Folding Wheel: Come reinventare la ruota

Vi segnalo questo articolo pubblicato sul sito chefuturo.it su una straordinaria e utile invenzione per coloro che, seppur dovendo far uso di una sedia a rotelle, non rinunciano ad una mobilità spinta e molto dinamica. Troverete alla fine i link utili per chi fosse interessato a saperne di più.
Take a look!

di Giovanni Cupidi

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Da sei anni a questa parte il Design Museum di Londra celebra le invenzioni capaci di dipingere nuovi scenari e trasformare la vita quotidiana delle persone. E lo fa attraverso un contest annuale internazionale, il Design of the Year Award, che premia ingegno e immaginazione applicati a sette categorie che vanno dall’architettura al trasporto. In gara ci sono app come chirp.io, che permette di scambiarsi foto, note e link esclusivamente attraverso un segnale acustico, e invenzioni come LiquiGlide, un rivestimento fatto di materiali non tossici che rende i contenitori per alimenti (ad esempio, la bottiglia di vetro del ketchup) estremamente scivolosi, consentendo quindi di ridurre lo spreco di liquidi che rimane all’interno del packaging.Insomma, si va dalle innovazioni pensate per il mondo digitale più puro, alla materialità e concretezza degli oggetti d’uso comune. Proprio all’interno di questa seconda categoria troviamo un’invenzione unica, vincitrice della categoria “trasporto”.
Si tratta della Folding Wheel (letteralmente “ruota pieghevole”) ed è un progetto davvero speciale, tanto da poter potenzialmente cambiare la vita quotidiana di milioni di persone.Dietro a questo progetto c’è Vitamins, uno studio di design con base a Londra fondato da tre ex studenti del Royal College of Art: Clara Gaggero, Adrian Westaway e Duncan Fitzsimons. Vitamins non è solo un atelier. È un modus operandi vero e proprio, legato alla sperimentazione ed alla contaminazione tra scienza, tecnologia e design. Tra le loro creazioni più riuscite c’è Out of the box, un packaging/mappa che sostituisce il libretto delle istruzioni e accompagna per mano gli over 60 nell’interazione col loro smartphone, con l’obiettivo di rompere le barriere dovute al digital divide.È proprio nella stessa direzione di abbattimento delle barriere (in questo caso, però, non culturali, ma strutturali) che va anche la Folding Wheel, nata da una intuizione dell’anima più “meccanica” di Vitamins, Duncan Fitzsimons, il quale aveva iniziato a lavorare sui primi prototipi già nel 2007, quando era ancora studente al Royal College of Art. La sua idea aveva presto attirato l’attenzione dell’Innovation RCA, l’incubatore d’impresa legato all’università, che ha poi sostenuto finanziariamente il lancio e lo sviluppo del progetto.L’attenzione della stampa per questo prodotto rivoluzionario è stata immediata e ha subito attratto una valanga di email tutte incentrate sulla stessa questione. La ruota “rivisitata” di Fitzsimons aveva un potenziale rivoluzionario enorme, che andava ben al di là delle basiche necessità dei ciclisti. Poteva, infatti, aiutare in modo sostanziale la vita di chi quotidianamente si può muovere solo grazie ad una sedia a rotelle.A quel punto la strada da perseguire era chiarissima. Il prodotto andava adattato e serviva un committente. L’azienda che si è aggiudicata la licenza per industrializzare il prototipo è l’americana Maddak, società specializzata negli articoli sanitari per aiutare disabili ed anziani, che ha lanciato la prima ruota pieghevole per sedie a rotelle a marzo 2013, con un nuovo nome, ancora più incentrato sulla sua caratteristica di adattabilità estrema al contesto: MORPH Wheel. Vitamins e l’azienda statunitense hanno lavorato fianco a fianco per affinare il prodotto, mantenendone intatte funzionalità e performance, ma allo stesso tempo offrendolo a un prezzo che fosse accessibile a tutti.Adatta specialmente a chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma non per questo rinuncia ad essere attivo, viaggiare frequentemente e stare sempre in modalità “on-the-go”, la MORPH Wheel amplia di molto le opzioni di trasporto e riduce sensibilmente tutti i problemi legati allo spazio. Piegate, infatti, queste ruote speciali entrano perfettamente in un borsone da tennis, nella cappelliera di un aereo, o tra due sedili di un’utilitaria qualunque. Il potenziale di questo prodotto di modificare le abitudini di trasporto, migliorandone allo stesso tempo la qualità, è enorme: stando alle statistiche, solo negli USA ci sono 4,2 milioni di utilizzatori di sedie a rotelle.Non è tutto. Dal lungo e complesso processo che ha portato quest’invenzione a venire commercializzata si può imparare una lezione importante: a volte i nostri passion point rischiano di limitare gli orizzonti delle nostre scoperte, per fortuna oggi lavorare in modo collettivo e connesso e lasciarsi contaminare dalle intuizioni altrui è non solo una possibilità, ma anche e soprattutto una risorsa. Certo, prima però bisogna imparare ad ascoltare.

di ELISA CECILLI, FRANCESCA MASOERO

Link utili:

http://morphwheels.com/

http://vitaminsdesign.com/projects/folding-wheelchair/

http://designmuseum.org/exhibitions/2013/designs-of-the-year-2013

Primo programma di azione sulla disabilità

L’osservatorio nazionale sulla disabilità approva il primo programma d’azione italiano per i diritti dei disabili
Lo scorso 12 febbraio è stato approvato, dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il primo Programma d’azione italiano per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.L’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è un organismo istituito ai sensi dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 e presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Regolamento dell’Osservatorio è stato disciplinato con il Decreto Interministeriale del 6 luglio 2010 n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2010.
L’approvazione del Programma segna un importante risultato nel campo delle politiche a favore delle persone con disabilità e arriva dopo l’invio, lo scorso mese di novembre, del primoRapporto italiano alle Nazioni Unite sulla implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitànel nostro Paese.Il programma, che ha durata  biennale, individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in una prospettiva coerente e unitaria, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione ONU ratificata dall’Italia nel 2009.Il testo dovrà essere sottoposto a lettura nel Consiglio dei Ministri e al parere della Conferenza Unificata, per poi essere adottato come Decreto del Presidente della Repubblica.
Le principali attività sono indirizzate a:
Promuovere, sostenere e coordinare progetti ed iniziative finalizzate all’inclusione delle persone con disabilità, alla promozione dell’accesso a tutto per tutti, alla partecipazione attiva nello sviluppo sociale nonché a diffondere una nuova cultura della disabilità, fondata sul riconoscimento della pari dignità e delle pari opportunità per tutti.
Assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilità, con particolare riferimento alla legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, alla legge 8 novembre 2000, n. 328, alla disciplina sulla tutela giuridica  anche attraverso attività di assistenza e consulenza sull’applicazione delle normative.Fornire supporto informativo ad istituzioni e cittadini anche al fine di verificare adeguati standard di qualità e utilizzabilità dei servizi socio-assistenziali.
Curare le attività volte alla predisposizione di iniziative legislative nonché a promuovere analisi e rapporti sulla condizione delle persone con disabilità.
Assicurare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, con le organizzazioni di volontariato, delle parti sociali, e con le formazioni della cittadinanza attiva per la promozione e il coordinamento di interventi in favore delle persone con disabilità.
Favorire lo scambio di buone pratiche, anche in raccordo con le regioni e gli enti locali, in materia di integrazione delle persone con disabilità, assistenza, progetti innovativi per la vita indipendente, “dopo di noi”.
Partecipare alle attività promosse dall’Unione europea, dal Consiglio d’Europa, dalle Nazioni Unite e da altri organismi internazionali nel campo della disabilità anche in collaborazione con le competenti istituzioni di altri Paesi. “Esprimiamo vivo apprezzamento per il risultato conseguito – hanno commentato il Ministro Elsa Fornero e il Sottosegretario Maria Cecilia Guerra – in primo luogo per il clima di grande collaborazione che ha caratterizzato il lavoro di esponenti delle amministrazioni, rappresentanti delle parti sociali e delle federazioni e delle associazioni delle persone con disabilità”.

di Giovanni Cupidi

L’occupazione in Italia delle persone con disabilità

I dati istat sul mondo delle disabilità evidenziano che solo il 3,5% degli italiani disabili ha un lavoro e, appena lo 0,9% sta cercando un’occupazione. Il 66% è fuori dal mercato lavorativo.Massima Di Paolo|17 maggio 2010Commenti (0)L’Istat, lo scorso 13 maggio ha pubblicato una indagine con la quale ricostruisce un quadro completo sulle condizioni di salute, l’esperienza lavorativa, le relazioni familiari e, più in generale, il livello di partecipazione sociale delle persone con disabilità nel nostro Paese.Emerge un quadro contrastante poichè, se a livello legislativo (legge 104/1992,  68/1999 in materia di inserimento lavorativo e alla 328/2000 in tema di integrazione socio sanitaria), il nostro paese è all’avanguardia tra i Paesi europei in materia di politiche sulla disabilità; sul lato pratico, non si può dire la stessa cosa.In Italia le persone con disabilità di sei anni e più, che nel 2004 vivevano in famiglia, sono due milioni e 600 mila, pari al 4,8 % della popolazione italiana. A queste se ne aggiungono altre 190 mila (0,4% della popolazione) che vivevano in istituto. E’ un problema che coinvolge soprattutto gli anziani: quasi la metà delle persone con disabilità, un milione e 200mila, ha più di ottanta anni. Due disabili su tre (il 66,2 %) sono donne: ce ne sono 1 milione700 mila, cioè il 6,1 % della popolazione femminile.Tra gli uomini la percentuale è pari al 3,3 %, valore quasi dimezzato rispetto all’altro sesso. I tassi di disabilità di uomini e donne sono molto simili fino ai 54 anni di età, mentre a partire dai 55 anni la situazione femminile peggiora sensibilmente.La disabilità è più diffusa nell’Italia insulare (5,7 %) e nel Sud (5,2 %) mentre al Nord la percentuale di persone con disabilità supera di poco il 4 %. Il livello più elevato si registra per le donne del Mezzogiorno, tra le quali la percentuale di disabilità arriva al 7,3 % nelle Isole e al 6,6 % nel Sud a fronte di una quota del 5,6 % e del 5,4 % nel Nord ovest e nel Nord est rispettivamente.650 mila disabili sono iscritti nelle liste di collocamento mirato. Erano 645.220 le persone disabili iscritte, nel 2005, alle liste del collocamento mirato, cioè il 19,2% in più rispetto al 2002. Di queste, il 62,2% si dichiara disponibile a lavorare, con un massimo nelle regioni del Nord-ovest (68,%), seguite da quelle del Centro (68,%).Solo il 3,5% degli italiani disabili ha un lavoro. ed, appena lo0,9% sta cercando un’occupazione. Il 66% è fuori dal mercato lavorativo, o perché in pensione (43,9% ), o perché inabile al lavoro (21,8%). Guardando ai dati relativi alla popolazione italiana nel suo complesso, la percentuale degli occupati sale al 46,70%, quella di chi cerca un’occupazione al 5,56%, mentre quella di coloro che si sono ritirati dal lavoro scende al 18,77%. Ad avere un lavoro, sono in prevalenza gli uomini con disabilità (6,82%), mentre il tasso di occupazione scende all’1,82% per le donne.Nel nostro Paese il principale strumento di supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie è rappresentato dal sistema dei trasferimenti monetari, sia di tipo pensionistico sia assistenziale. Perdura inoltre la carenza di servizi e assistenza formale da parte del sistema sociale e questo deficit ricade inevitabilmente sulle  famiglie, che continuano a farsi carico della maggior parte delle attività di cura e di aiuto ai loro componenti in condizione di disabilitàL’importo complessivo erogato nel 2005 in Italia a seguito di eventi lesivi o malattie che danno luogo a infermità fisiche e/o mentali è pari a 30.894 milioni di euro. Vale a dire, il 2,17 % del prodotto interno lordo. Il numero di prestazioni è di 6,1 milioni, l’importo medio annuo è di 5.032 euro, che varia dl minimo di 3.500 euro delle pensioni indennitarie ai 6.658 delle pensioni d’invalidità.La quota maggiore, cioè il 44,8% dell’importo totale, è stata corrisposta in assegni d’invalidità e pensioni d’inabilità: 2,1 milioni di prestazioni, per un totale di 13.830 milioni di euro. A seguire, le pensioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento, che nel 2005 hanno rappresentato il 37,4% del totale: 2,7 milioni di prestazioni, per un totale di 11.565 milioni di euro. E, infine, le rendite per infortunio sul lavoro, con 3.136 milioni di euro di spesa complessiva (10,2 %), ripartita tra 896mila trattamenti.Buone le leggi, ma restano esclusione e marginalizzazione.Una legislazione in molti ambiti all’avanguardia, ma una vita reale ancora estremamente difficile, caratterizzata da una forte carenza di servizi e assistenza, da grandi problemi nell’inserimento scolastico e lavorativo, da forti elementi di esclusione e marginalizzazione.Quanto alle politiche sull’inserimento scolastico e lavorativo, esse – affermano i ricercatori – “non hanno ancora conseguito pienamente gli obiettivi prefissati”. Del resto, il basso numero di quanti sono disposti a lavorare indica “una persistente sfiducia verso la reale possibilità di svolgere una vita lavorativa a causa delle limitazioni imposte dalla condizione di salute e delle barriere, culturali e ambientali, che si frappongono tra le persone con disabilità e il mondo del lavoro.

Ma in questi ultimi due anni la situazione è ulteriormente peggiorata. Infatti ad oggi è cresciuto il numero di disoccupati fra le persone con disabilità.
Secondo l’ufficio per i diritti dei portatori di handicap delle Nazioni Unite (Scrpd), nei Paesi industrializzati la disoccupazione dei portatori di handicap raggiunge il 50-70%. Mentre in Italia la Cgil rivela che sono oltre 750 mila le persone disabili iscritte alle liste di collocamento obbligatorio.Il problema si aggrava con la recessione economica, infatti, in questa situazione, le aziende possono chiedere la sospensionedagli obblighi previsti dalla legge 68/99, sulle categorie protette, e in questo modo, il 25% dei posti riservati loro, nel pubblico e nel privato, rimane scoperto.Secondo le stime dell’ILO, l’Organizzazione Internazionale per il Lavoro, inserite all’interno del rapporto “L’occupazione per la giustizia sociale e una globalizzazione equa”, un portatore di handicap non impiegato costa tra l’1% e il 7% del Pil.Solo il 17% dei disabili occupati in Italia afferma di aver trovato lavoro grazie ai centri per l’impiego, secondo l’ultima indagine Istat (2004), mentre il 31% si è affidato alla rete di parenti e amici, il 20% ha partecipato a un concorso pubblico e il 16% ha inviato il curriculum in risposta agli annunci. La ricerca è quasi sempre lunga e molto difficile e l’80% dei disabili denuncia di aver cercato lavoro senza trovarlo.

di Giovanni Cupidi

L’UE conferma i tagli alla disabilità

 Da WEST welfare società territorio

di Ivano Abbadessa

Il mese scorso l’Europarlamento ha respinto l’accordo raggiunto dai leader dei 27 Stati membri sul bilancio 2014-2020 dell’UE.Perchè considerato insufficiente per far fronte ai bisogni di sviluppo e agli obiettivi che l’Unione si è data nella strategia Europa 2020. In questo contesto, quale spazio avranno i progetti europei sulla disabilità?«Colloqui tra i tre attori principali (Consiglio, Commissione e Parlamento) sono in corso e appare difficile trovare facilmente una posizione condivisa», sostiene Ádám Kósa, presidente dell’Inter-gruppo sulla disabilità dell’Europarlamento. «L’eurozona sta affrontando un periodo di recessione profonda: in un tale scenario, i governanti prendono in considerazione solo tagli alla spesa, invece di adottare misure anti-cicliche di sostegno e politiche attive. In simili circostanze – continua l’eurodeputato ungherese – è difficile mettere sul tavolo la questione disabilità, giacché è probabile che i governanti non abbiano la volontà o gli strumenti per dedicarsi a questo genere di questioni.» «Nonostante questo, il bilancio pluriennale può contribuire decisamente allo sviluppo di progetti collegati alla disabilità.»Per il primo europarlamentare sordo della storia, infatti, il prossimo bilancio sarà basato sugli obiettivi della strategia Europa 2020 tra quali figurano la formazione permanente, l’inclusione sociale e l’educazione. Tutte questioni che interesseranno particolarmente la vita dei disabili. «Come presidente dell’Inter-gruppo Disabilità sto lavorando per promuovere l’attuazione dei diritti dei disabili troppo spesso trascurati; anche lavorando a stretto contatto con il Forum europeo della disabilità, al fine di trovare le migliori soluzioni per aumentare l’integrazione.»Mentre le Istituzioni europee continuano a confrontarsi sul bilancio al momento non si vedono misure concrete per gli 80milioni di disabili europei. Tuttavia, molti eurodeputati rimangono sensibili alla questione con interrogazioni e iniziative parlamentari. Nel 2011, l’Assemblea di Strasburgo ha adottato la relazione di Kósa su mobilità e integrazione sociale. «Nonostante la libera circolazione dei lavoratori sia uno dei più importanti acquis dell’Ue, risulta spesso incomprensibile per le persone con disabilità. Accade di frequente – sostiene l’eurodeputato – che un disabile non possa usare la sua carta d’invalidità in un altro paese. Un’iniziativa a riguardo è stata avanzata dalla Commissione ed un vasto dibattito è attualmente in corso circa la corretta attuazione di una nuova Tessera Europea dei Disabili, per promuovere una maggiore inclusione.» Se si vuole migliorare la vita dei disabili per Ádám Kósa bisogna anche «richiamare l’attenzione dei politici nazionali e locali al fine di implementare effettivamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità», ratificata dall’Ue e da quasi tutti gli Stati membri. C’è molto lavoro da fare a partire dall’adozione di criteri comuni di costruzione che garantiscano l’accessibilità, fino all’effettiva apertura del mercato del lavoro ai disabili. «Sono sicuro che il nostro impegno avrà successo solo se gli organismi nazionali responsabili comprenderanno le esigenze e saranno disposti a lavorare in questo campo anche in collaborazione con le ONG», conclude Kósa.

Concetto di Disabilità e Università come strumento per l’integrazione

Il concetto di disabilità nasce nel 1980 con la Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Svantaggi Esistenziali (ICIDH-International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) divulgata dallOrganizzazione Mondiale della Sanità, che definendo e classificando le condizioni di menomazione, disabilità e handicap poneva la prima fondamentale distinzione tra la condizione di malattia, basata sulla sequenza etiologia-patologia, e la condizione di disabilità, intesa come limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere unattività nel modo o nellampiezza considerati normali per un essere umano. Dalla definizione di disabilità derivava direttamente il concetto di handicap, inteso quale condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione alletà, sesso e fattori socio-culturali.

Tale classificazione, pur avendo il merito del passaggio da unottica puramente medica della condizione di malattia a un modello di tipo funzionale, utilizza termini con una valenza intrinsecamente negativa, quali disabilità e handicap, ed è eccessivamente incentrata sulla persona, piuttosto che sullinsieme di fattori individuali, ambientali e sociali che determinano lo stato funzionale di un individuo.

Pertanto, alla luce della consapevolezza e della maturità acquisita a livello internazionale relativamente al tema della disabilità, lOMS ha ritenuto di rivedere lICIDH, tenendo conto della Norme standard per la parità di opportunità per i disabili emanate dall’ONU nel 1991. La nuova classificazione, lICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), non classifica le persone, ma descrive la situazione di ogni singola persona in termini di attività (esecuzione di compiti) e partecipazione (coinvolgimento in una situazione della vita) e di limitazioni allattività e restrizioni alla partecipazione. Inoltre la classificazione include tutti i possibili fattori personali, ambientali e di contesto che si ritiene possano influenzare il funzionamento e le disabilità delluomo. La classificazione delinea quindi un modello sociale in cui disabilità e funzionamento umano sono il risultato di una interazione complessa, bidirezionale e dinamica fra lo stato di salute e i fattori di contesto.

È quindi chiaro che la condizione di disabilità non riguarda più soltanto il singolo individuo, ma va applicata allintero ambiente in cui la persona vive e opera: correggendo i fattori di contesto che determinano una restrizione della partecipazione della persona non solo si avrà la piena integrazione del cittadino con disabilità nella società civile, ma si avrà una crescita e un arricchimento della società stessa, che potrà soltanto giovarsi delle potenzialità e capacità che la persona con disabilità è in grado di esprimere.

Questa visione implica un cambiamento culturale che deve coinvolgere tutti gli strati della società: va superata la concezione paternalistica della persona con disabilità come un soggetto debole, bisognoso di assistenza, e va invece promossa una cultura della diversità che sia ispirata ai principi della partecipazione, della integrazione e della solidarietà, in modo da consentire allindividuo di raggiungere la piena autonomia ed identità, di affermarsi come persona e come cittadino e di rappresentare una risorsa per la società.

Il primo obiettivo da raggiungere per ottenere una reale integrazione è quindi laccrescimento della consapevolezza della società riguardo alle persone con disabilità, di quali siano i loro diritti, i loro bisogni, il loro potenziale ed il loro contributo; ma in misura ancora maggiore va elevato il livello di consapevolezza delle persone con disabilità stesse riguardo i loro diritti e le loro capacità, in modo da accrescere la fiducia in se stessi e metterle in grado di usufruire delle opportunità a disposizione. È dunque necessario che le informazioni sui programmi ed i servizi a disposizione delle persone disabili e delle loro famiglie vengano fornite in maniera chiara, accessibile e aggiornata e che siano promosse e sostenute campagne dinformazione che diano una immagine positiva delle persone con disabilità e le considerino cittadini con gli stessi diritti e doveri degli altri.

Le persone con  disabilità  devono essere messe in grado di esercitare i loro diritti  specialmente nel campo dello studio e del lavoro e devono avere le stesse opportunità di svolgere un lavoro produttivo e remunerativo, adeguato alle competenze acquisite durante il proprio percorso formativo. Nessun progetto di integrazione sociale può prescindere dallintegrazione lavorativa della persona con disabilità: il lavoro infatti è il principale fattore di socializzazione e lo strumento fondamentale per la costruzione del diritto di cittadinanza e per lacquisizione dellidentità adulta.
È evidente che la persona con disabilità va sostenuta durante tutto il suo percorso formativo, innanzitutto promuovendone l’autonomia: questo può essere ottenuto programmando interventi di assistenza di tipo socio-sanitario continuativa e personalizzata in base ai bisogni individuali e permettendo l’accesso ai servizi e alle prestazioni soprattutto nelle situazioni in cui ciò risulta più difficile, ossia nelle condizioni di gravi disabilità e nelle zone più periferiche.
L’integrazione lavorativa va poi perseguita con la messa a disposizione di aiuti costanti quali un training adeguato, il tutorato specializzato e l’orientamento lavorativo; anche qui va promossa una cultura della diversità che coinvolga le aziende pubbliche e private perché includano le problematiche connesse alla disabilità in tutti gli aspetti delle loro attività.

L’istituzione universitaria, nella sua veste di luogo di conoscenza, di formazione e di ricerca, riveste una importanza fondamentale nel processo di integrazione delle persone con disabilità.

L’Università deve innanzitutto formare operatori capaci di interagire con le persone con disabilità in chiave professionale, senza atteggiamenti emotivi o assistenziali; devono essere realizzati percorsi formativi e di perfezionamento che siano integrati e interdisciplinari, che consentano l’acquisizione della  capacità  di lavorare in equipe e di una qualità professionale rapportata all’integrazione. Infatti l’inadeguatezza professionale e la scarsa competenza sono i fattori maggiormente responsabili della mancata realizzazione delle condizioni di pari opportunità negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Le figure professionali addette alla disabilità devono possedere capacità di ascolto, di osservazione e di valutazione dei reali bisogni delle persone con disabilità in un dato contesto sociale e devono essere in grado di programmare forme di intervento personalizzate e integrate che tengano conto delle aspettative e delle motivazioni dei destinatari.

È poi necessario che l’Università faccia parte di una rete di servizi che coinvolga le istituzioni, gli enti locali, la scuola, le aziende sanitarie e le associazioni di persone con disabilità e di volontariato. I servizi universitari vanno programmati e coordinati con i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali e ricreativi e con altre attività presenti sul territorio, al fine di progettare azioni di tipo educativo, riabilitativo e di socializzazione individualizzate ed integrate con attività extrauniversitarie.

I principi che devono ispirare  l’università in questo percorso sono quelli dell’accoglienza, dell’informazione, della promozione, dell’orientamento e dell’inserimento negli studi e nel lavoro nella prospettiva dell’integrazione e con l’obiettivo di rendere l’intero contesto sociale competente.

di Giovanni Cupidi

Progetto Individuale: tutto è compito di tutti insieme – Sentenza TAR di CZ

Da molto tempo e in prima persona sono convinto che la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza socio-sanitaria, come prevede la 328/2000, sia una occasione mancata in questi anni da parte delle Amministrazioni e dagli Enti preposti, individuati e responsabilizzati dal Legislatore di coniugare buoni servizi ai cittadini con disabilità e l’esigenza di  contenere i costi. Ahimè e purtroppo per molte persone con necessità speciali tutto ciò per contrastanti volontà politiche e burocratiche appare ed effettivamente è quasi una utopia.
Ma nuovi scenari vanno aprendosi e a tal proposito vi segnalo questo articolo pubblicato su superando.it su una sentenza del TAR di Catanzaro che indica le precise responsabilità e anche con quali metodiche gli Enti preposti  DEBBANO realizzare progetti individuali.

di Giovanni Cupidi

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Progetto Individuale: tutto è compito di tutti insieme

di Francesco Marcellino

Parla chiaro, in tal senso, un’importante Sentenza prodotta nei giorni scorsi dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria, sulla quale proponiamo un ampio approfondimento: in àmbito di presa in carico globale delle persone con disabilità e di progetto individuale (come da Legge 328 del 2000), o le Pubbliche Amministrazioni dimostrano di saper “lavorare in rete” o le persone dovranno continuare a rivolgersi ai GiudiciCon la Sentenza 440/13, pronunciata il 12 aprile scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria (Sezione Seconda), ha accolto il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti, facendo obbligo agli enti preposti di redigere il progetto individuale per persona con disabilità.I ricorrenti ‐ una persona con disabilità e l’ANFFAS(Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Corigliano Calabro (Cosenza) ‐ avevano patito l’ennesima sofferenza nel riconoscimento di un diritto esigibile come quello previsto dall’articolo 14 della Legge 328/00 [“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nota anche, al tempo della sua emanazione, come “Riforma dell’assistenza”, N.d.R.] e presente, quale sistema di accesso ai servizi sociali e sanitari, in tutte le legislazioni regionali italiane. Eppure, dopo oltre tredici anni di vigenza della normativa ‐ ricordando che lo strumento di accesso ai servizi sociali e sanitari era stato originariamente previsto già dal Decreto Legislativo 502/92, con riguardo alla sanità, e successivamente appunto dalla Legge 328/00, con riguardo al sociale – alcune procedure non risultano ancora “ben accette” dagli Enti Locali e dalle Aziende Sanitarie Provinciali. E le resistenze sul tema sono molteplici.L’accesso, infatti, ai servizi socio-sanitari, attraverso la stesura del progetto individuale e una presa in carico globale determinano ‐ fin dal primo atto ‐ l’integrazione dei servizi, la capacità di “lavorare insieme”, Amministrazione Comunale e Azienda Sanitaria Provinciale (e ogni altro settore, dipartimento, servizio amministrativo, che sia utile o necessario a tutela della persona con disabilità). Resistere quindi nel limitare il buon funzionamento dell’accesso integrato ai servizi sanitari e sociali, resistere nella presa in carico globale della persona con disabilità, significa, evidentemente, resistere in abitudini amministrative (ormai assai desuete) e in necessità organizzative e finanziarie delle amministrazioni radicate e inopportune.Inopportune in quanto – dopo anni di approfondimento del tema ‐ ci si è certamente convinti che lo Strumento della presa in carico globale e della stesura del progetto individuale per persona con disabilità, non è solo un diritto soggettivo perfetto del Cittadino, ma è anche ‐ e soprattutto – un’opportunità per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, di organizzare in modo più appropriato i servizi sociali e sanitari da erogarsi sul territorio. Eppure? Eppure si continuano a patire richieste da parte dei Cittadini, molte delle quali insoddisfatte, e la conseguente necessità di interventi giudiziari.Ma procediamo per ordine e ponderiamo quanto verificatosi in Calabria.Una persona con disabilità fa richiesta di stesura di progetto individuale, ai sensi della Legge 328/00, articolo 14. Il Comune di residenza in un primo momento rimane del tutto silente alla richiesta, successivamente pare attivarsi, dopo, invece (inutile consigliare la lettura del citato articolo 14 della Legge 328/00, chiarissimo sul punto), dichiara «…l’incompetenza del Comune nella predisposizione dei progetti individuali», dichiarazione di incompetenza che viene ribadita con più atti (tutti impugnati con motivi aggiunti).Dal canto suo, l’Azienda Sanitaria Provinciale pare invece essere del tutto silente e, comunque, non risulta costituita in giudizio.Alla Sentenza in commento del TAR – sono meno del numero delle dita di una mano quelle conosciute, anche se i casi di richiesta sono certamente in numeri ragguardevoli – si riconosce un particolare approfondimento della questione, verosimilmente determinato sia dai precedenti in materia, sia dal considerevole impegno processuale (due anni di giudizio) che la stessa ha reso necessario.Alcuni passaggi sono particolarmente importanti.Innanzitutto, la Sentenza consente di chiarire che l’istituto dell’articolo 14 «…non costituirebbe una nuova misura assistenziale condizionale all’erogazione di provviste economiche, bensì un momento di sintesi delle misure erogate e/o da erogare, da coordinare con gli impegni personali e professionali dell’assistito».Quindi, l’utente non cerca ‐ tendenzialmente – nuovi servizi e nuovi fondi, ma chi richiede la stesura del progetto individuale, desidera che si attui la presa in carico globale della persona con disabilità, la valutazione (da un punto di vista medico e sociale) dei bisogni e, quindi, l’erogazione dei servizi necessari. Il tutto, in modo coordinato e sotto la vigilanza della Pubblica Amministrazione.Come dice la Sentenza del TAR Calabrese, «…è un servizio pubblico, avente ad oggetto l’espletamento di prestazioni fondamentali, indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento di bisogni collettivi, sottoposte, per ragioni di interesse pubblico, ad indirizzi e controlli dell’autorità amministrativa». Erra, quindi, il Comune e/o l’Azienda Sanitaria Provinciale che «…manifestava la propria disponibilità all’elaborazione del progetto individuale, senza far seguire, però, alcuna iniziativa» (ancora Sentenza in commento a pagina 6). E ciò è posto in essere da diverse Pubbliche Amministrazioni. E quindi finalmente è chiaro che tale comportamento ‐ di fatto omissivo ‐ è errato e giuridicamente rilevante.Ma erra anche il Comune e/o l’Azienda Sanitaria Provinciale che ‐ in un sempre agevole lavoro di “scaricabarile” – adduce che la predisposizione del progetto individuale sarebbe di competenza del PUA [Punto Unico d’Accesso, N.d.R.].Su tale punto, senza osservare le diverse discipline regionali e limitandoci, ad esempio, a quelle della Regione Sicilia, va ricordato che nell’Isola il Piano Triennale a favore delle Persone con Disabilità del gennaio 2006 disciplina l’intero iter del procedimento amministrativo e individua l’UVD (Unità di Valutazione delle Persone con Disabilità) come organismo, costituito da componenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e del Comune di residenza dell’utente, deputato appunto alla stesura del progetto individuale di vita dell’utente stesso. Pertanto, anche in Sicilia, èdel tutto fuorviante la dichiarazione che “altri” debbano compiere ciò che, invece, per previsione normativa regionale, è compito precipuo dell’UVD.Ma un aspetto rilevante la Sentenza lo dona anche con riguardo al “contenuto” del progetto individuale.Che senso ha – come si legge in Sentenza (pagine 7 e 8) – prevedere nel progetto «…una prossima apertura di centri diurni presso le sedi del Centro di Salute ed alla progettazione futura dei piani integrati»? Insomma: quale sarebbe il servizio di cui beneficerebbe (o avrebbe bisogno) hic et nunc(qui ed ora) la persona con disabilità?E che senso ha – come si legge sempre in Sentenza (pagina 8) – prevedere nel progetto «…un assistente domiciliare del Comune […] senza però raccordarlo con il Centro di Riabilitazione, con ciò rinviando sine die le sedute di fisioterapia»?Sul punto ci sarebbe molto da dire e forse, ancora di più da rivendicarsi in sede giudiziaria.Altro aspetto rilevante è quello economico.Ovviamente ‐ come sempre accade in queste situazioni processuali – la Pubblica Amministrazione si “difende” adducendoristrettezze economiche e tuttavia argomentazioni attinenti alla spesa non si ritengono essere particolarmente esaustive e pregnanti alle ragioni della difesa delle amministrazioni, in quanto sul punto appare utile riferire che:1) innanzitutto, come si è più volte detto, lo strumento di accesso ai servizi sociali e sanitari del progetto individuale, di per sé, non significa maggiori costi (o costi non previsti) della Pubblica Amministrazione, ma solo mettere ordine in una modalità ‐ fino ad oggi – del tutto disordinata, di accesso a domanda individuale (e non sempre appropriata) a singoli servizi e di presa in carico dei bisogni della persona;2) compiendo la Pubblica Amministrazione l’analisi dei bisogni e l’indicazione dei servizi, è evidente che la potestà anche di carattere economico è (e rimane ancor di più) nelle mani dell’Amministrazione stessa;3) infine, risulta naturale chiedersi come ‐ senza i progetti individuali e, quindi, senza una vera e appropriata analisi dei bisogni di un territorio – sia stato possibile fino ad oggi redigere i “Piani di Zona” e valutare l’investimento nel quantum e nelquomodo [“quanto e come”, N.d.R.] delle risorse economiche e finanziarie nei servizi sociali e sanitari per persona con disabilità.Questi argomenti si elencano, senza “disturbare” princìpi quali quelli del diritto soggettivo della persona con disabilità e dei Livelli Essenziali di Assistenza che deve riconoscere ed erogare lo Stato. Pertanto, si crede che sia giunto il momento di evitare di manifestare questioni di ristrettezze economiche, perché forse è proprio il Cittadino che sta chiedendo all’Amministrazione di immettere nelle procedure un sistema di accesso, erogazione, gestione e controllo dei servizi in modo appropriato ai bisogni e alle risorse finanziarie necessarie.Ovviamente ciò lo si afferma con riguardo allo strumento del progetto individuale di cui all’articolo 14 della Legge 328/00, riconoscendosi che simile discorso non può compiersi con altri tipi di progettazione “personalizzata” (diversa da questa di cui parliamo, che è “individualizzata”), ai sensi della Legge 162/98.Inoltre, fatto non indifferente per gli operatori del diritto, il Giudice ha ritenuto la suddetta questione di giurisdizione esclusiva del TAR, evitando così altalene tra la giustizia amministrativa e quella civile, come in passato sembravano essere necessarie. Importante è quindi la ricostruzione da parte dell’Autorità Giudiziaria della natura e della funzione del progetto individuale per la persona disabile di cui all’articolo 14 della Legge 328/00.In tal senso, riconosce il Giudice che lo strumento consente la «presa in carico globale della persona disabile» e che «…trascende la modalità di smistamento della persona all’interno di una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile…» (si veda pagina 11 della Sentenza).E ancora, riconosce come metodologia quella del«lavoro di rete» (di conseguenza, deve ritenersi che laddove non si riesce a far partire il progetto individuale bisogna riconoscere l’incapacità delle Amministrazioni di «lavorare in rete»), «…che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità», attività che si mettono tutte in linea con i princìpi della Convenzione ONUsui Diritti delle Persone con Disabilità e dell’ICF[Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, definita nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.].Importante è poi che la Sentenza riconosca che l’istanza dell’utente deve determinare l’attivazione del Comune e dell’Azienda Sanitaria, le quali potranno anche «…coinvolgere altre istituzioni competenti» e creare un «…dossier unico». Come è pure importante il cenno alla «…presenza di un referente, il case manager, che può essere anche un assistente sociale, il quale garantisce il coordinamento tra il progetto individuale per la persona disabile ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l’unificazione degli accertamenti e delle valutazioni».Ecco quindi che ciò che nella Regione Sicilia risulta scritto e previsto anche nel citato Piano Triennale a favore delle Persone con Disabilità, trova luce persino in questa Sentenza del TAR della Calabria (che ovviamente si pronuncia sulla base delle Leggi Regionali della Calabria): nel progetto individuale «…possono confluire le valutazioni di vari soggetti – quali il Distretto della ASL (équipe medico‐psico‐pedagogica per la scuola, unità operativa di riabilitazione, commissioni di invalidità civile, stato di handicap e legge N° 68/99 presso la medicina legale, area materno infantile e area anziani); il Comune (operatori dei servizi sociali), la Scuola (corpo docente), la Provincia (Centri per l’impiego e comitati tecnici Legge N° 68/99) – ai fini del migliore coordinamento degli interventi da effettuare in un unico ambiente tematico che tenga in considerazione la condizione bio-psico-sociale del beneficiario e le risorse e i bisogni della sua famiglia (così a pagina 13 della Sentenza).Tutto questo è finalizzato alla «…piena realizzazione dell’integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro…» (pagina 14 della Sentenza).In conclusione: la normativa nazionale (e quelle regionali) è ormai molto chiara e definita, così come l’interpretazione e l’applicazione delle stesse – anche alla luce degli interventi giurisprudenziali – sono ormai evidenti al Lettore imparziale e che abbia sufficientemente approfondito il tema. Occorre quindi che tutto questo diventi una buona prassi amministrativa, capace di superare il principio amministrativo del “questo è compito mio, quello è compito tuo”, ma che “tutto è compito di tutti insieme” e che basta che un solo ramo, un solo settore non sia capace di “lavorare in rete” e tutto il sistema di “presa in carico globale” viene meno.Prendere in carico globalmente, quindi, non significa solo la presa in carico completa dei bisogni di una persona, ma anche la capacità “globale” della Pubblica Amministrazione di prendere in carico, con un lavoro di rete, i diversi bisogni della persona.A questo punto non vi sono molte valutazioni da compiersi: o, nel rispetto della legge, le Amministrazioni si rinnovano nell’organizzazione di accesso e di erogazione dei servizi per persone con disabilità, oppure le persone con disabilità stesse ‐ stante anche l’orientamento consolidato – saranno costrette, sempre più, ad adire l’autorità giudiziaria per vedere riconosciuto ciò che a loro sarebbe dovuto e, ancora peggio, ciò che sarebbe assai utile alla stessa macchina organizzativa dell’Amministrazione.

Avvocato.

Manovra 2011-2014 e persone con disabilità

dal sito HandyLex.org:

 La Camera dei Deputati ha dunque approvatodefinitivamente la Manovra correttiva. L’iter di presentazione e di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stata fulmineo ed anomalo, sulla spinta dei timori per i mercati finanziari e per i richiami dell’Unione europea.L’approvazione è avvenuta senza un sostanziale dibattito parlamentare. Lo stesso maxi-emendamento governativo, che inasprisce ancora di più le nuove misure, è stato approvato con la fiducia. Si tratta di una Manovra dagli effetti pesantissimi per le famiglie tutte e ancora di più per le persone con grave disabilità. Per una coincidenza la Manovra viene approvata proprio mentre ISTAT presenta il proprio Rapporto annuale sulla povertà in Italia, da cui risulta che 3 milioni e 129mila persone cioè il il 5,2% della popolazione, vive in stato di povertà assoluta, e circa 8 milioni di italiani rischiano a breve di cadere nella stessa condizione.

Taglio delle agevolazioni fiscali

Non solo l’iter di approvazione della Manovra è stato rapidissimo, ma dopo la prima stesura sono intervenute modificazioni per renderla ancora più incisiva sul piano dei conti: recuperare con certezza 24 miliardi dagli interventi su fisco e assistenza.Ciò ha comportato l’approvazione di un comma che prevede una diminuzione di moltissime agevolazioni fiscali per la maggioranza dei contribuenti. Per l’esattezza la diminuzione sarà pari al 5% dal 2013 e al 20% nel 2014.Gran parte di queste riduzioni riguardano le famiglie e investono le più comuni detrazioni e deduzioni che la maggioranza dei contribuenti applica al momento della presentazione della denuncia dei redditi: detrazioni per lavoro dipendente, deduzioni per la prima casa, detrazioni forfettarie per carichi di famiglia (figli, coniuge…), detrazioni per spese sanitarie e così via. Fra le agevolazioni viene ridotta anche la possibilità di dedurre lespese mediche di assistenza specifica per le persone con grave disabilità (es. infermiere, terapista) nonché di detrarre le spese per ausili, veicoli, sussidi tecnici informatici, cani guida per non vedenti, deduzioni e detrazioni per le badanti.Questa riduzione sostanziale inciderà su tutte le famigliema in modo ancora più decisivo sui nuclei in cui è presente una persona anziana non autosufficiente o con disabilità.Spieghiamo il perché.Le diminuzioni di detrazioni e deduzioni vengono pagate da tutti i contribuenti, inclusi quelli che hanno a loro carico una persona con disabilità. In aggiunta, però, questi ultimi vedranno ridurre anche le specifiche detrazioni e deduzioni a loro riservate e riferibili a maggiori (e inevitabili) spese sostenute. Ad esempio, oltre a detrarre di meno le spese sanitarie – come la generalità dei contribuenti – potranno dedurre cifre inferiori al passato sull’assistenza medica e paramedica, sulle spese per gli ausili, sulle spese per l’assistenza ai non autosufficienti e così via.Non è tutto. Le deduzioni per l’assistenza specifica in caso di grave handicap operano sul reddito imponibile, abbassandolo, diversamente dalle detrazioni che invece abbassano percentualmente l’imposta. In futuro, quando quelle deduzioni saranno possibili solo riducendole del 20%, il rischio è che il reddito lordo superi determinate soglie e quindi venga tassato con un’aliquota superiore che in precedenza.Alcune testate giornalistiche oggi hanno formulato le prime ipotesi del costo che ogni famiglia dovrà sopportare dal 2013 (redditi 2012): Repubblica ipotizza circa 700 euro, il Corriere della Sera circa 1.000 euro a famiglia. Si tratta di elaborazioni che si riferiscono ad una famiglia “media”, ma pensando alle spese tipiche della non autosufficienza sono stime fortemente sottodimensionate.La Manovra sembra lasciare uno spiraglio, ma in realtà non lo è. L’articolo 40 precisa che queste restrizioni non si applicano “qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.”Nella sostanza: o si taglia sull’assistenza e in generale sulla spesa sociale per 24 miliardi, o rimangono in vigore quelle riduzioni nelle agevolazioni fiscali.Diviene, quindi, centrale l’approvazione della legge delega sulla riforma del fisco e dell’assistenza, ma con queste premesse anche l’attesa “riforma” ha tutte le premesse per rivelarsi molto rischiosa per le persone anziane o con disabilità.Si noti quella frase citata poco sopra: “eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali”. Che significa “si sovrappongono”? Il fatto stesso che ci si possa porre questa domanda significa che c’è ampio margine di discrezionalità per poter decidere – in un domani molto vicino – che chi accede a prestazioni sociali o sanitarie agevolate non abbia più diritto ad agevolazioni fiscali. Si potrebbe arrivare a sostenere che, per un figlio che percepisce l’indennità di accompagnamento o di frequenza, non si ha diritto alla detrazione per figli a carico, oppure se si ottiene un assegno di cura o per la vita indipendente non si può più detrarre/dedurre gli oneri relativi ad una badante.Ancora una volta, con queste premesse, anche la riforma fiscale e assistenziale inciderà in misura maggiore, rispetto agli altri Cittadini, sulle persone non autosufficienti, con disabilità e sulle loro famiglie. 

Invalidità civile e contenzioso

La Manovra tenta di intervenire per limitare contenziosoche riguarda l’invalidità, la cecità e la sordità civile, ma anche l’inabilità e l’invalidità “pensionabili”, cioè quelle riconosciute ai lavoratori, con un minimo di versamenti contributivi, divenuti disabili parziali o totali nel corso della carriera lavorativa.Bisogna sapere che la giacenza dei contenziosi legati all’invalidità civile, a fine 2009, era di 292.726 casi. I nuovi ricorsi nel 2009 sono stati 114.664, ma va tenuto conto che non si era ancora conclusa la prima fase dei controlli straordinari e che nel corso del 2011 ce ne saranno altri 250.000 con un inevitabile incremento del contenzioso.Un ultimo dato interessante è quello relativo alle cause concluse nel corso del 2009: sono 137.154. Il Giudice ha dato ragione all’INPS in 58.866 casi. Meno della metà, visto che in 64.063 casi il Giudice ha dato ragione agli invalidi.Tempi e risorse che l’INPS intende diminuire, per certi versi giustamente, e che il testo della Manovra recepisce nell’articolo denominato Processo civile ed altre disposizioni per la maggior efficienza della giustizia. Questo presenta interventi che, nelle intenzioni di chi ha elaborato il testo, vengono proposti come una forma di tutela per il Cittadino. In realtà, per quanto riguarda le invalidità civili, l’intento è quello di ridurre e limitare il contenzioso, non sempre garantendo la “parità” fra le parti. Vediamo di cosa si tratta. 

Nuove modalità di ricorso

Attualmente chi vuole opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presenta ricorso al Giudice, allega memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice nomina un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio, incaricato di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisisce, assieme alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I tempi, spesso, sono molto lunghi e possono arrivare ad alcuni anni prima della sentenza del Giudice.Il testo del Decreto Legge 98/2011 (art. 38, comma 1) modifica il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis. Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio. L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. Teoricamente positivo come intento.Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell’INPS,non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite (con ciò che comporta poi in termini di processo verbale in caso di conciliazione).Il Giudice nomina il consulente tecnico. Il consulente tecnico provvede a stendere la relazione e, prima di depositarla, tenta la conciliazione fra le parti.Senza accertamento tecnico preventivo il Giudice non procede. Alla prima udienza, se rileva che non è stata presentata l’istanza o non è stato completato l’accertamento tecnico preventivo, concede al massimoaltri 15 giorni di tempo.Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Gli enti competenti (es. INPS) provvedono, dopo la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giornidalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.La successiva sentenza – secondo quanto previsto dalla Manovra – è inappellabile e questa limitazione ad un solo grado di giudizio lascia alquanto perplessi, perchè contrario agli stessi principi del nostro diritto.In un successivo passaggio (art. 38, comma 8), la Manovra interviene ancora sulla partecipazione dell’INPS nella definizione della relazione peritale del consulente tecnico di ufficio. La Manovra modifica una norma già esistente (art. 10, comma 6-bis, Legge 2 dicembre 2005, n. 248) con l’intento di rendere più semplice lapartecipazione del medico legale INPS, rispetto alla partecipazione dell’eventuale consulente della controparte (Cittadino).Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore dalprimo gennaio 2012. È da capire se riguarderanno anche i ricorsi già depositati oppure solo quelli presentati dopo quella data. 

Dubbi applicativi

Le nuove disposizioni lasciano aperti non pochi interrogativi.Ci si chiede, ad esempio, perché non sia stata ipotizzata la reintroduzione, magari aggiuntiva a quanto già previsto in Manovra, di una qualche forma di ricorso amministrativo. Oppure della formalizzazione dell’istanza di riesamepresso lo stesso INPS, cioè del potenziamento e della pubblicizzazione della possibilità per il Cittadino di richiedere all’INPS di riesaminare il caso proprio per evitare contenzioso.Nella logica complessiva, poi, il ruolo del consulente tecnico dell’ufficio diviene centrale e dirimente, il che – in via teorica – non è scorretto trattandosi di appurare uno status sanitario su cui il Giudice non ha stretta competenza professionale.Ma ciò lascia aperti ed amplifica i notevoli problemi segnalati quotidianamente rispetto alle reali specifiche competenze delle migliaia di consulenti “a disposizione” dei Tribunali. Nessuna norma precisa, ad esempio, che il consulente deve essere un medico legale oppure un medico specialista nella patologia da esaminare. Conseguentemente non è infrequente incontrare casi in cui a svolgere l’attività di consulenza siano medici conspecializzazioni molto lontane dalla patologia da esaminare (es. dermatologi, ginecologi, medici dello sport chiamati a valutare casi di distrofia, lesione spinale, morbo di Alzheimer…).Infine, vi sono degli aspetti, più o meno evidenti, di “conflitto di interessi”, mai sufficientemente accertati dai Giudici. Chi svolge o ha già svolto attività professionale per l’INPS è corretto che sia chiamato come consulente in una perizia che vede l’Istituto come parte in causa?In sintesi, si ha l’impressione che, se da un lato i tempi potrebbero essere abbreviati (forse, poiché nessuna disposizione precisa i tempi del Giudice per nominare il consulente, né il tempo di quest’ultimo per redigere la relazione), dall’altro le garanzie per il Cittadino saranno sicuramente inferiori.E sempre a proposito di tempi, lascia perplessi il limite di120 giorni entro in quale l’ente dovrebbe provvedere al pagamento delle eventuali provvidenze: nell’era dell’informatica e della telematica, e visto il tipo di accertamenti davvero minimi da eseguire, quattro mesi di tempo sembrano davvero esagerati, visti soprattutto i dichiarati intenti semplificatori del Legislatore. È chiaro che quel limite è fissato anche in funzione degli interessi legali (altra spina nel fianco dell’INPS) che, in questo modo, decorrono dal centoventunesimo giorno e non dalla data del sentenza. 

Anche il primo accertamento all’INPS?

E nel testo della Manovra (art. 18, comma 22) troviamo anche un comma che ci si aspettava ormai da anni: «Ai fini della razionalizzazione e dell’unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari».Nella sostanza, si apre concretamente la possibilità che, oltre alla funzione di ricezione delle domande, di erogazione delle provvidenze economiche, di verifica dei verbali, di presenza in giudizio, passi completamenteall’INPS anche la fase di primo accertamento ora attribuita alle Regioni che lo effettuano tramite le proprie Commissioni ASL (nelle quali è già presente un medico INPS). In pratica, in alcune Regioni, l’intera “filiera”potrebbe diventare di competenza INPS.Da far notare che questa “unificazione” riguarderebbe anche la valutazione dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999 ai fini del collocamento mirato). 

Scuola e sostegno

Un articolo specifico è dedicato, nella Manovra, alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica (articolo 19). Il comma 11 è dedicato al sostegno rivolto agli alunni con disabilità.Il primo periodo rammenta (non potrebbe fare altrimenti dopo i reiterati pronunciamenti giurisprudenziali) che è possibile istituire, per gli insegnanti di sostegno, posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare lapiena tutela dell’integrazione scolastica.Il periodo successivo, tuttavia, stabilisce che l’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili.Si precisa che la scuola provvede ad assicurare «la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegnoche dei docenti di classe». Si tratta di una indicazione a doppio taglio: se da un lato si sottolinea, opportunamente, che l’azione di sostegno riguarda tutto il personale docente, dall’altro l’aver inserito tale indicazione immediatamente dopo l’ennesimo rapporto (1:2) rende la precisazione foriera di equivoci («se non ci sono insegnanti di sostegno a sufficienza, ci pensino i docenti curricolari»).Senza aggiungere alcunché in termini di finanziamenti specifici, il comma precisa che, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale «viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili».Quantomeno singolare l’ultimo periodo che prevede la presenza obbligatoria del medico INPS nelle«commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale istitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile». In realtà la definizione della diagnosi funzionale non è una competenza della Commissione ex Legge 104/1992. Inoltre non è propriamente la diagnosi funzionale ad essere istitutiva del diritto in parola ma semmai il profilo dinamico funzionale (nemmeno questo di competenza di quella Commissione) unitamente alla certificazione di “alunno con handicap”.Nell’evidente svarione, emerge comunque netto il retropensiero secondo cui la presenza di un medico INPS (indipendentemente dalle sue specifiche competenze professionali in questi ambiti) sia sinonimo di garanzia di rigore e correttezza.

Spesa protesica e ticket

La Manovra fissa alcuni punti fermi nel controllo della spesa sanitaria (aggiuntivi a quelli relativi alla spesa per il personale). L’obiettivo di risparmio, già definito negli anni passati, è rafforzato da ulteriori misure. Una di queste riguarda la spesa per i dispositivi medici e la spesa protesica (ausili, protesi, ortesi).A partire dal 2013 (art. 17, comma 1, lett. c) la spesa sostenuta direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale per l’acquisto di dispositivi medici, compresa quellaprotesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione. Il tetto di spesa è riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard.L’eventuale “sforamento” è recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Questa rigida compressione della spesa avrà delle probabili conseguenze, ancora da definire, nella qualità delle prestazioni protesiche attualmente riservate alle persone con disabilità.L’altra novità, la cui entrata in vigore dovrebbe essere immediata, è l’introduzione del cosiddetto super-ticket di 10 euro sulle prestazioni specialistiche. In realtà le modalità di applicazione sono affidate alle Regioni. Queste possono decidere, in base alle loro disponibilità di bilancio, se applicarlo in toto o in parte o in forma diversificata ai Cittadini. In estrema sintesi, la Manovra richiede “solo” che per ogni prestazione specialistica si recuperino 10 euro. Ovviamente le Regioni più dissestate economicamente quei dieci euro aggiuntivi dovranno chiederli ai Cittandini, senza sconto alcuno. 

Patto di stabilità e indicatori di virtuosità

La Manovra interviene nuovamente sul patto di stabilità (che impegna Stato ed enti locali a mantenere la spesa entro certi limiti) introducendo (articolo 20) i parametri di virtuosità. Il rispetto di questi parametri condizionerà la possibilità per gli enti locali, di derogare dal patto di stabilità. Fra i parametri previsti, a fianco del possesso del numero di auto blu, del numero di sedi di rappresentanza ed altri indicatori, viene indicato anche il “tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale”, cioè di servizi sociali quali case di riposo e di ricovero, asili nido, convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; le colonie e soggiorni stagionali, corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport, gli impianti sportivi, le mense.Si tratta quindi di servizi a fortissimo impatto sociale, su cui gli enti locali e le regioni hanno operato scelte diverse in termini di partecipazione alla spesa da parte dei Cittadini.La disposizione rischia di produrre un effetto deleterio sulle politiche sociali delle regioni, già duramente provate dagli scarsissimi trasferimenti degli ultimi anni, e soprattutto sui Cittadini che devono rivolgersi ai servizi pubblici per supporto e assistenza.Il parametro adottato attribuisce maggiore virtuosità alle Regioni che garantiscono meno servizi ai Cittadini, o che richiedono una maggiore partecipazione alla spesa.Per compensare questo rischio di distorsione, anche su pressioni della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, è stato inserito, all’articolo 20, un ulteriore comma.Vi si precisa che “a decorrere dalla determinazione deilivelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità (…) sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità -costi”.Il comma è interessante e, per molti versi innovativo, perchè – per la prima volta inserisce anche l’esigenza di una valutazione qualitativa dei servizi dalla parte del Cittadino. Inoltre, e non è cosa di poco conto in una Manovra di questo tenore, richiama la determinazione dei livelli essenziali delle prestazione ed anche delle funzioni fondamentali degli enti territoriali. Resta da comprendere come possano, gli enti territoriali, in assenza o quasi ditrasferimenti per la spesa sociale garantire quelle funzioni fondamentali richiamate dal Legislatore.

Carlo Giacobini
Direttore responsabile di
HandyLex.org™©

Vita Indipendente – Ddl Regione Sicilia

Prendono sempre più corpo e vengono promosse in alcune aree del nostro Paese i progetti per le persone con disabilità denominati “Vita Indipendente”. Già la Legge 162/99 prevede forme di assegnazione di somme da destinare direttamente alle famiglie per l’integrazione socio-sanitaria attraverso l’assunzione diretta di uno o più assistenti.
A livello locale Comuni Provincie e Regioni stanno finanziando con somme variabili progetti che in qualche modo tendono alla valorizzazione della “Vita Indipendente”. Ma non è affatto sufficiente e neanche soddisfacente!!! Bisogna fare molto di più e legiferare a livello Regionale, dato il titolo IV della Costituzione, in modo da garantire la piena realizzazione di progetti individuali di integrazione, inclusione e valorizzazione delle risorse e potenzialità umane delle persone con disabilità che usufruirebbero delle risorse destinate alla “Vita Indipendente”.
Un possible progetto di legge con queste caratteristiche è il Ddl depositato in commissione Salute della Regione Siciliana. Adesso bisogna capire se tale ddl è solo una promessa o possa diventare realtà. Per fare ciò a mio avviso SI DEVE tenere alta l’attenzione, pressare e spingere l’acceleratore affinché tale progetto diventi presto Legge. Sarebbe, inoltre, una base a cui o su cui le altre Regioni potrebbero attingere per legiferare a loro volta.

di Giovanni Cupidi

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Di seguito riporto x intero il ddl (ometto i moduli previsti in facs/simile):

Disciplina per la vita indipendente e autodeterminata di persone con handicap grave
Commissione SESTA 01 feb 2013

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge ha come suo obiettivo principale la concreta realizzazione, anche in Sicilia, del progetto vita indipendente’ che mira, attraverso il superamento della logica dell’assistenzialismo e dell’ospedalizzazione, all’autodeterminazione ed al pieno inserimento nella società dei disabili gravi. Gli strumenti’ per ottenere ciò sono essenzialmente due: gli assistenti personali e le Agenzie di vita indipendente. L’Assistente personale è una figura professionale distinta dall’assistente domiciliare. Tra gli assistenti e l’assistito si configura un normale rapporto d’impiego, ed è il disabile stesso che decide il servizio, concordando direttamente mansioni, orari, modalità, tipo di contratto e retribuzioni. Ovviamente non si esclude che uno o più degli assistenti personali possano essere amici, familiari, parenti. Le agenzie di vita indipendente sono agenzie di servizi gestite da organizzazioni rappresentative delle persone disabili, aventi anche funzioni di adozione di misure concrete per l’abbattimento delle barriere architettoniche, della promozione di leggi in materia di disabilità e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della disabilità. Nonostante siano diverse le nazioni europee in cui la vita indipendente è già realtà e più di uno i documenti internazionali (dell’ONU e dell’UE) che riconoscono la parità dei diritti alle persone disabili, in Italia attualmente manca una legge a livello nazionale, anche se, in applicazione delle leggi 104/92 e 162/98, sono previste diverse forme d’intervento e di aiuto ai portatori di handicap, cosicché alcune regioni contemplano anche la realizzazione di progetti di vita indipendente. In Sicilia, invece, l’assistenza viene ancora demandata alle famiglie. Così, chi è affetto da un grave handicap ed ha bisogno di assistenza continuata, se non ha una famiglia disposta ad accudirlo, è costretto, nella migliore delle ipotesi, ad essere confinato in un istituto. Il presente intervento normativo è voluto fortemente da chi in prima persona vive il problema e anela il varo di una normativa regionale che possa finalmente permettere ai portatori di handicap gravi un’esistenza il più possibile indipendente.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1. Definizioni 1. Per vita indipendente e autodeterminata del soggetto portatore di un qualsiasi handicap grave si intende la realizzazione di quelle condizioni economiche, sociali e civili atte a far sì che, anche tale soggetto, nella vita quotidiana e nella misura in cui intenda o possa avvalersene, disponga direttamente di opportunità di scelta, controllo ed autodeterminazione pari a quelle dei soggetti non disabili. 2. Per assistenza personale si intende l’attività di uno o più lavoratori, sia dentro che al di fuori dell’abitazione e del comune di residenza del soggetto portatore di un qualsiasi handicap grave, finalizzata alla valorizzazione di ogni capacità naturale e al pieno sviluppo della personalità di quest’ultimo. 3. Per soggetto si intende la persona fisica con handicap grave, che ha diritto all’assistenza personale. 4. Per Commissione si intende la Commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 integrata da un componente indicato dall’Agenzia per la vita indipendente di cui all’articolo 12 della presente legge. 5. Per assistente sociale si intende la figura professionale pubblica istituzionalmente responsabile di prestare assistenza sociale al soggetto. 6. Per necessità del soggetto si intendono le condizioni fisiche, psichiche, mentali e/o sensoriali dell’avente diritto, anche coesistenti fra loro, correlate con le forme ed i modi attraverso cui egli intende esercitare le proprie libertà inviolabili e sviluppare pienamente la propria personalità. 7. Per ore medie giornaliere di assistenza personale si intende la somma delle ore di assistenza prestate a conclusione di ciascun anno solare, divise per il numero dei giorni di svolgimento del servizio, tali da assicurare il contemperamento della determinazione delle ore di assistenza personale riconosciute con le singole e specifiche necessità di ciascun soggetto.
Art. 2. Assegno regionale
1. In attuazione delle pari opportunità concrete per l’esercizio dei diritti di libertà, del pieno sviluppo della personalità e della salvaguardia dell’autonomia degli individui stabiliti dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 39, comma 2, lettera l-ter) (lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162), e in ottemperanza al divieto di discriminazione, è istituito l’assegno regionale per l’assistenza personale per la vita indipendente. 2. Il monte ore mensile di assistenza personale indiretta riconosciuto al soggetto è costituito dalla moltiplicazione per 30,44 della somma delle: a) ore medie minime di assistenza personale per ogni giorno dell’anno solare individuate in base alla classe assegnata dalla Commissione; b) eventuale maggiorazione individualizzata di ore medie per ogni giorno dell’anno solare decisa dall’assistente sociale. 3. Dal momento dell’attribuzione, l’assegno costituisce un diritto soggettivo perfetto e il suo importo mensile è dato dal monte ore di cui al comma precedente moltiplicato la somma oraria di euro 18,00 quale media comprensiva di ogni spesa, maggiorazione, onere e imposta, incluse tutte le spese di mantenimento dell’assistente personale (viaggi, pasti, alloggio) eventualmente necessarie durante l’effettuazione del servizio fuori dalla residenza del soggetto avente diritto nonché le spese di amministrazione per la gestione dell’assistenza personale. 4. L’assegno viene erogato fino a revoca, variazione di classe o morte del soggetto avente diritto, e si aggiunge ad altri assegni, pensioni e indennità previsti dalla normativa. 5. L’assegno spetta al solo titolo della minorazione e non costituisce reddito. 6. L’erogazione dell’assegno rimane inalterata se il soggetto avente diritto, temporaneamente o permanentemente, risieda in altra regione o all’estero, solo laddove lo stesso non goda della erogazione o di servizi analoghi nel luogo di destinazione. 7. Resta intatto il compito dei comuni di intervenire direttamente per tutte le necessità assistenziali non coperte da questo assegno. 8. Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all’assegno ottenuto per avvalersi esclusivamente dell’assistenza fornita direttamente dagli enti territoriali preposti, dandone comunicazione all’assistente sociale. Art. 3. Soggetti
1. L’assegno spetta alle persone di tutte le età residenti nel territorio della Regione, che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3 e che necessitano di almeno due ore medie di assistenza personale per ogni giorno dell’anno solare. 2. Le domande relative all’assegno vanno presentate presso l’ufficio assistenza sociale del comune di residenza del singolo soggetto interessato, e vengono redatte secondo l’allegato I, quando relative all’assegnazione di una classe, o alla variazione di essa, oppure alla rinuncia all’assegno, e secondo l’allegato II, quando relative ad una ulteriore quantità individualizzata di assistenza personale autogestita. 3. Prima di qualsiasi decisione di rispettiva competenza, sia la Commissione che il responsabile dell’ufficio sociale del comune interessato, devono in ogni caso ascoltare direttamente il soggetto, se necessario anche al domicilio del medesimo. Il soggetto può farsi assistere da persona di propria fiducia. 4. Il mancato accoglimento, anche parziale, della istanza da chiunque adottato, deve essere motivato per iscritto, in maniera distinta per ogni rifiuto e comunicato al soggetto entro i termini stabiliti.
Art. 4. Commissione
1. La valutazione dei requisiti ai fini dell’attribuzione al soggetto della classe di assistenza personale autogestita, il passaggio fra le varie classi per variazione delle necessità o per parziale utilizzo dell’assegno, e la revoca dell’assegno per mancato utilizzo o per mancanza di necessità del medesimo sono decisi dalla Commissione territorialmente competente, tenendo conto dell’intera condizione economico-sociale e delle necessità del soggetto richiedente. 2. I componenti di tali Commissioni, sulla scorta delle indicazioni e dei programmi adottati dalla Giunta regionale, vengono adeguatamente formati sul progetto di vita indipendente, con particolare attenzione alle esigenze espresse da organizzazioni composte soltanto da soggetti con handicap in situazione di gravità con provata esperienza in tema di utilizzo dell’assistenza personale per la vita indipendente. 3. La Commissione assume la decisione e ne dà comunicazione al soggetto e al responsabile dell’ufficio sociale comunale competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine l’istanza si intende accolta.
Art. 5. Il responsabile socio – assistenziale
1. Una volta assegnata la classe dalla Commissione, il responsabile dell’ufficio sociale del comune competente per territorio, basandosi sulla richiesta presentata dal soggetto, stabilisce il monte ore medio giornaliero individualizzato di assistenza personale da erogare anche nella forma indiretta in aggiunta alle ore previste per la classe assegnata, con l’unico limite costituito dal monte ore stabilito per la classe immediatamente successiva. Tale assegnazione può essere modificata su iniziativa del soggetto o del responsabile socio assistenziale del comune competente per territorio, entro i termini stabiliti. 2. Il responsabile socio assistenziale del comune competente per territorio assume e comunica la decisione di cui ai commi precedenti entro quindici giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l’istanza presentata dal soggetto si intende accolta. 3. In caso di necessità il responsabile socio assistenziale del comune competente per territorio invia alla Commissione una relazione adeguatamente motivata, in cui propone l’assegnazione di una diversa classe oppure la revoca dell’assegno. Tale relazione è inviata contemporaneamente al soggetto interessato, il quale ha trenta giorni per trasmettere proprie controdeduzioni alla Commissione. Questa assume e comunica la decisione entro i successivi trenta giorni dopo aver prima ascoltato il soggetto interessato
Art. 6. Classi
1. Le classi di assistenza personale autogestita sono così articolate e assegnate secondo i seguenti criteri: a) classe A: necessità di aiuto per uscire di casa e andare nei luoghi più difficili e/o necessità di aiuto per accedere all’informazione e alla cultura per una media di 2 ore al giorno di assistenza personale; b) classe B: necessità di cui alla classe A più necessità di aiuto per alcune esigenze inerenti la gestione della casa per una media di 4 ore al giorno di assistenza personale; c) classe C: necessità di cui alla classe B più necessità di aiuto per tutta la gestione della casa, per l’igiene personale e per cucinare per una media di 10 ore al giorno di assistenza personale; d) classe D: necessità di cui alla classe C più impossibilità di stare da solo/a durante il giorno per una media di 16 ore al giorno di assistenza personale; e) classe E: necessità di cui alla classe D più necessità di più interventi durante la notte per una media di 24 ore al giorno di assistenza personale. 2. Sono inoltre istituite le classi D super e E super, che includono una maggiorazione per una media di 3 ore al giorno di assistenza personale, per le situazioni in cui è necessaria la presenza di due assistenti personali contemporaneamente per lo svolgimento di alcune attività di assistenza all’avente diritto talmente faticose da non poter essere effettuate da una sola persona. 3. Al fine della più equa e corretta ripartizione delle risorse economiche disponibili, sarà sempre data priorità nell’ammissione al beneficio dell’assegno ai soggetti inseriti nelle classi E super, D super, E e D.
Art. 7. Assistenti personali
1. Il soggetto si avvale di assistenti personali di sua libera scelta. 2. Sono facoltà insindacabili del soggetto: a) istruire direttamente i/le propri/e assistenti personali; b) attingere da eventuali elenchi di assistenti personali che abbiano seguito attività di formazione o di aggiornamento in tema di vita indipendente. 3. L’assistenza personale riguarda tutte le necessità di vita del soggetto avente diritto, compresi i giorni festivi, le vacanze, il tempo libero, l’attività lavorativa, l’integrazione sociale e la piena partecipazione a tutte le attività. 4. Le/gli assistenti personali sono tenute/i ad affrontare le necessità del soggetto, rispettando le sue indicazioni, anche circa i luoghi, i modi, i tempi e gli orari di espletamento dell’operatività. Fatte salve le situazioni di forza maggiore, le/gli assistenti personali sono tenute/i ad effettuare soltanto le prestazioni concordate preventivamente con il soggetto. 5. Gli/le assistenti personali lavorano alle dipendenze o per conto del soggetto, in conformità e nel rispetto delle vigenti norme. E’ facoltà del soggetto avvalersi di assistenti personali dipendenti da terzi, fermi restando i principi e le condizioni, di cui ai commi precedenti.
Art. 8. Privacy
1. Le/gli assistenti personali sono tenute/i ad una stretta riservatezza su tutto ciò che vengono a conoscere della vita privata del soggetto e possono comunicarlo a terzi soltanto previa autorizzazione espressa del/la medesimo/a. 2. Fra i terzi, di cui al comma precedente, sono inclusi i servizi sociali, i familiari e il partner del soggetto.
Art. 9. Ricorsi
1. Avverso le decisioni, sia della Commissione che del responsabile socio assistenziale del comune competente per territorio, oltre ai ricorsi giurisdizionali, sono ammessi ricorsi in opposizione e ricorsi gerarchici, rispettivamente al Presidente della Regione e ai Sindaci competenti. 2. L’instaurarsi del contenzioso non fa venir meno l’obbligo di erogazione di quanto previsto dalla classe e dalla personalizzazione eventualmente assegnate. 3. L’accoglimento dei ricorsi di cui al presente articolo ha effetto retroattivo.
Art. 10. Erogazione dell’assegno
1. L’assegno viene erogato entro sessanta giorni dalla decisione della Commissione con effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. 2. L’assegno è articolato in dodici mensilità annue di eguale importo da erogarsi in via anticipata il primo giorno lavorativo di ogni mese e viene accreditato in conto corrente bancario o postale, intestato al soggetto avente diritto. 3. La somma eventualmente non spesa al termine dell’anno solare per l’assistenza personale, e non impegnata per l’assistenza personale nell’anno seguente, viene restituita dal soggetto entro il mese di febbraio dell’anno successivo, senza che ciò comporti la revisione del monte ore complessivo di assistenza personale assegnata. 4. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il soggetto deposita presso l’ufficio comunale socio assistenziale competente per territorio, un’autocertificazione, relativa all’anno precedente, in cui dichiara che la spesa è stata conforme alle finalità per cui l’assegno è stato erogato ed è tenuto a conservare, per i tempi di legge, prova documentale degli 8/10 della spesa sostenuta.
Art. 11. Accessibilità
1. Per tutte le comunicazioni previste dalla presente legge il soggetto può ricorrere ai più moderni mezzi informatici, che ne agevolino o ne rendano possibile l’effettuazione, purché idonei allo scopo. 2. Le comunicazioni previste dalla presente legge nei confronti del soggetto sono nulle se effettuate in maniera inaccessibile per il medesimo.
Art. 12. Agenzia per la vita indipendente
1. Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendano possibile la vita indipendente la Regione finanzia con euro 100.000,00 all’anno l’Agenzia per la vita indipendente competente per l’intero territorio regionale. 2. Tale Agenzia è costituita da tutte le Associazioni ONLUS, aventi per scopo statutario la vita indipendente, delle quali la maggioranza del comitato direttivo deve essere composto da persone con handicap in situazione di gravità e propri familiari. 3. Principali compiti dell’Agenzia sono: a) attività di consulenza alla pari fra persone disabili, che fanno o intendono fare vita indipendente; b) organizzazione di corsi facoltativi finalizzati ad agevolare persone disabili, che fanno o intendono fare vita indipendente; c) consulenze e corsi facoltativi per disabili minorenni e per i loro familiari; d) ricerca di persone disponibili a lavorare come assistenti personali e tenuta del relativo elenco; e) effettuazione di specifica attività formativa o di aggiornamento in tema di vita indipendente per chi lavora o intende lavorare come assistente personale; f) tenuta di un registro di chi ha frequentato tale formazione o aggiornamento positivamente ed è disponibile a lavorare come assistente personale. 4. La disciplina specifica della Agenzia, ivi compresa la fissazione della sede, verrà determinata con apposito decreto dell’Assessore regionale per la salute, assunto di concerto con gli assessori per la famiglia e per l’economia.
Art. 13. Norma Finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.
Art. 14. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Firmatari:
Oddo Salvatore (LISTA CROCETTA)
Digiacomo Giuseppe (PD)
Ferreri Vanessa (MOVIMENTO 5 STELLE)
Coltraro Giambattista (LISTA CROCETTA)
Assenza Giorgio (PDL-VERSO IL PPE)
Tamajo Edmondo (Democratici Riformisti per la Sicilia)
Lo Giudice Salvatore (Democratici Riformisti per la Sicilia)

Dati statistici sulla disabilità in Italia

Secondo l’Istat sono tre milioni i disabili che vivono in Italia, una cifra che rappresenta il 5% della popolazione. La maggiore concentrazione di persone con disabilità si riscontra nelle isole. Un dato più basso di quello del Censis, secondo il quale idisabili in Italia sarebbero 4,1 milioni, pari al 6,7% della popolazione. Il dato del Censis è frutto della rilevazione a campione effettuata telefonicamente su 1500 persone. I dati Istat, invece, sono il frutto dell’analisi multiscopo sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, integrata con i dati dell’indagine sui “Presidi residenziali socio-assistenziali”. Secondo il rapporto Istat “La disabilità in Italia“, nel nostro Paese le persone con disabilità di più di sei anni che nel 2004 vivevano in famiglia sono 2 milioni e 600 mila, pari al 4,8% della popolazione. A queste se ne aggiungevano altre 190 mila (0,4% della popolazione) che vivevano in istituto. In totale quasi 3 milioni di persone, il 5% della popolazione. Tra questi, un milione e mezzo sono le persone che vivono con due o tredisabilità. Circa 700 mila persone con problemi di movimento, oltre 200 mila con difficoltà sensoriali, quasi 400 mila con limitazioni che impediscono le normali funzioni della vita quotidiana.
La maggiore diffusione di disabilità si ha nell’Italia insulare (5,7%) e nel Sud (5,2%) mentre al Nord la percentuale di persone con disabilità supera di poco il 4%, con valori molto alti di Sicilia (6,1%), Umbria (6%), Molise e Basilicata (entrambe 5,8%), mentre in coda si collocano i valori di Bolzano (2,5%), Trento (2,9%), Lombardia (3,8%) e Valle d’Aosta (4,1%).L’Istat ha diviso la popolazione con più di 6 anni che vive in famiglia in 5 grandi gruppi.

Persone con difficoltà nel movimento.
Se ne contano 700 mila, cioe’ l’1,3% della popolazione corrispondente. Tassi piu’ alti si notano fra le donne (1,7%) e fra gli anziani ultraottantenni (ha problemi di movimento il 9,6% di essi).

Persone con difficoltà sensoriali (vista, udito, parole).
Rientrano in questa categoria 217 mila persone sopra i 6 anni di età, lo 0,4% della popolazione. Percentuale stabile fra i due sessi, con incidenza che aumenta al crescere dell’età.

Persone con difficoltà nelle funzioni di vita quotidiana (cura della persona, mettersi a letto, vestirsi, mangiare da solo, etc).
A questo identikit corrisponde la situazione di 376 mila persone, lo 0,7% della popolazione maggiore di 6 anni che vive in famiglia.
Le altre due categorie prendono in considerazione rispettivamente le persone che dichiarano di avere difficoltà in due e in tutte e tre le aree considerate.
Due disabili su tre (il 66,2%) sono donne: ce ne sono 1 milione 700 mila, cioè il 6,1% delle donne italiane. Tra gli uomini la percentuale è pari al 3,3%, valore quasi dimezzato rispetto alle donne. I tassi di disabilità di uomini e donne cominciano a divergere col progredire dell’età.

Persone in istituto.
Si tratta in gran parte (83%) di anziani non autosufficienti, mentre il 6% sono adulti con una disabilità psichica e un altro 6% adulti con una disabilità plurima. In valori assoluti sono 190 mila che vivono in istituto. Le donne anziane non autosufficienti sono il 64% delle persone che vivono in istituto.

Disabili e famiglia.
Il 93% degli italiani con disabilità vive in famiglia: di questi, il 27% in coppia senza figli, il 10% in coppia con figli, mentre il 43% resta con la famiglia d’origine.In valori assoluti le persone disabili che vivono in famiglia sono due milioni e 600 mila, pari al 4,8% della popolazione italiana. A vivere con il partner sono soprattutto gli uomini disabili (60%), mentre la percentuale scende al 26% nel caso delle donne.

Disabili e lavoro.
Molto difficile appare l’integrazione dellepersone disabili nel mercato del lavoro, dove approda solo il 3,5% degli italiani con disabilità; sono pochissimi, appena lo 0,9%, i disabili senza occupazione che ne stanno cercando una. Il 66% è fuori dal mercato lavorativo, o perché in pensione (43,9% ), o perché inabile al lavoro (21,8%). Ad avere un lavoro, sono in prevalenza gli uomini con disabilità (6,82%), mentre il tasso di occupazione scende all’1,82% per le donne disabili. La fonte di reddito principale per le persone con disabilità è la pensione (85 %).

Disabili e scuola.
Sono 185.181 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane per l’anno 2010-2011 in crescita rispetto all’anno passato, quando si contavano 181.177 presenze. Secondo il Miur gli alunni con disabilità sono 13.341 nella scuola dell’infanzia, 67.950 nella primaria, 57.050 nella secondaria di primo grado e 46.840 nella secondaria di secondo grado. 

di Giovanni Cupidi

Siti della PA accessibili alle persone con disabilità.

In questi giorni il Ministro Profumo ha firmato il decreto che adegua la Legge Stanca 2005 agli standard europei e alle specifiche internazionali.
Nel 2011/12 mi occupai di questa questione per l’Università degli Studi di Palermo per lo sviluppo e l’adeguamento della piattaforma di Ateneo alle Leggi vigenti. Nel report da me realizzato inserivo proprio come indispensabili tutte le specifiche adesso finalmente diventate parti integranti del Decreto appena firmato. Anche se con due anni di distanza noto con soddisfazione come le soluzioni da me proposte andassero nella giusta direzione.

di Giovanni Cupidi

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Di seguito vi riporto l’articolo del Quotidiano La Repubblica che ha dato la notizia:

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Profumo firma il decreto per l’innovazione

Il provvedimento, ora al vaglio della Corte dei Conti, recepisce le indicazioni della Ue in tema di accessibilità delle informazioni e dei servizi erogati dai siti delle pubbliche amministrazioni. Sarà inoltre possibile utilizzare linguaggi per creare applicazioni nel web utilizzabili da tutti ROMA – Siti internet della Pubblica Amministrazione a prova di disabilità. Il ministro dell’Istruzione (con delega all’Innovazione della PA), Francesco Profumo, ha firmato oggi il decreto che aggiorna i requisiti per l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, allineandoli ai migliori standard internazionali.Il decreto, che è ora al vaglio della Corte dei Conti, recepisce – spiega una nota ministeriale – le indicazioni dell’Unione Europea in tema di accessibilità delle informazioni e dei servizi erogati dai siti delle pubbliche amministrazioni, consentendo loro di poter sviluppare servizi tecnologicamente innovativi nel rispetto del diritto di tutti i cittadini, indipendentemente dalla disabilità, di poterne usufruire. Ciò significa che ogni sito dovrà essere accessibile in ogni sua parte, senza che determinate tecnologie o programmi possano inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità. Soprattutto, da ora sarà possibile utilizzare tecnologie e linguaggi evoluti, quindi creare applicazioni nel web utilizzabili da tutti. Si tratta dunque – prosegue la nota  – di un decreto che guarda al futuro, senza limitare la tecnologia d’utilizzo. Inoltre, questa nuova impostazione archivia i programmi ‘statistici’ a favore di quelli ‘sociali’, che favoriscono lo scambio di comunicazioni e servizi tra persone. Grazie a questi requisiti, il cittadino con disabilità non sarà spettatore passivo ma cittadino con possibilità di partecipare, ottenere informazioni e servizi indipendentemente dalla sua disabilità, nel rispetto dell’art.3 della Costituzione italiana, applicato alle nuove tecnologie.Il nuovo decreto aggiorna i requisiti previsti dalla legge “Stanca”, emanati nel 2005, e – tecnicamente – recepisce i principi della specifica internazionale di riferimento W3C WCAG 2.0 al livello “AA”. Così facendo, l’Italia si pone tra i primi Paesi in Europa ad accogliere e rendere operativi i criteri più rigorosi per l’accessibilità dei contenuti per il web, siano essi pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni o social network.