratificata da 134 paesi in tutto il mondo. Si tratta del primo, grande trattato sui diritti umani del ventunesimo secolo, ed è il risultato di un lungo lavoro volto a tutelare i diritti di 650 milioni di persone disabili in tutto il mondo. “Sarebbe – scrive Schianchi – un gesto auspicabile, significativo, dall’alto valore simbolico”, giacché “la Convenzione Onu è una delle formulazioni migliori di cui disponiamo oggi dei temi della disabilità”.
“Sappiamo bene – continua il saggista – che non è certo un testo, per quanto così importante, a cambiare la realtà della disabilità né in Italia, né nel resto del mondo (ricordiamoci della disabilità di altri paesi ed è anche a loro che il Papa può parlare); sappiamo però che si tratta di uno strumento utile ad indirizzare l’attenzione politica e culturale attorno alla disabilità verso nuovi lidi fatti di diritti e di stato sociale, e non di pietismo e beneficenza”. “Per questo, la ratifica della Convenzione – conclude Schianchi – non è solo un gesto formale, ma operativo: un passo necessario, non sufficiente, ma necessario”. La mancata firma della Santa Sede al testo della Convenzione fu spiegato all’intera Assemblea Onu nel dicembre 2006 dall’osservatore permanente Celestino Migliore, posizione poi confermata più volte nel corso degli anni successivi. La “pietra dello scandalo” è il riferimento, all’interno dell’articolo 25, ai “diritti sessuali e riproduttivi” (sexual & reproductive health), una locuzione che almeno dai tempi della Conferenza sulla popolazione del Cairo (era il 1994) viene utilizzata, secondo le varie interpretazioni, per indicare anche il ricorso all’aborto. “La protezione dei diritti, della dignità e del valore delle persone con disabilità rimane – aveva spiegato Migliore – una delle preoccupazioni e dei capisaldi dell’azione della Santa Sede, e la Convenzione contiene molti articoli utili al riguardo, ma nonostante questo la Santa Sede non è in grado di firmarla”. E definitva “tragico” che “la stessa Convenzione creata per proteggere le persone con disabilità da tutte le discriminazioni riguardo all’esercizio dei loro diritti possa essere usata per negare il basilare diritto alla vita delle persone disabili non ancora nate” (nel caso di “imperfezione del feto” e di ricorso all’aborto). A chi, come la Fish (Federazione italiana superamento handicap), faceva notare che la Convenzione poteva comunque essere sottoscritta apponendo una specifica riserva scritta su quel particolarepassaggio del testo, il cardinale Lozano Barragán, presidente del Pontificio consiglio per gli operatori sanitari, spiegava che la ratifica delle convenzioni internazionali ha per il Vaticano un doppio significato: quello di “assumere obblighi giuridici che impegnano lo Stato della Città del Vaticano” e quello di “offrire un sostegno morale allo strumento giuridico nel suo insieme, di fronte alla Chiesa universale ed agli uomini di buona volontà”. Poiché “le riserve apposte ad un Trattato hanno valore esclusivamente per lo Stato che le formula”, Lozano Barragan affermava che la loro eventuale apposizione sarebbe valsa esclusivamente per gli obblighi giuridici dello Stato della Città del Vaticano, e che firmare la Convenzione sarebbe comunque equivalso ad offrire “cauzione morale all’insieme del testo giuridico, acconsentendo a che altrove, rispetto allo Stato della Città del Vaticano, l’articolo 25 venga applicato con criteri diversi, comprensivi, addirittura, dell’accesso all’aborto”. E concludeva affermando che “nei casi in cui esistano serie obiezioni sui contenuti di parti di un Trattato, solo la non adesione può esprimere pienamente il doppio aspetto, giuridico e morale, della posizione della Santa Sede”. Questioni giuridiche e morali molto sottili dunque, che di fatto hanno impedito finora che alle 157 firme e alle 134 ratifiche alla Convenzione giunte da ogni parte del pianeta si potesse aggiungere anche quella del Vaticano. A distanza di oltre sei anni da quella decisione, c’è forse spazio, oggi, per riconsiderare quella posizione?
(superabile.it)

di Giovanni Cupidi

È UFFICIALE, IL “MODELLO SPAGNOLO” SULLA DISABILITÀ FUNZIONA

“Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se qualcosa ti dà fastidio, affrontala”.

È questo il motto con cui la Spagna ha ricevuto nei giorni scorsi a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, il premio “Franklin Delano Roosevelt”.

Che riconosce gli sforzi compiuti da un paese per i diritti, l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità in tutti gli ambiti sociali.
È stato David B. Roosevelt, nipote del noto presidente americano, a consegnare l’onorificenza nelle mani della regina Sofia. Che ha sottolineato come i disabili siano “esseri umani uguali a qualsiasi altra persona in dignità e diritti”, e non solo meri percettori di sussidi. E ha attribuito il successo del “modello spagnolo” alla collaborazione tra i livelli di governo e le forze della società civile.
Ed effettivamente la Spagna un esempio da seguire in questo campo lo è. Prima in Europa a ratificare la Convenzione ONU sui disabili, ha adeguato la sua legislazione. Che nei prossimi anni si muoverà nel solco del recente Piano sulla disabilità 2013-2015. Tenendo in considerazione anche i bambini con handicap (140mila nel paese). A maggior rischio di esclusione e povertà.
In epoca di ristrettezze finanziarie, poi, Madrid non ha trascurato il settore del turismo accessibile. Al contrario, ci ha investito sopra. Promuovendo non solo l’abbattimento degli ostacoli all’accesso in ambienti, infrastrutture e servizi. Ma implementando tecnologie appropriate per queste persone. Sono 20 milioni, infatti, i disabili europei che avrebbero espresso il desiderio di visitare la Spagna nel prossimo futuro. Un elemento, questo, che può essere un motore economico per il paese.
E non mancano storie personali d’inclusione che hanno fatto storia. Come quella di Pablo Pineda che condurrà “Piensa en Positivo”. Il primo programma della TV presentato da una persona con sindrome di Down. O il caso di Angela Bachiller, che nel luglio scorso è diventata nel comune di Valladolid la prima consigliera Down nella storia della penisola iberica.
Insomma, alla Spagna non mancano le ragioni per vedersi attribuito il premio che consiste in un busto di bronzo del 32º presidente USA. Che contrasse la poliomielite a 39anni. E pur essendo paraplegico, incapace di camminare o stare in piedi senza assistenza, è stato eletto quattro volte dal popolo americano. Un assegno da 50mila dollari, poi, è stato consegnato al CERMI, il Comitato spagnolo dei rappresentanti delle persone con disabilità.

di Giovanni Cupidi

La “riforma della 104” secondo il Piano dell’Osservatorio nazionale.

Analisi del Piano d’azione biennale. Fra le proposte la definizione della disabilità “globale”, graduazione della disabilità in base ai “funzionamenti di base”, progettazione personalizzata e “forme di finanziamento diretto alle famiglie”: le proposte del Programma nazionale.

La riforma e il perfezionamento del sistema di accertamento della disabilità e del conseguente accesso ai servizi e alle prestazioni è uno degli obiettivi indicati dall’Osservatorio nazionale sulla disabilità nel Programma d’azione approvato a febbraio, che sarà oggetto dell’imminente Conferenza nazionale (Bologna, 12-13 luglio). Questa la fotografia del sistema, scattata nel primo capitolo del Programma, dedicato proprio al sistema di certificazione della disabilità: “Sono evidenti gli aspetti di complessità e inefficienza, indotti da un sistema normativo stratificato e complesso, caratterizzato dalla sovrapposizione di molteplici responsabilità istituzionali, luoghi e modi di valutazione, che rendono talvolta difficile il rapporto tra cittadino e sistema di welfare e alti costi di gestione”.

Definizione. Uno dei difetti alla base di questo malfunzionamento è la concezione stessa di disabilità, “ancorata ad una visione medica e medicolegale”. L’Osservatorio propone quindi un cambio di prospettiva: “è basandosi sul ‘funzionamento’ globale della persona valutato sull’intero fronte dei sui diritti/doveri, che la valutazione assume un significato di pratico e operativo supporto alla progettazione personalizzata, superando definitivamente le logiche ‘tutte al negativo’ di: percentualizzazione dell’inabilità/invalidità, della capacità lavorativa, dell’handicap”.

Azione. Riformare il sistema di accertamento della condizione e accesso ai servizi richiede innanzitutto l’avvio di un processo di “riforma della legge della Legge 104/92, che preveda l’introduzione specifica della definizione di ‘persona con disabilità’ indicato dalla Convenzione Onu”.
Il nuovo sistema valutativo che ne deriverà prenderà in esame “i funzionamenti dellapersona con riferimento specifico ai principali luoghi di vita della persona con disabilità: famiglia, scuola e lavoro” e utilizzerà, tra l’altro, i nuovi “strumenti valutativi sperimentati e promossi nel territorio nazionale da ItaliaLavoro”.

“Graduazione” della disabilità. Per l’accesso ai benefici e ai servizi, si terrà conto del “grado” di disabilità, che sarà misurato sulla base “dei diritti/funzionamenti di base: salute, cura di sé, scuola/formazione, lavoro e inclusione sociale determina la condizione di “gravità della disabilità”. In fase di avvio del nuovo sistema – precisa l’Osservatorio – la graduazione si può basare sulla sola valutazione della necessità di ‘sostegno’ personale”.

Sostegno economico. Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate alla disabilità, l’Osservatorio da un lato chiede che sia incentivato il Fondo nazionale per le non autosufficienze, dall’altro ipotizza la riforma delle attuali forme di assistenza economica, anche tenendo conto del “rischio di ‘impoverimento’ della persona con disabilità e fortemente acuito in questa fase di crisi economica del Paese”. Infine, per favorire e sostenere il processo di inclusione sociale, si chiede di elaborare “una progettazione personalizzata e la definizione di un budget integrato di progetto”. E’ riconosciuta, in particolare, “la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di finanziamento diretto alla persona (famiglia)”.

di Giovanni Cupidi

GUERRA: “DISABILI SEMPRE PIÙ DISCRIMINATI. FALSI INVALIDI, UN PROBLEMA CONTENUTO”

“Riconoscere alle persone disabili i diritti di tutti”.
Il viceministro del Welfare Cecilia Guerra nel suo intervento alla quarta Conferenza nazionale sulla disabilità aperta oggi a Bologna. “La crisi sta peggiorando la situazione. Vanno rimosse le barriere ambientali e culturali, per permettere alle persone disabili di essere protagoniste”

“Riconoscere alle persone disabili i diritti di tutti”. Lo ha detto Maria Cecilia Guerra in apertura del suo intervento alla IV Conferenza nazionale sulla disabilità in corso a Bologna. “La ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione Onu sui diritti dei disabili è vincolante e non va pensata con leggerezza – ha detto Guerra – Per la prima volta, si afferma che le persone disabili hanno pari opportunità, facendo propria l’enunciazione dei diritti umani del 1948. Non si vuole fare dei disabili delle categorie protette e speciali, ma riconoscere loro i diritti che hanno tutte le altre persone. Questa affermazione si sposa con una concezione nuova della disabilità”. Guerra ha ricordato infatti, che “la disabilità non è una condizione oggettiva della persona, ma deriva dall’interazione e dal rapporto con l’ambiente e spesso nasce o risulta aggravata da barriere, architettoniche, ambientale e culturali. Se riconosciamo questa definizione allora l’impegno che abbiamo sottoscritto con la ratifica è quello di rimuovere queste barriere per permettere ai disabili di essere protagonisti della propria vita e delle proprie scelte, protagonismo sintetizzato dal motto ‘nulla su di noi, senza di noi'”.
La Conferenza è l’occasione per avviare un confronto pubblico sul Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. Approvato dal Consiglio dei ministri, il Programma passerà in Conferenza unificata e dovrà avere l’ok da Comuni, Province e Regioni e poi verrà adottato come Decreto del Presidente della Repubblica. “Il percorso – ha sottolineato Guerra – coinvolge tutta la filiera istituzionale e ha un senso se ciascuno di coloro che lo sottoscrive, considera vincolante la messa a punto degli impegni”. In questo senso, la Conferenza è un momento importante e nella tavola rotonda del 13 luglio le istituzioni sono chiamate a rispondere a obiezioni, domande, sollecitazioni da parte dei gruppi di lavoro. Le conclusioni saranno trasmesse al Parlamento per individuare eventuali correzioni alla normativa. “E’ importante – ha continuato il vice ministro – che le istituzioni si mettano in filiera e agiscano insieme. Abbiamo zone d’Italia, come l’Emilia-Romagna, in cui c’è una grande attenzione, ma ci sono dislivelli territoriali insostenibili se vogliamo parlare di diritti umani”.
“Se parliamo di disabilità, dobbiamo ricordarci che parliamo di persone e allora le dobbiamo considerare nella loro interezza, oltre alle caratteristiche personali va tenuto conto anche dell’interazione con l’ambiente”. Il Programma di azione biennale va in questo senso prevedendo linee di intervento che riguardano il riconoscimento e la certificazione, il lavoro, la scuola, i servizi, la mobilità  e la salute. Guerra ha tenuto a insistere in particolare sulla questione del lavoro. “Rilevante disoccupazione di lungo periodo, non partecipazione ai programmi di formazione e abbandono scolastico sono le 3 situazioni che riguardano spesso le persone con disabilità – ha spiegato guerra – e che determinano molto spesso esclusione sociale e povertà. Se interveniamo solo sulla disabilità senza vedere la necessità di affrontare il problema sociale della povertà o quello di garantire alti livelli di partecipazione scolastica o l’inserimento in alti segmenti del mercato del lavoro, non faremo molta strada”.La crisi sta peggiorando la situazione. “La crisi non colpisce tutti nello stesso modo, ma colpisce in modo particolare le persone che possono essere più facilmente messe ai margini – ha affermato poi Guerra – e i disabili sono sicuramente più esposti”. Tutti gli studi dimostrano un forte legame tra le condizioni del mercato del lavoro e le condizioni delle persone disabili. Ecco perché, “bisogna accendere dei fari su marginalità e crisi per evitare che il nostro Paese, che pure ha una legislazione avanzata e ha precorso, in certi i casi, i tempi, faccia dei tragici passi indietro”. La crisi poi si unisce alla discriminazione. “L’Unar ci dice che sono in aumento gli episodi di discriminazione verso le persone disabili – prosegue il vice ministro – La casistica è nota e arriva spesso sui giornali, ma spesso la discriminazione si intreccia ad esempio con l’immigrazione: è il caso di un bambino a cui, a Caserta, è stato negato il sostegno perché figlio di immigrati irregolari e privo della documentazione necessaria o quello di tante persone Lgbt che in un contesto discriminatorio non riescono a esprimere la propria affettività”. Gli episodi di discriminazione “hanno radici nei deficit culturale profondo del nostro Paese. E’ una questione di vigilanza su cui ciascuno di noi è chiamato a rispondere per non cadere nel luogo comune di chi di fronte alla diversità reagisce discriminando”.Questa, secondo il vice ministro, è “la cosa più grave che sta dietro la campagna dei falsi invalidi”, ha detto Guerra, “se ci sono persone che usufruiscono di agevolazioni indebitamente vanno perseguite, ma sappiamo che il problema è contenuto. Quello che la campagna ha fatto però è creare un’immagine che ha segnato nel profondo la sensibilità delle persone che sono state “additate come parassite o vessate da procedimenti di verifica e doppie visite su cui è necessario intervenire”.
(superabile.it)

di Giovanni Cupidi