Bonus disabili 2021, oltre 55 milioni di euro per incentivare le assunzioni

Bonus disabili 2021, pubblicato il 31 agosto il Decreto del Ministero del Lavoro che ripartisce le risorse del Fondo dedicato: oltre 55 milioni di euro per incentivare le assunzioni da traferire all’INPS con successivi provvedimenti.
Bonus disabili 2021: nuove risorse per incentivare le assunzioni di lavoratori con disabilità.

Il decreto del Ministero del Lavoro, pubblicato il 31 agosto 2021 in Gazzetta Ufficiale, ripartisce le risorse per quest’anno.
Dei 77 milioni e mezzo di euro complessivi di cui dispone il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, 55 milioni serviranno a spronare le assunzioni a tempo indeterminato, ma non solo.
L’agevolazione, in linea generale, consiste infatti nella restituzione di parte della retribuzione mensile ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici per un determinato periodo, 36 o 60 mesi, in base al grado di menomazione fisica del lavoratore.
Facciamo quindi il punto sulle regole per l’accesso al bonus disabili 2021 in caso di nuove assunzioni.

Bonus disabili 2021, oltre 55 milioni di euro per incentivare le assunzioni

I datori di lavoro che vogliono usufruire del bonus disabili per le assunzioni del 2021 hanno a disposizione oltre 55 milioni di euro, risorse che verranno trasferite all’INPS per il riconoscimento delle agevolazioni.
Questo è quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro dell’8 luglio approdato in Gazzetta il 31 agosto 2021 che assegna le risorse alla misura prevista dall’articolo 13 della Legge n.68/1999.
In particolare, l’incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, tramite la procedura telematica INPS dedicata ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici nelle modalità riportate nella tabella seguente.

In tutti i casi l’assunzione deve essere a tempo indeterminato e si applica anche nei casi di trasformazione di precedenti contratti a tempo determinato.
Per la categoria dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, il beneficio previsto può essere fatto valere eccezionalmente anche per contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore ad un anno.

Bonus assunzioni disabili 2021, le istruzioni per richiedere l’agevolazione

Si ricorda che tutte le istruzioni per richiedere le agevolazioni sono contenute nella circolare INPS numero 99 del 13 giugno 2016 qui sotto allegata.

In sintesi, bisogna presentare la domanda attraverso lo specifico modulo disponibile nel Portale delle Agevolazioni, ex DiResCo.
Il datore di lavoro, all’interno del modulo, deve inserire le informazioni seguenti:

  • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto determinato;
  • il tipo di disabilità;
  • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
  • l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.

Una volta inoltrata la domanda attraverso l’applicativo dedicato la procedura va avanti in base alle seguenti scadenze:

  • entro i cinque giorni successivi all’invio della richiesta, l’INPS comunica la disponibilità dei fondi.
  • entro sette giorni dalla comunicazione dell’INPS il datore di lavoro deve perfezionare il contratto e, poi, ricevere le quote mensili attraverso il conguaglio nelle denunce contributive.

Si ricorda infine che dei 77.455.197 euro complessivi del Fondo, i 55.539.455 volti a finanziare il bonus assunzioni disabili del 2021 corrispondono:

  • alle risorse versate dai datori di lavoro al Fondo nel VI bimestre 2019 e nei I, II, III, IV, V e VI bimestri 2020 per un totale di 4.808.209 euro;
  • le risorse versate nel 2020 da soggetti privati per complessivi 731.246 euro;
  • le risorse, pari a 50.000.000 euro, stanziate dallo Stato.

(informazionefiscale.it)

Agevolazioni fiscali disabili 2021: regole e guida aggiornata dalle Entrate

Sul portale dell’Agenzia entrate è disponibile il documento di dettaglio delle agevolazioni fiscali spettanti per i soggetti colpiti da disabilità, aggiornato al mese di maggio 2021. La guida alle agevolazioni fiscali disabili 2021 affronta le misure di favore per le persone con disabilità, specificandone destinatari, modalità di calcolo e documenti richiesti.

Due sono le macro-sezioni:

Agevolazioni per il settore auto;

Altre agevolazioni, come detrazioni per figli a carico o per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Analizziamo i principali aspetti trattati dalla guida, anticipando che le misure di favore possono estendersi anche ai familiari che hanno fiscalmente a carico il portatore di handicap ed hanno altresì sostenuto la spesa interessata dall’agevolazione.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: la guida aggiornata

Il documento aggiornato a maggio 2021, a cura dell’Agenzia delle entrate, fornisce il dettaglio delle agevolazioni fiscali spettanti ai portatori di handicap o loro familiari.
La guida è disponibile accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Aree tematiche – Agevolazioni per le persone con disabilità”.

Scaricabile anche in formato pdf, il documento si divide in “agevolazioni per il settore auto” ed “altre agevolazioni”. Queste ultime comprendono:

Detrazione per figli a carico;

Spese sanitarie;

Detrazione per addetti all’assistenza a persone non autosufficienti;

IVA ridotta per i mezzi di ausilio ed i sussidi tecnici e informatici;

Altre agevolazioni per i non vedenti;

Eliminazione delle barriere architettoniche;

Detrazione per polizze assicurative;

Imposta agevolata su successioni e donazioni.

Scarica la guida completa in pdf

Agevolazioni fiscali disabili 2021 per il settore auto

Con esclusivo riferimento alle agevolazioni fiscali legate al settore auto, queste comprendono:

Detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di mezzi di locomozione, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (ivi compresi i costi di riparazione straordinaria);

IVA ridotta al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici (se a benzina o ibride), 2.800 centrimetri cubici (diesel o ibrido) ovvero potenza non eccedente i 150 kW con motore elettrico;

Esenzione dal bollo auto (valgono gli stessi limiti di cilindrata o potenza indicati per l’IVA ridotta);

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

In particolare, possono accedere alle misure di favore appena citate:

Sordi e non vedenti;

Disabili con handicap psichico o mentale e titolari dell’indennità di accompagnamento;

•con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

•con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni fiscali possono spettare:

Direttamente al soggetto affetto da disabilità;

In alternativa, al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile ed ha altresì sostenuto la spesa nell’interesse di quest’ultimo.

Si ricorda che per essere considerato “a carico” chi è affetto da handicap deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il limite è stato elevato 4.000,00 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni.

Nel calcolo del tetto reddituale non si deve tenere conto dei redditi esenti quali, ad esempio:

Pensioni sociali;

Indennità (come l’accompagnamento);

Pensioni ed assegni erogati a ciechi civili, ai sordi ed invalidi civili.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: detrazione per figli a carico

Nell’ambito delle “Altre agevolazioni” la guida dell’Agenzia entrate analizza in primis le maggiorazioni previste in tema di detrazioni per figli a carico, nel caso in cui a questi venga riconosciuto uno stato di disabilità ai sensi della Legge numero 104/1992.
Le detrazioni – base riconosciute per i figli pari a:

220,00 euro se di età inferiore a tre anni;

950,00 se di età pari o superiore a tre anni;

aumentano di 400 euro in presenza di handicap.
Al fine di ottenere l’ammontare effettivo della detrazione il dato – base (equivalente pertanto a 1.620,00 o 1.350,00 euro a seconda dell’età del figlio) dev’essere poi moltiplicato per il coefficiente ottenuto con la seguente operazione:
(95.000 – reddito complessivo del beneficiario la detrazione) / 95.000.
Nel caso in cui i figli siano più di uno, l’importo di 95.000 euro dev’essere aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: detrazione per addetti all’assistenza

Beneficiano di una detrazione IRPEF pari al 19% le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione dev’essere applicata su una spesa non superiore a 2.100 euro, a patto che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
La misura è estesa altresì al familiare che sostiene le spese in parola, anche nell’ipotesi in cui il soggetto da assistere non sia fiscalmente a carico.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: IVA ridotta per i mezzi di ausilio

È riconosciuta un’aliquota IVA del 4% (anziché del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione ed al sollevamento dei disabili.
Si citano ad esempio:

Servoscala o piattaforme elevatrici;

Protesi ed ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;

Protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e oculistica;

Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: eliminazione di barriere architettoniche

Gli interventi di ristrutturazione edilizia:

Eseguiti per eliminare le barriere architettoniche (ad esempio montacarichi ed ascensori);

Per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione o la robotica siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave;

possono accedere ad una detrazione IRPEF pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro.
Per i costi sostenuti a decorrere dal 1º gennaio 2022 la detrazione scende al 36%, da applicare su una spesa non superiore a 48 mila euro.

Sussidi Disabili: novità su IVA 4% e semplificazioni sui documenti

La semplificazione introdotta dal Decreto Mef agevola l’iter per accedere all’iva ridotta del 4% anziché del 22% su ausili tecnici e informatici

Ci sono novità sul fronte agevolazioni fiscali per disabili ed in particolare dell’iva sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici. Si tratta di una semplificazioneche è stata introdotta con il decreto Mef 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio – e quindi in vi gore da quella data – e riguarda la prescrizione di tali ausili per poter accedere all’iva al 4% prevista per le persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 104 del 1992.

COME FUNZIONAVA PRIMA

Fino a questo momento le persone con disabilità che avessero voluta acquistare sussidi tecnici e informatici, per avere l’iva al 4% dovevano esibire, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica integrata, oltre alla prescrizione autorizzativa dello specialista ASL.

COSA CAMBIA

Ora, con i correttivi al precedente decreto 14 marzo 1998 che prevedeva tale documentazione da esibirsi, si è stabilito che non è più necessaria la prescrizione autorizzativa dello specialista ASL. Sarà quindi solo richiesta copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica integrata.
A partire dal 4 maggio, quindi, modificando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del 14 marzo 1998, sarà questa la procedura.
Attenzione: nel caso di certificati dai quali non dovesse risultare il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, sarà però necessario integrare la documentazione con una certificazione rilasciata dal medico curante contenente la relativaattestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale, da esibire in copia all’attodell’acquisto.

Di seguito riportiamo i punti salienti del testo del decreto, intitolato Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita’ alle quali e’ subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, che potete scaricare integralmente al link a fine articolo.

All’art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo
1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
     «2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per
le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente
nei loro confronti, le persone con   disabilita’,   al   momento
dell’acquisto,   producono   copia   del   certificato   attestante
l’invalidita’ funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria
locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
     «2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti
il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la
menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4,  comma   1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art.
29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto
dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa
attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;
Decreto MEF 7 aprile 2021

(disabili.com)

Disabili, agevolazioni fiscali: requisiti e come ottenerli

Tutte le agevolazioni fiscali per sostenere i disabili e i loro familiari in particolare nelle spese sanitarie e per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Le agevolazioni fiscali per le persone disabili e i loro familiari sono molte in Italia. Riguardano i figli a carico con disabilità; l’acquisto di un automobile, o di altri mezzi di aiuto sia tecnici sia informatici; le detrazioni Irpef per le spese che vengono sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche; deduzioni dal reddito per le spese sanitarie o l’assistenza personale.
In questa guida le abbiamo racchiuse tutte. Potrebbero essere d’aiuto ai disabili e ai loro familiari che ancora non ne avessero beneficiato.

Spese mediche e assistenza sanitaria

Le spese mediche, così come l’assistenza specifica sostenuta dai disabili, sono deducibili per intero dal reddito della persona con disabilità. I costi di “assistenza specifica”, nei quali rientra quella infermieristica e riabilitativa. Si possono sottrarre al reddito complessivo pure se a sostenerle sono i familiari dei disabili che non li hanno fiscalmente a carico.
Rientrano nei costi deducibili anche le spese mediche generiche, come ad esempio l’acquisto di medicinali.
E dunque, tra le spese di assistenza specifica rientrano:

•l’assistenza infermieristica e riabilitativa;

•le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (in particolare se sono dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona disabile);

•le prestazioni del personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; quelle dell’educatore professionale; quelle del personale qualificato che si interessa dell’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Diritto alla deduzione

Per avere diritto alla deduzione bisogna essere in possesso della fattura rilasciata dal professionista sanitario. Nel documento deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione.
Se la fattura è intestata al solo disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto il costo. Ma è necessario integrare la fattura annotando l’importo sostenuto.
Possono essere sottratti dal reddito anche i costi per le attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico: il professionista deve però accertare che siano necessarie per il disabile e devono essere svolte in centri specializzati e direttamente, o sotto la loro direzione e responsabilità, di personale medico o sanitario specializzato (come psicoterapeuta, psicologo, terapista della riabilitazione, fisioterapista o altre figure professionali simili).

Spese non deducibili dal reddito

Queste spese non sono invece deducibili dal reddito:

•spese sostenute per le prestazioni di un pedagogista, perché non ritenuto un professionista sanitario, opera infatti nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali.

•Spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) e spese per l’acquisto di dispositivi medici. Per questi costi spetta però la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129.11 euro.

•Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi indispensabili per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione (spostamenti), il sollevamento di persone disabili (come le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere ottenuto sull’intero importo della spesa sostenuta.

•Spese alimentari per fini medici speciali, quelli in particolare inseriti nella sezione A 1 del registro nazionale, per questi costi è prevista la detrazione del 19% sulla parte che eccede i 129,11 euro.

•Le spese versate a una Cooperativa per sostenere un minore con handicap nell’apprendimento.

Per il Ministero della Salute questa attività è di natura pedagogica ed effettuata da operatori non sanitari, anche se sono qualificati nel sostegno didattico – educativo, e non può essere definita sanitaria.
Non ha importanza – secondo il Ministero – che sia svolta sotto la direzione di una psicologa.
Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza non sarà possibile detrarre dal reddito l’intera retta pagata, ma solo quella parte che riguarda le spese mediche, paramediche e di assistenza specifica. Per questi motivi è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate in modo separato.

Spese detraibili dall’Irpef

Per alcune spese sanitarie così come per quelle sostenute per acquistare dei mezzi di ausilio è riconosciuta la detrazione dall’Irpef del 19%.
Questo tipo di detrazione può essere utilizzata anche dal familiare del disabile, ma solo a condizione che la persona con disabilità sia fiscalmente a suo carico.
Per le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) è possibile sottrarre dall’imposta la parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19% queste spese:

•Trasporto in ambulanza del disabile (ma le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto possono essere detratte del 19% solo per la parte che supera i 129,11 euro).

•L’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e gli apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale.

•L’acquisto di arti artificiali per la deambulazione.

•La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione. Per queste spese la detrazione non è prevista se in contemporanea si fruisce dell’agevolazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

•L’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a trasportare la carrozzella e l’installazione la manutenzione della pedana di sollevamento all’interno dell’abitazione del disabile.

•L’acquisto di strumenti tecnici e informatici che possono facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei disabili. In questa categoria rientrano le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico.

•I mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

•per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte di disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto è necessario che il disabile produca oltre alla certificazione di invalidità o handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica, anche la certificazione del medico specialista della Asl che attesti la funzione rilevante (collegamento funzionale) tra la bicicletta elettrica e la menomazione della persona disabile.

Questo collegamento funzionale deve essere dimostrato anche per l’acquisto di telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine. Si può accedere all’agevolazione solo se il “collegamento” viene evidenziato dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl.
Anche le spese per i servizi di interprete possono essere detratte del 19%, ma solo se si possiedono le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi.
Le agevolazioni sono solo per i disabili affetti da sordità congenita (dalla nascita) o acquisita durante l’infanzia (età evolutiva), e che quindi ha compromesso l’apprendimento del linguaggio parlato.
La detrazione non spetta invece per servizi resi a persone affette da sordità di natura psichica, o a causa di guerra, lavoro o di servizio.

Certificazioni necessarie

Per ottenere la detrazione sono considerati disabili (oltre alle persone riconosciute dalla commissione medica ai sensi della legge 104), anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, quelle – per capirci – che sono incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra o altre.

•Con la Legge 104. I disabili riconosciuti dalla Legge 104 possono attestare le condizioni personali anche con una autocertificazione che fa riferimento ad accertamenti sanitari precedenti effettuati da organi che stabiliscono l’invalidità.

•Nei casi di grave invalidità o menomazione per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è necessaria la certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104.

•Con invalidità di accompagnamento. Per gli invalidi civili ai quali non è stato accertato l’handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non è stata indicata nella certificazione, quando viene attestata una invalidità totale. Ma anche in tutti i casi in cui non sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Detrazione Irpef per le spese di addetti all’assistenza

Possono essere detratte del 19% anche tutte le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi in cui la persona disabile non sia autosufficiente.
Il 19% è calcolabile su un ammontare della spesa che non sia superiore ai 2.100 euro. Ma a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore ai 40mila euro.
L’importo di 2.100 euro deve essere riferito al singolo contribuente e non al numero di soggetti a cui si rivolge l’assistenza.
Ci spieghiamo meglio: se un contribuente ha sostenuto spese per sé e un altro familiare la somma sulla quale potrà calcolare la detrazione resta comunque di 2.100 euro.
Se invece più contribuenti hanno sostenuto le spese, la detrazione va divisa tra loro.
La detrazione spetta anche per questi tipi di assistenza:

•una casa di cura o di riposo (la documentazione deve certificare in modo distinto i costi riferiti all’assistenza rispetto a quelli che sono invece stati sostenuti per altre prestazioni).

•Una cooperativa di servizi (la documentazione deve specificare il tipo di servizio effettuato).

•Un’agenzia interinale (la documentazione deve specificare la qualifica e il contratto del lavoratore).

Questa è la guida completa sulle agevolazioni fiscali eleborata dall’Agenzia delle entrate.

(thewam.com)

Disabili: cosa è possibile portare in detrazione con il modello 730/2018?

Detrazioni disabili: ecco quali sono le spese mediche e sanitarie che è possibile scaricare con il modello 730/2018 e limiti e regole per la detrazione dell’auto

La legge 104/92 prevede per i soggetti affetti da disabilità specifiche regole per la detrazione delle spese mediche, sanitarie e di assistenza, così come è prevista la possibilità di scaricare dalle tasse la spesa per l’acquisto dell’auto.

Le detrazioni fiscali per i disabili consistono in specifiche agevolazioni che consentono di risparmiare sulle spese necessarie per il proprio benessere.

Ai fini della detraibilità delle spese sostenute nel 2017 sarà necessario compilare in maniera corretta il modello 730/2018, seguendo la procedura indicata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le detrazioni previste per le persone disabili?

Oltre alle detrazioni fiscali 2018 rivolte alla generalità dei contribuenti, la legge 104 prevede ulteriori agevolazioni: la più importante è sicuramente quella per chi ha comprato una macchina nuova, ma vi sono anche ulteriori spese che è possibile scaricare, tra cui quella per la bici elettrica e di strumenti informatici che garantiscono benessere ed autonomia.

Inoltre, per i figli a carico disabili è prevista una detrazione maggiore, nel rispetto di specifici limiti di reddito.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il modello 730/2018 online precompilato, accessibile a partire dal 16 aprile, e che potrà essere modificato dal 2 maggio prossimo. Al suo interno saranno già indicate le spese sanitarie detraibili, ma è bene prestare attenzione alla correttezza dei dati inseriti.

Per offrire istruzioni chiare e complete, di seguito l’elenco delle detrazioni fiscali 2018 da indicare nella dichiarazione dei redditi per i soggetti disabili.

Detrazioni disabili 730/2018: spese mediche, assistenza e acquisto auto

Le persone affette da disabilità ai sensi della legge 104/92 possono portare in detrazione con il modello 730/2018 anche le spese per l’assistenza sanitaria e il costo sostenuto per l’acquisto di auto nuova nella misura del 19%.

Oltre alle spese mediche detraibili con il modello 730/2018, disponibile in modalità precompilata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono previste particolari detrazioni.

Per averne diritto bisogna tuttavia aver diritto alle tutele previste dalla legge 104, cioè essere in possesso dei requisiti indicati dall’Agenzia delle Entrate:

“Sono considerate persone con disabilità, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc..”

Le detrazioni previste per i disabili permettono, per le spese sostenute nel 2017, di poter ottenere il rimborso fiscale del 19% Irpef in relazione a spese mediche senza limiti d’importo, rimozione delle barriere architettoniche e acquisto di apparecchi elettrici funzionali alla promozione dell’autonomia.

Per poterne beneficiare bisognerà compilare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico PF), secondo le istruzioni di seguito riportate.

Detrazioni disabili 730/2018: spese mediche, assistenziali e sanitarie

Con il modello 730/2018 i contribuenti disabili hanno diritto alla detrazione senza limiti d’importo e per un importo pari al 19% del costo relativo alle spese sanitarie.

Per chi utilizza il modello 730 precompilato online o ordinario le detrazioni dovranno essere inserite al Rigo E3 del modello 730/2018.

Tali spese sostenute nel corso del 2017 sono detraibili senza limiti d’importo e seguendo le stesse regole e indicazioni previste per la detrazione spese sanitarie illustrate nella guida dell’Agenzia delle Entrate.

Diverse invece le regole per la detrazione delle spese di natura assistenziale, per le quali sono previsti particolari limiti di detraibilità da indicare nel modello 730/2018.

Ecco l’elenco delle spese che i disabili possono portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi nel 2018:

  • trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);
  • trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato;
  • acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
  • acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
  • installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità;
  • installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità;
  • acquisto di telefonini per sordomuti;
  • acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
  • acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

Eccetto alcuni casi specifici, le spese sono detraibili per il totale dell’importo speso e nella misura del 19% del costo sostenuto; la spesa è detraibile anche da parte del familiare che ha sostenuto il costo qualora il disabile sia fiscalmente a suo carico.

I documenti necessari per la detrazione delle spese mediche, sanitarie e assistenziali per disabili da conservare sono: fatture d’acquisto o di spesa relative alle spese detraibili che dei documenti di attestazione del medico e dell’Asl su patologia e relazione tra costo sostenuto e benefici.

Detrazione auto per disabili: come compilare il modello 730/2018

I disabili ai sensi della legge 104/92 hanno la possibilità di portare in detrazione il costo d’acquisto di auto nuova, per un importo pari al 19% e nel limite di 18.075,99 euro calcolato su quattro anni fiscali.

Per aver diritto alla detrazione bisognerà compilare il Rigo E4 del modello 730/2018.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella guida alle detrazioni del modello 730/2018 l’agevolazione riguarda le seguenti spese:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Detrazioni figli a carico disabili 2018

Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e che ha figli disabili a carico (handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92) potrà beneficiare di una detrazione maggiore.

L’importo base riconosciuto, previa compilazione nel modello 730/2018 della sezione dedicata ai familiari a carico, con l’indicazione del codice fiscale del figlio accanto ai mesi da considerare e percentuale di detrazione prevista, è pari a:

  • 1.620 euro per i figli di età inferiore ai 3 anni,
  • 1.350 euro per i figli di età superiore ai 3 anni.

Per ulteriori indicazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello 730/2018 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

(informazionefiscale.it)